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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00565 presentata da VELO SILVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110413

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00565 presentata da SILVIA VELO mercoledi' 13 aprile 2011, seduta n.463 La IX Commissione, premesso che: ai sensi del comma 4 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante nuovo Codice della strada, l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento ed il rinnovo di validita' della patente di guida nei confronti dei soggetti individuati dal medesimo comma, nonche' per altre puntuali ipotesi previste dal Codice stesso, e' effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unita' sanitarie locali del capoluogo di provincia; il primo periodo del comma 16 dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della strada, prevede che possono essere costituite piu' commissioni mediche locali con il limite, di norma, di una per ogni milione di abitanti nel capoluogo di provincia e di una per ogni cinquecentomila abitanti in ogni provincia, esclusi quelli del capoluogo; la citata disposizione si presta ad un'interpretazione evolutiva tale che il predetto limite, espresso «di norma», possa essere stimato non con riferimento al dato numerico della popolazione presente in un ambito territoriale, bensi' con riferimento alla domanda di prestazioni rivolta da tale popolazione alla commissione medica locale; le recenti modifiche introdotte al codice della strada dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, hanno previsto una cospicua e nuova casistica di accesso dell'utenza alle commissioni mediche locali, che non trova tempestivo riscontro nell'attuale offerta delle commissioni stesse, comportando quindi lunghi tempi di attesa che rischiano di pregiudicare le legittime aspettative dell'utenza; con particolare riferimento all'utenza debole o meritevole di piu' forte tutela sociale (titolari di patenti speciali e conducenti ultraottantenni), si pone la necessita' di evitare pregiudizi che possono derivare da condizioni geografiche particolarmente svantaggiose che, richiederebbero lunghi spostamenti per raggiungere le commissioni mediche locali; la verifica della sussistenza dei presupposti che consentirebbero la costituzione di ulteriori commissioni mediche locali, alla luce della interpretazione su esposta, spetterebbe comunque, ai sensi del predetto comma 16, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della salute, impegna il Governo ad interpretare il comma 16 dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, nel senso di stimare il limite per la costituzione di commissioni mediche locali con riferimento alla domanda espressa dalla popolazione presente su un dato territorio, piuttosto che con riferimento al numero di abitanti, nonche' con riferimento alla domanda espressa in condizioni geografiche particolarmente svantaggiose al fine di pervenire - ove vi siano situazioni di inadeguatezza della presenza di commissioni mediche locali dichiarate dal sindaco richiedente ed accertate da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della salute - alla costituzione di un numero di commissioni stesse adeguato alla domanda espressa dall'utenza sul territorio. (7-00565)«Velo, Meta, Lovelli».

 
Cronologia
giovedì 7 aprile
  • Politica, cultura e società

    La BCE innalza i tassi di interesse di 25 punti base.



lunedì 2 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Ad Abbottabad (Pakistan) forze speciali USA uccidono lo sceicco saudita Osama bin Laden leader di al-Qaida, organizzazione terroristica responsabile degli attentati dell’11 settembre 2011 negli Stati Uniti.