Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04238 presentata da DE PASQUALE ROSA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110217
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04238 presentata da ROSA DE PASQUALE giovedi' 17 febbraio 2011, seduta n.436 DE PASQUALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: martedi' 9 marzo 2010 si era svolto un incontro presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, via I. Nievo 35 sul tema: «passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Professionali - anno scolastico 2010/2011 - prosecuzione dei percorsi di qualifica per massofisioterapisti e centralinisti non vedenti»; il nuovo ordinamento fissa la durata degli studi negli istituti professionali in 5 anni. Qualifiche piu' brevi (trennali-quadriennali) possono essere organizzate sulla base di intese con le singole regioni (regime sussidiario); il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nello spazio di circa dieci giorni dalla data del 9 marzo 2010 si era impegnato a trasmettere alle Regioni interessate uno schema di accordo fra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero della salute e regioni per definire la figura dell'operatore del benessere, all'interno dei servizi socio-sanitari. Il documento doveva rappresentare una «bozza» alla quale doveva essere possibile apportare modifiche, integrazioni ecc. per renderlo piu' rispondente allo scopo per cui e' stato formulato. Nel frattempo le scuole sono rimaste dimensionate come erano; nel contempo il Ministero della salute prevedeva possibili accordi con le tre regioni interessate dove si trovano gli istituti professionali per i non vedenti, ed inoltre sosteneva che: l'alunno non vedente puo' esercitare la professione di fisioterapista, deve proseguire gli studi fino al V anno ed avere l'accesso all'universita'; occorrono convenzioni fra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero della salute e regioni ed e' possibile anche definire una nuova figura: quella «dell'operatore del benessere»; ad aggravare la situazione e la confusione e' intervenuta la circolare per le iscrizioni all'anno scolastico 2011/2012 datata 3 dicembre 2010 n. 101 che prevede l'impossibilita' per le scuole di accogliere le iscrizioni ai corsi triennali di qualifica relativi al previgente ordinamento e che quest'anno scolastico hanno funzionato in deroga -: se il Ministro non ritenga urgente e di prioritaria importanza sia definire le linee guida col Ministero della salute (questione massofisioterapisti), sia valutare realmente la possibilita' di far confluire l'attuale corso di massofisioterapista nell'indirizzo «servizi socio sanitari» e creare la figura del «Tecnico delle attivita' del benessere» ed un corso di cinque anni per «tecnico delle attivita' del benessere», all'interno dei servizi socio sanitari con una qualifica intermedia per «massaggiatore non terapeutico»; se nelle more dei provvedimenti da adottare per regolamentare i nuovi corsi degli istituti professionali per non vedenti o ipovedenti come l'istituto Nicolodi di Firenze, in assenza di una chiara regolamentazione e di un vuoto legislativo, gli istituti scolastici non debbano accogliere le istanze di iscrizione presentate da chi chiede la possibilita' di frequentare i corsi triennali stessi, diversamente da come contemplato nella circolare n. 101 del 3 dicembre 2010. (5-04238)