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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04043 presentata da GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110112

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04043 presentata da MARIALUISA GNECCHI mercoledi' 12 gennaio 2011, seduta n.416 GNECCHI, VICO, MIGLIOLI e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: la legge n. 335 del 1995, sulla riforma delle pensioni, ha introdotto il sistema contributivo per il calcolo delle pensioni, prevedendo nel contempo l'abolizione dell'integrazione al trattamento minimo. È a tutti noto che il tasso di sostituzione delle future pensioni sara' circa del 50-60 per cento dell'ultima retribuzione, sempre che non vi siano stati periodi di interruzione dell'attivita' lavorativa. Anche l'istituzione del secondo pilastro previdenziale, riferito ai fondi di previdenza complementare, copre solo una parte della platea di lavoratori dipendenti e autonomi. Da qui la necessita' di consentire a qualsiasi lavoratore di utilizzare tutti i contributi versati durante la propria attivita' lavorativa; con il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, recante «Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi», in vigore dal 3 marzo 2006, e' stata disciplinata la facolta' di richiedere la totalizzazione dei periodi assicurativi. Il decreto legislativo detta una nuova disciplina dell'istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi, in sostituzione delle disposizioni di cui all'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 e del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 57 del 2003. Il meccanismo della totalizzazione dei periodi assicurativi si basa su presupposti completamente diversi rispetto a quelli della ricongiunzione. Infatti, nel caso della totalizzazione, non si da' luogo all'unificazione delle posizioni assicurative e ai conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra, bensi' ogni gestione eroga in via autonoma all'assicurato - in possesso del requisito dell'eta' pensionabile nonche' di quello dell'anzianita' contributiva in virtu' di una fictio iuris (sommando, cioe', i periodi maturati presso le diverse gestioni) - una quota di pensione in relazione ai contributi e secondo il proprio ordinamento; va rilevato pero' che la nuova disciplina introdotta con decreto legislativo n. 42 del 2006 ha fortemente penalizzato chi aveva gia' maturato in piu' fondi un'anzianita' contributiva di diciotto anni al 31 dicembre 1995 che si ritrova, a differenza di altri lavoratori in possesso di identici requisiti ma iscritti in un unico fondo, a vedersi calcolata la propria pensione con il solo sistema contributivo; in tale materia si ricorda che la Corte costituzionale con la sentenza 5 marzo 1999, n. 61, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990, «nella parte in cui non si prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali e', o e' stato iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi; la sentenza della Corte trae origine dalla constatazione dell'eccessiva onerosita', in molte situazioni, dell'istituto della ricongiunzione (attraverso il quale il lavoratore, che vanta periodi contributivi presso diverse forme pensionistiche puo' ottenere l'unificazione delle posizioni assicurative ed il conseguente trasferimento di contributi da una forma all'altra) e della conseguente necessita' di prevedere meccanismi alternativi che consentano di ottenere comunque un trattamento pensionistico al lavoratore che non abbia maturato i requisiti di accesso alla prestazione previdenziale in nessuno degli ordinamenti ai quali abbia contribuito nel corso della sua vita; l'articolo 71, comma 1, della richiamata legge n. 388 del 2000 ha esteso ai soggetti rientranti in tutto o in parte nel sistema retributivo la possibilita' di totalizzazione (gratuita) dei periodi assicurativi non coincidenti maturati presso le singole gestioni obbligatorie di base, qualora essi, considerati separatamente, siano insufficienti ai fini del diritto al trattamento. Tale facolta' era concessa solo con riferimento alla pensione di vecchiaia o ai trattamenti per inabilita'; resta esclusa la pensione di anzianita'. Il cumulo opera anche a favore dei superstiti degli assicurati, ancorche' questi ultimi siano deceduti prima del compimento dell'eta' pensionabile. La possibilita' di cui al comma 1 concerne anche i periodi maturati (e i soggetti iscritti) presso le forme obbligatorie gestite da enti previdenziali trasformati in persone giuridiche di diritto privato. Ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 71, ciascuna gestione accerta la sussistenza del diritto a pensione e definisce la misura della quota di trattamento a proprio carico sulla base dei requisiti e dei criteri del relativo ordinamento. Tali quote si determinano in proporzione all'anzianita' assicurativa e contributiva maturata presso ogni gestione. Per le quote (o frazioni di esse) da liquidare con il sistema retributivo, la misura e' calcolata applicando all'importo teorico risultante dalla somma di tutti i periodi assicurativi (oggetto della totalizzazione) un coefficiente pari al rapporto tra l'anzianita' contributiva maturata nella singola gestione e quella relativa al complesso dei periodi suddetti. I trattamenti liquidati costituiscono quote di un'unica pensione, la quale e' oggetto di rivalutazione e di integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della gestione che eroga la frazione di importo maggiore. Qualora il soggetto si avvalga, invece, della facolta' di ricongiunzione, egli, fino alla conclusione del relativo procedimento, puo' optare per la totalizzazione (sempre che ne ricorrano i presupposti), con la conseguente restituzione - da parte della gestione competente - degli importi gia' versati ai fini della ricongiunzione, maggiorati degli interessi legali. Le modalita' di attuazione dell'articolo 71 della legge n. 388 sono state definite con decreto ministeriale 7 febbraio 2003, n. 57, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze; l'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2006 si discosta dal principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004, che espressamente prevede che «ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sara' tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo». Invece l'articolo in esame prevede l'applicazione del metodo contributivo, a prescindere dal metodo di calcolo previsto dalla singola gestione per la generalita' degli iscritti, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni) per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati. Dalla relazione si desume che la scelta della previsione dell'applicazione, in ogni caso, del metodo contributivo di calcolo si pone in linea con l'esigenza di non compromettere la loro sostenibilita' finanziaria e nel rispetto dell'autonomia gestionale delle Casse di previdenza per i liberi professionisti. Nondimeno la disposizione in esame contrasta in maniera evidente con i princi'pi di delega. Si ricorda che il combinato disposto dell'articolo 71, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e dell'articolo 6 del decreto ministeriale n. 57 del 2003 dispone il principio per cui le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota secondo le regole del proprio ordinamento, vigente al momento della presentazione della domanda. Per le pensioni o quote da liquidare con il sistema retributivo ciascuna gestione determina la quota di propria pertinenza, stabilisce l'importo teorico della pensione cui l'iscritto avrebbe diritto se i periodi di assicurazione totalizzati per effetto del cumulo fossero compiuti in base al proprio ordinamento, quindi applica a tale importo teorico il coefficiente dato dal rapporto tra l'anzianita' di propria competenza e quella risultante in base al cumulo; con riferimento all'impatto sui destinatari delle norme, si introduce una disciplina meno favorevole per quanto riguarda le modalita' di calcolo per la liquidazione della pensione totalizzata, prevedendo in sostanza l'applicazione del metodo contributivo, sia per la quota a carico degli enti previdenziali pubblici sia (con limitate eccezioni) per la quota a carico degli enti previdenziali privatizzati. Si ricorda che invece la vigente normativa prevede che ciascun fondo, accertata la sussistenza del diritto, provvede a calcolare la misura del trattamento secondo i criteri previsti dal proprio ordinamento (articolo 71, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e articolo 6 del decreto ministeriale n. 57 del 2003); sono necessarie delle modifiche alla normativa vigente sulla totalizzazione che consentano di mantenere il precedente diritto maturato da chi, gia' iscritto a una o piu' forme pensionistiche obbligatorie, ha raggiunto il requisito contributivo pari o superiore a diciotto anni, al 31 dicembre 1995, applicando per il sistema di calcolo della pensione il sistema retributivo. Per coloro, invece, che non rientrano nei suddetti requisiti, sia consentita la totalizzazione di qualsiasi periodo assicurativo, prescindendo dalla durata, in un unico trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo per tutte le gestioni previdenziali. Ogni gestione o fondo eroga un trattamento pro quota in base ai contributi di cui dispone come versamenti effettuati; e' presente una proposta di legge, la n. 3871, che se approvata potrebbe risolvere le problematiche sopra evidenziate -: come intenda procedere il Ministro interrogato per correggere le vigenti norme sulla totalizzazione che hanno fortemente penalizzato, tutti coloro che intendono usufruire della totalizzazione e che vantano un'anzianita' contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995. (5-04043)

 
Cronologia
sabato 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In risposta alla crisi finanziaria sono istituite tre nuove autorità europee di vigilanza: l’Autorità bancaria europea con sede a Londra, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte.

giovedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene illegittimi l'art. 1, comma 4, per l'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto l'impedimento addotto.