Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/10392 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110117
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-10392 presentata da RITA BERNARDINI lunedi' 17 gennaio 2011, seduta n.418 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Adnkronos del 10 gennaio 2011, una coppia di fidanzati ventenni, lavoratori stagionali a Madonna di Campiglio, sarebbe stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di avere avviato una piccola coltivazione di marijuana nella loro abitazione. Nel caso di specie i carabinieri avrebbero perquisito l'abitazione di proprieta' del ragazzo, situata nel centro di Campiglio, trovando due piante di marijuana di 40 centimetri sistemate in una serra ricavata in un armadio; nel nostro ordinamento giuridico, nonostante la rilevanza penale del consumo personale di sostanze stupefacenti sia stato abrogato con il referendum del 1993, la condotta di coltivazione non autorizzata di piante da stupefacenti continua a costituire, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, sempre e comunque un illecito penale (previsto dall'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), con esclusione di qualsivoglia spazio per un intervento punitivo solo in via amministrativa ex articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e cio' pur in presenza di coltivazioni di modestissima dimensione, rispetto alle quali sarebbe inconcepibile una destinazione al mercato del ricavato; anche dopo l'incisivo intervento di riforma della disciplina sanzionatoria delle sostanze stupefacenti realizzato nel 2006 con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, il legislatore ha finito con l'aderire a quella opinione giurisprudenziale senz'altro prevalente, fatta propria anche dalla Corte costituzionale (sentenza 24 luglio 1995, n. 360), secondo cui la condotta di coltivazione, in quanto potenzialmente in grado di aumentare il quantitativo di droga circolante, sarebbe intrinsecamente piu' grave rispetto a quella di mera detenzione, cosi' da meritare un trattamento punitivo diverso e piu' severo; ne deriva che tale condotta continuerebbe ad essere vietata e sanzionata penalmente anche qualora la finalita' dell'agente sia di destinare il prodotto della coltivazione a mero consumo personale; il divieto generale ed assoluto di coltivare le piante comprese nella tabella I di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (fra le quali e' annoverata la cannabis indica) appare, ad avviso degli interroganti, davvero eccessivo, perlomeno rispetto a quelle condotte di coltivazione rudimentale e domestica di poche piantine, destinate cioe' a consentire il ricavo di modestissimi quantitativi di principio attivo, giacche' in casi del genere il rischio di destinazione a terzi della sostanza stupefacente e' pressoche' nullo e parimenti nullo e' il rischio per la salute individuale del coltivatore-assuntore; in data 24 luglio 2009 la prima firmataria del presente atto ha depositato il progetto di legge n. 2641 rubricato «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione della coltivazione domestica di piante dalle quali possono essere estratte sostanze stupefacenti o psicotrope»; la citata proposta di legge intende modificare innanzitutto gli articoli 26 e 28 del testo unico sulle sostanze stupefacenti, cosi' da cogliere, come opportunamente evidenziato nel provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Milano, dottor Guido Salvini, la reale diversita' di situazione che caratterizza la coltivazione in senso tecnico da attivita' solo naturalisticamente rientranti in tale nozione, rispetto alle quali e' preferibile non operi il divieto di coltivazione in assenza di autorizzazione; l'altra importante modifica della citata proposta di legge consiste nel richiamare espressamente la condotta di coltivazione sia nell'articolo 73, comma 1-bis, che nell'articolo 75 del testo unico citato, in modo da attribuire alla stessa, qualora emerga che il ricavato della coltivazione sia destinato ad un uso esclusivamente personale, una rilevanza meramente amministrativa; e' opinione della prima firmataria del presente atto che solo estendendo gli effetti del referendum abrogativo del 1993 anche a tutte quelle attivita' di coltivazione cosiddetta «domestica» delle piante da stupefacenti, e' possibile evitare le irragionevoli conseguenze che discendono dall'applicazione della disciplina di rigore attualmente vigente che, da un lato, impone di sanzionare penalmente il modesto coltivatore di qualche piantina di canapa indiana mentre, dall'altro, punisce solo in via amministrativa le condotte di detenzione per uso personale di sostanza stupefacente, anche in quantitativi di significativa consistenza; appare agli interroganti oltremodo penalizzante e discriminatorio il testo unico sugli stupefacenti cosi' come interpretato da un certo orientamento giurisprudenziale, nella parte in cui prevede la rilevanza sempre e comunque penale della condotta di coltivazione di cannabis, anche a fronte di detenzione di quantitativi minimi di principio attivo -: di quali informazioni dispongano circa la notizia diramata dall'agenzia di stampa Adnkronos e riportata in premessa; se il Governo non ritenga di dover fornire dettagliati elementi in ordine agli arresti e alle denunce per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti (marijuana) avvenuti in seguito alla entrata in vigore della legge n. 49 del 2006 e, in particolare, con riferimento a: a) i casi in cui la quantita' di principio attivo contenuta nelle piante di cannabis sequestrate era superiore a 500 milligrammi ed inferiori ad 1 grammo; b) i casi in cui la detenzione delle piante di cannabis derivava da attivita' di coltivazione finalizzata allo spaccio; c) i casi in cui l'attivita' di coltivazione della sostanza stupefacente era destinata al consumo meramente personale del coltivatore; d) se ed in che misura, dopo l'entrata in vigore della legge n. 49 del 2006, gli arresti e le denunce per coltivazione non autorizzata di sostanze stupefacenti siano aumentati rispetto al passato; se, anche alla luce di operazioni di polizia quali quelle riportate in premessa, il Governo non reputi di dover intervenire, attraverso iniziative normative, affinche' il consumo personale di marijuana, sebbene ricavata da attivita' di coltivazione cosiddetta «domestica», venga depenalizzato e punito solo in via amministrativa. (4-10392)