Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00479 presentata da GHIGLIA AGOSTINO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110126
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00479 presentata da AGOSTINO GHIGLIA mercoledi' 26 gennaio 2011, seduta n.424 L'VIII Commissione, premesso che: il benzo(a)pirene e' il componente piu' tossico tra gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), e' classificato dallo IARC nel gruppo 1 per pericolosita' («cancerogeno per l'uomo») ed e' immesso nell'atmosfera da combustioni industriali e da inquinamento da traffico; al benzo(a)pirene e' associato, secondo l'OMS, un rischio di incremento di 9 casi di cancro ai polmoni ogni 100 mila abitanti per ogni incremento di 1 nanogrammo a metro cubo della sua concentrazione nell'aria; il benzo(a)pirene era inizialmente disciplinato dal decreto legislativo n. 152 del 2007 che dava attuazione alla direttiva 2004/107/CE sugli IPA e sul benzo(a)pirene, il quale, nel fissare per tale inquinante il raggiungimento del valore obiettivo di un nanogrammo a metro cubo entro il 31 dicembre 2012 per le aree urbane con meno di 150 mila abitanti, faceva salve le norme del decreto ministeriale 25 novembre 1994 per le aree urbane con oltre 150 mila abitanti per le quali aveva pertanto confermato l'obiettivo di qualita' (pari a 1 nanogrammo a metro cubo), previsto dal gennaio 1999; il decreto legislativo n. 155 del 2010, abrogando il decreto legislativo n. 152 del 2007, nonche' il citato decreto ministeriale 25 novembre 1994, ha eliminato il richiamato obiettivo di qualita' dal 1 o gennaio 1999 per le aree urbane con oltre 150 mila abitanti, prevedendo invece il raggiungimento in qualsiasi zona del «valore obiettivo», sempre di un nanogrammo al metro cubo, entro il 31 dicembre 2012, impegna il Governo: a valutare l'opportunita' di assumere iniziative volte a reintrodurre norme analoghe a quelle di cui al decreto legislativo n. 152 del 2007 in ordine al vincolo dell'obiettivo di qualita' del benzo(a)pirene di un nanogrammo al metro cubo, gia' vigente a partire dal 1 o gennaio 1999 per le aree urbane con piu' di 150 mila abitanti, anche per quanto concerne gli obblighi di intervento in caso di superamento dell'obiettivo di qualita' medesimo; a valutare l'opportunita' di estendere il vincolo del citato obiettivo di qualita' per tutte le aree urbane. (7-00479) «Ghiglia».