Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/04403 presentata da CENNI SUSANNA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110316
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-04403 presentata da SUSANNA CENNI mercoledi' 16 marzo 2011, seduta n.450 CENNI, OLIVERIO, SERVODIO e MARCO CARRA. - Al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che: l'Unione europea ha gia' adottato un quadro giuridico completo quanto all'autorizzazione dei prodotti costituiti o comunque ricavati da OGM. Tale quadro giuridico configura un sistema di autorizzazioni che e' ispirato al duplice obiettivo di evitare gli effetti nocivi degli organismi in questione nei confronti della salute e dell'ambiente e, dall'altro lato, di creare e assicurare un mercato interno per tali prodotti; il sistema legislativo descritto, in se' completo, e' stato sottoposto nel corso del tempo a verifiche e valutazioni alla luce delle esigenze e delle istanze da parte degli Stati membri, sfociate nella richiesta di un certo numero di essi nei confronti della Commissione per nuove proposte atte a riconoscere un margine di liberta' dei singoli Stati in relazione alla coltivazione degli OGM e alla protezione da possibili forme di inquinamento genetico dell'agricoltura biologica e convenzionale; a conferma di tale nuovo quadro, gli orientamenti della Commissione, esplicitati nel 2009 dal presidente Barroso, hanno configurato un sistema volto a combinare sia l'apparato normativo comunitario di autorizzazioni basato sulla scienza, sia la liberta' dei Paesi membri di decidere sull'ammissibilita' di coltivazioni OGM; in questo senso la proposta in esame tendeva ad attuare il nuovo sistema, fornendo agli Stati membri la possibilita' di limitare o vietare coltivazioni OGM, autorizzate in ambito comunitario, nel contesto del quadro normativo e scientifico gia' fissato, ravvisabile anche nelle condizioni alle quali limiti o divieti devono essere comunque sottoposti, e indicando, come esplicitato nella raccomandazione (2010/C 200/01) del 13 luglio 2010, anche «la possibile perdita economica» derivante da contaminazione accidentale, tra le ragioni di valutazione delle possibili scelte; sotto l'aspetto piu' strettamente contenutistico, la proposta tendeva ad inserire nella direttiva 2001/18/CE una nuova disposizione volta a consentire agli Stati membri di limitare o vietare coltivazioni di OGM autorizzati, purche' per motivi diversi da quelli legati alla valutazione degli effetti negativi per la salute o per l'ambiente, ed ai fini di dettagliare meglio tale possibilita' e' stato redatto un elenco dei possibili ambiti di decisione, tra le quali la tutela di produzioni di particolare qualita'; risulterebbe essere stato espresso in merito un parere negativo da parte del Ministro interrogato; cosi' come risulterebbe invece un parere positivo del nostro Governo in merito alla ipotesi di introdurre una soglia di tolleranza dello 0,1 per cento di ogm non autorizzati nei mangimi importati; risulta invece del tutto chiaro che un quadro molto ampio e rappresentativo delle associazioni agricole, della pesca, dei consumatori, delle associazioni ambientaliste ha in piu' occasioni rappresentato la contrarieta' di grandissima parte dei cittadini italiani circa la coltivazioni di ogm nel Paese; nel nostro Paese, anche in conseguenza del pronunciamento della Corte costituzionale, le competenza circa la definizione di linee guida sulla coesistenza e' chiaramente assegnata alle regioni; nella riunione degli assessori regionali all'agricoltura del 30 settembre 2010 non e' stata adottata l'intesa sulle linee guida di coesistenza tra colture convenzionali, biologiche e geneticamente modificate, e le regioni hanno unanimemente manifestato la loro intenzione di chiedere al Governo l'adozione di misure di salvaguardia; tale orientamento e' stato confermato il 7 ottobre 2010 dai presidenti delle regioni; sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Stato con la sentenza 183 del 2010, tenuto conto dei profili prettamente economici che devono essere regolamentati dai piani di coesistenza, e considerato che a tali piani sono estranei i profili ambientali e sanitari, e il principio comunitario della coltivabilita' degli ogm se autorizzati, il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione non puo' essere condizionato alla previa adozione dei piani di coesistenza e quindi, secondo la Conferenza Stato-regioni «non sussiste in Italia alcun vuoto normativo attinente alla materia della coesistenza», la cui regolazione rappresenta «una facolta' e non un obbligo»; numerose regioni italiane hanno predisposto e stanno predisponendo atti e normative tese a dichiarare i loro territori liberi da ogm; permane l'esigenza fondamentale della tutela e della valorizzazione della qualita' del nostro sistema agro-alimentare attraverso l'applicazione del principio di precauzione e la possibilita' di dichiarare l'intero territorio nazionale come libero da ogm; risulterebbe che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in data 1 o marzo 2011, ha inviato una circolare (numero 0004822) alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per conoscenza (tra gli altri) alla Conferenza Stato-regioni in cui si segnalerebbe come la Commissione europea abbia invitato le autorita' nazionali competenti ad adottare quanto prima le misure di coesistenza tra le colture geneticamente modificate, convenzionali e biologiche, ai sensi della direttiva 2001/18/CE, ipotizzando di «superare lo stallo» (in riferimento alla scelta delle regioni di ritirare il vecchio documento sulla coesistenza), anche mediante l'eventuale utilizzo del potere sostitutivo dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, parrebbe quindi orientato a promuovere iniziative normative in materia di ogm andando contro il parere della Conferenza delle regioni, che ha operato una scelta molto chiara ed unanime circa la clausola di salvaguardia, nonche' contro il chiaro pronunciamento sulle competenze in materia reso a suo tempo dalla Corte Costituzionale -: se il Ministro abbia la reale intenzione di promuovere iniziative normative in materia di ogm, ignorando la strada della clausola di salvaguardia, secondo le motivazioni riportate nella circolare sopra menzionata, e pertanto quali siano gli indirizzi concreti e le politiche reali del Governo in materia di ogm e se, data la competenza regionale, essi si discostino dalla chiara ed unanime volonta' espressa dalla Conferenza Stato-regioni di procedere proprio in direzione dell'esercizio della clausola di salvaguardia per il nostro Paese. (5-04403)