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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04038 presentata da CARRA MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110112

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04038 presentata da MARCO CARRA mercoledi' 12 gennaio 2011, seduta n.416 MARCO CARRA, COLANINNO, CORSINI, PIZZETTI, FERRARI, TABACCI, MARCAZZAN, FAVA, ALESSANDRI, VOLPI, TORAZZI e COMAROLI. - Al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: nel dicembre 2010, e' stato nominato il dottor Stefano Casciu quale sovrintendente ai beni artistici della giurisdizione di Mantova, Brescia e Cremona; tale nomina deve considerarsi ad interim in quanto il dottor Casciu e' gia' titolare della giurisdizione di Modena e Reggio Emilia; per tutto il 2010, la' giurisdizione di Mantova, Cremona e Brescia e' stata oggetto di reiterate nomine ad interim e cio' rende quest'ultima inaccettabile; il patrimonio storico-artistico-culturale della citta' e province lombarde oggetto dell'interrogazione e' di straordinario pregio tale da meritare la nomina di un sovrintendente effettivo e non ad interim o «a scavalco» con altre realta' -: se il Ministro intenda, direttamente o attraverso i propri uffici territoriali, rivedere la decisione assunta nel mese di dicembre 2010 circa la nomina di un sovrintendente ad interim per la giurisdizione di Mantova, Cremona e Brescia e procedere alla nomina di un sovrintendente effettivo per la medesima giurisdizione. (5-04038)

 
Cronologia
sabato 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In risposta alla crisi finanziaria sono istituite tre nuove autorità europee di vigilanza: l’Autorità bancaria europea con sede a Londra, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte.

giovedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene illegittimi l'art. 1, comma 4, per l'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto l'impedimento addotto.