Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04335 presentata da BOCCI GIANPIERO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110307
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04335 presentata da GIANPIERO BOCCI lunedi' 7 marzo 2011, seduta n.444 BOCCI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, al Ministro per le pari opportunita', al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonche' misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2010, prevede, all'articolo 21, che le pubbliche amministrazioni, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - ossia il 9 marzo 2011 -, costituiscano il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni»: un organismo che raccoglie le competenze precedentemente attribuite in forma distinta ai comitati per le pari opportunita' ed ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing; inoltre, il suddetto articolo 21 dispone, ai commi 4 e 5, rispettivamente che «le modalita' di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» e che «la mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilita' dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi»; probabilmente, anche a causa della mancata partecipazione del Ministro per le pari opportunita' all'iter che ha portato alla proposta e all'approvazione della legge n. 183 del 2010, non e' stata sufficientemente approfondita, a giudizio dell'interrogante, la portata dell'innovazione prevista dall'articolo 21, che peraltro ha subito forti critiche anche nel corso dell'esame parlamentare; a tutt'oggi le citate linee guida non risultano ancora emanate, nonostante sia scaduto sin dal 9 febbraio 2011 il termine per la loro emanazione -: se i Ministri interrogati non ritengano di promuovere una proroga del termine per l'istituzione dei Comitati unici di garanzia a trenta giorni dalla data in cui le linee guida risulteranno emanate; se non ritengano di prendere in considerazione l'opportunita' di assumere iniziative volte a escludere dalle norme in questione i Comitati di pari opportunita' all'interno delle universita' che si presentano attualmente come organismi statutari in genere misti, cioe' sia di natura elettiva che di nomina del rettore, e rappresentano tutte le componenti che studiano e lavorano nelle universita', posto che molti atenei hanno adottato statuti che prevedono i Comitati unici di garanzia come organi, e regolamenti, che comportano per l'appunto una piu' ampia partecipazione, e che tale composizione, dunque, appare difficilmente compatibile con il nuovo modello disegnato dal legislatore per tutte le pubbliche amministrazioni. (5-04335)