Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04232 presentata da BERNARDINI RITA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110216
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04232 presentata da RITA BERNARDINI mercoledi' 16 febbraio 2011, seduta n.435 BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: nella XIV legislatura il Parlamento ha approvato a larghissima maggioranza la legge 8 febbraio 2006, n. 54, recante disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli; la portata innovativa di questo testo, in linea con l'orientamento prevalente nei Paesi dell'Unione europea, risiede nel riconoscere che «anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale»; la legge, novellando l'articolo 155 del codice civile, si pone cosi' l'obiettivo di riequilibrare l'asimmetria giuridica e pedagogica (considerato che ben l'88 per cento degli affidamenti hanno carattere esclusivo) che portava i minori, nella maggioranza dei casi, a perdere progressivamente ogni significativo rapporto con il genitore non affidatario; tuttavia, nei primi quattro anni di vigenza della succitata legge, risulta una diffusa sostanziale inapplicazione da parte dei diversi tribunali della Repubblica, dovuta principalmente alla difficolta', da parte dei giudici, a distaccarsi da precedenti prassi consolidate, che sono peraltro proprio quelle che la nuova legge intende correggere; in particolare, la confusione nasce dall'idea che l'affidamento condiviso sia solo una nuova veste lessicale dell'affidamento congiunto gia' previsto dalla precedente normativa, come risulta dalla motivazione di numerose sentenze, con la conseguenza di poter trasporre nelle nuove situazioni tutta la precedente giurisprudenza; in questo modo, molti tribunali continuano a sostenere che l'affidamento condiviso puo' essere concesso solo in un numero limitatissimo di casi, negandolo, in particolare, in presenza di conflittualita', tenera eta' dei figli, distanza tra le abitazioni dei due genitori; al contrario, la legge n. 54 del 2006 pone invece dei limiti precisi proprio all'affidamento esclusivo, consentendolo solo nelle situazioni in cui un genitore (quello da escludere dall'affidamento) costituirebbe motivo di pregiudizio per i figli, prevedendo altresi' la possibilita' di condanna per lite temeraria del genitore che abbia pretestuosamente, o infondatamente accusato l'altro di essere pregiudizievole per la prole; alla precedente ipotesi si affianca a quel che consta agli interroganti peraltro un'altra forma, piu' subdola, di inosservanza della legge: stabilire l'affidamento condiviso, privandolo pero' dei suoi contenuti qualificanti, quali la presenza equilibrata presso i due genitori (alcune sentenze introducono il concetto di «collocazione» dei figli, rendendo «collocatario» il precedente genitore «affidatario») e l'assegnazione di compiti di cura, anche sotto il profilo economico, a ciascuno di essi; simili gravi carenze rappresentano, ad avviso degli interroganti, un danno per la collettivita' intera, ma soprattutto per i figli, che in caso di separazione dei genitori hanno invece diritto di mantenere, se non la famiglia, almeno relazioni positive con ciascun genitore, onde prevenire sofferenze psicologiche e danni allo sviluppo della loro personalita', che possono arrivare ad innescare depressioni, suicidi, tossicodipendenze e comportamenti asociali; la Repubblica italiana si basa sul principio dello Stato di diritto e del rispetto della legge -: quali iniziative nell'ambito delle sue competenze il Governo intenda assumere alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione e in particolare quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di garantire la piena applicazione della legge n. 54 del 2006 in modo tale che i diritti dei genitori separati e dei loro figli possano essere realmente tutelati. (5-04232)