Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10411 presentata da CODURELLI LUCIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110117
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10411 presentata da LUCIA CODURELLI lunedi' 17 gennaio 2011, seduta n.418 CODURELLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la casa degli angeli e' una societa' cooperativa che ha esclusivamente fini educativi e culturali ed e' retta dai princi'pi di mutualita' e assistenza (articolo 1 dello statuto); nel mese di dicembre il presidente del consiglio di amministrazione della cooperativa sociale che gestisce l'attivita' dell'istituto scolastico della casa degli angeli, Angelo Agosti ha comunicato, a mezzo di raccomandata, a 3 socie-lavoratrici (due bidelle e un'impiegata amministrativa) la loro esclusione da socio della cooperativa ai sensi dell'articolo 15 lettera b) del vigente statuto sociale, perche' iscritte alla CGIL, un sindacato che non ha, a detta dei vertici della cooperativa, «radici e ispirazione cattolica»; la CGIL, ha chiesto alla cooperativa di revocare immediatamente i provvedimenti perche' illegittimi, anticostituzionali e contrari ai fondamentali princi'pi di diritto che regolano la nostra Repubblica, non escludendo di adire le vie legali, in tutte le sedi giudiziarie per tutelare i diritti delle lavoratrici iscritte e della stessa organizzazione sindacale; l'interrogante aveva posto analogo problema con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-03548 che esponeva il fatto di un operaio che non veniva assunto solo perche' iscritto alla CGIL; il Ministro del lavoro nella risposta ha fatto presente quanto segue: il caso di specie, come e' noto, e' disciplinato dal nostro ordinamento dall'articolo 15, primo comma, lettera a) della legge n. 300 del 1970, che dispone la nullita' di qualsiasi patto od atto diretto a subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte. Il datore di lavoro ha quindi l'obbligo, gia' nella fase di formazione e conclusione dei contratti di lavoro, di astenersi dal discriminare i lavoratori incorrendo, in caso contrario, in un'ipotesi di responsabilita' extracontrattuale; quanto sopra esposto e' di una gravita' inaudita dal punto di vista giuridico, costituzionale, sindacale, politico e anche etico, ed e' ancor piu' grave il fatto che un istituto che beneficia di contributi pubblici possa mettere in atto gravi discriminazioni nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori -: quali iniziative intendano assumere per quanto di rispettiva competenza in relazione a quanto rappresentato in premessa. (4-10411)