Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01394 presentata da SORO ANTONELLO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110112

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01394 presentata da ANTONELLO SORO mercoledi' 12 gennaio 2011, seduta n.416 SORO, MELIS, CALVISI, MARROCU, PES, FADDA, ARTURO MARIO LUIGI PARISI e SCHIRRU. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: il 28 dicembre 2010, una delegazione di circa 200 cittadini italiani, rappresentante il settore economico della pastorizia sarda, sbarcava nel porto di Civitavecchia, dove aveva noleggiato cinque pullman che avrebbero dovuto condurla a Roma; intenzione del gruppo era quello di pacificamente portarsi davanti al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali improvvisandovi una conferenza stampa e chiedendo un incontro al Ministro per illustrargli le ragioni della richiesta di interventi del Governo e dell'Unione europea per fronteggiare la crisi del settore; le forze di polizia, impegnate nel servizio di ordine pubblico, hanno impedito ai manifestanti di lasciare l'area del porto di Civitavecchia, bloccando l'accesso ai pullman e l'utilizzazione di qualsiasi altro mezzo di trasporto, per raggiungere la citta' di Roma. Dopo il blocco dei mezzi di trasporto sono nati tafferugli, nei quali diversi manifestanti sono rimasti contusi; la delegazione dei pastori sardi e' stata trattenuta nell'area portuale sino alle ore 23 del giorno 28 dicembre 2010, quando ha potuto reimbarcarsi su una nave diretta ad Olbia, senza aver potuto presentare le proprie istanze a nessuna istituzione competente; il giorno 29 dicembre 2010 il consiglio regionale della Sardegna, con il consenso di tutti i gruppi politici rappresentati, ha impegnato la giunta regionale ad inoltrare al Governo nazionale formale protesta per quanto accaduto; i principi costituzionali di libera manifestazione del pensiero e di libera circolazione delle persone appaiono violati dalla riferita e osservata preventiva azione di impedimento di una pacifica manifestazione, posta in essere da operatori economici privati che agivano a volto scoperto, non armati, perfettamente identificabili dalle forze dell'ordine in caso di violazioni di legge, ad oltre ottanta chilometri dal luogo dove avrebbe potuto svolgersi l'incontro con i rappresentanti ministeriali -: se sia coerente agli indirizzi del Governo l'impedimento della manifestazione del 28 dicembre 2010 mediante il blocco preventivo, dei partecipanti in una struttura portuale distante ottanta chilometri dalla Capitale, che appare agli interroganti in contrasto con la Costituzione e la legge; se la pratica di impedire preventivamente l'accesso alla citta' di Roma, a gruppi di consistenza minima come quello dei pastori provenienti dalla Sardegna, sia stata precedentemente posta in essere ed in quali casi; se non ritenga di dover impartire adeguate e precise disposizioni affinche' la denunciata modalita' di gestione dell'ordine pubblico non sia piu' adottata; se non ritenga che una piu' accorta gestione dell'ordine pubblico, volta a ridurre le tensioni sociali determinate dalla crisi economica, possa essere perseguita favorendo e rendendo possibile, in condizioni di sicurezza per manifestanti e rappresentanti delle istituzioni, il dialogo ed il confronto tra le parti. (3-01394)

 
Cronologia
sabato 1° gennaio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In risposta alla crisi finanziaria sono istituite tre nuove autorità europee di vigilanza: l’Autorità bancaria europea con sede a Londra, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi e l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali con sede a Francoforte.

giovedì 13 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    La Corte costituzionale, giudicando delle questioni di legittimità costituzionale relative alla legge n. 51 del 2010, in materia di impedimento a comparire in udienza del Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene illegittimi l'art. 1, comma 4, per l'ipotesi di impedimento continuativo e attestato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e l'art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto l'impedimento addotto.