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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01054 presentata da CAPANO CINZIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110418

Atto Camera Interpellanza 2-01054 presentata da CINZIA CAPANO lunedi' 18 aprile 2011, seduta n.465 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che: il procedimento su mediazione e conciliazione e' stato oggetto di approfondita riflessione da parte della dottrina nonche' del consiglio nazionale forense e di altre organizzazioni dell'avvocatura e di diversi operatori della giustizia, che hanno, tra le altre cose, richiesto al Ministro della giustizia quantomeno di rinviare l'entrata in vigore della legge, al fine di realizzare almeno le strutture idonee, oltre che per procedere ad alcune modifiche sostanziali sia del decreto legislativo n. 28 del 2010 che dei decreti attuativi; cosi' come e' stato configurato dal Governo, l'istituto della media conciliazione tende a puntare su figure ed organismi che «impongono» soluzioni, anziche' aiutare le parti a pervenire ad una composizione del conflitto che aiuti a ricostituire la qualita' del legame sociale laddove, come ammoniscono gli studiosi di questa esperienza, invece, condizione necessaria di efficacia della mediazione e' che essa lasci libere le parti di pervenire ad una soluzione del conflitto e non le obblighi a farlo prevedendo conseguenze punitive per il caso in cui ad essa non si pervenga; i termini mediazione e conciliazione non sono termini omogenei e si riferiscono ad un approccio del tutto diverso: l'articolo 1 del decreto legislativo usa, alla lettera a), il termine mediazione per connotare la procedura, e alla lettera b), il termine conciliazione per connotare il risultato positivo della mediazione stessa ma, evidentemente, questa differenziazione non e' sufficiente a dar conto della diversita' concettuale intrinseca: tuttavia, assumendo tale differenza, e' evidente che l'istituto della mediazione viene cosi' immediatamente finalizzato alla conciliazione e, in caso di suo fallimento, e' destinata ad entrare nel processo e ad incidere sul suo esito anche relativamente al regolamento delle spese processuali; il gruppo del Partito democratico aveva gia' evidenziato nel parere alternativo allo schema di decreto legislativo tutte le criticita' rilevate, alle quali, pero', il Governo e' rimasto sostanzialmente sordo; sulla base di questi rilievi tutto il mondo dell'avvocatura ha chiesto al ministro di prevedere lo slittamento dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 del 2010 di un anno e non solo limitatamente ad alcune materie oggetto di previsione della mediazione obbligatoria, come invece previsto nel maxiemendamento per il milleproroghe: la mediazione finalizzata alla conciliazione, infatti, non avra' quegli effetti deflattivi tanto propagandati dal Ministro bensi' creera' un ulteriore allungamento dei tempi o dei costi del contenzioso ordinario: la caratteristica che lascia maggiormente perplessi appare proprio quella della obbligatorieta', anche perche' essa non era prevista dalla legge delega, e anche la normativa comunitaria non indirizza verso ipotesi di tentativi obbligatori, lasciando libera la scelta al legislatore nazionale, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 52 del 2008; preoccupa anche la mancanza di garanzie in merito alla necessaria organizzazione dei nuovi organismi «deputati a gestire il procedimento di mediazione», e in merito all'adeguatezza della preparazione dei conciliatori; appare dunque evidente che occorre «mettere a regime» la disciplina, prevedendo opportune modifiche, solo dopo che i nuovi organismi di conciliazione vengano istituiti, al termine di un congruo periodo di tempo necessario per la formazione dei conciliatori, anche per evitare che i cittadini vengano costretti a pagare mediatori impreparati pur avendo diritto alla giurisdizione a spese dello Stato; nella seduta di venerdi' 25 febbraio 2011, il Governo aveva accolto un ordine del giorno, il numero 9/04086/254, con quale si impegnava «a ripensare l'istituto della media conciliazione provvedendo al piu' presto ad apportare, nell'ambito delle sue proprie competenze, profonde modifiche alla disciplina in questione, e, nel frattempo a prorogare di almeno un anno l'entrata in vigore della normativa non limitandosi alle cause condominiali e di risarcimento da danni da incidenti stradali e della navigazione»; la prima sezione del Tar del Lazio ha sollevato, con una ordinanza del 12 aprile 2011, una questione di legittimita' costituzionale in merito al regolamento sulla media conciliazione obbligatoria, entrato in vigore il 21 marzo 2011; gli organismi di mediazione, allo stato, non sono in grado di operare essendo ancora in itinere presso il Ministero le procedure per la certificazione di idoneita' dei conciliatori; i costi per l'accesso alla media conciliazione sono decisamente elevati e, in caso di accoglimento da parte della Corte dell'eccezione di costituzionalita', le somme gia' pagate potrebbero rappresentare una forma di indebita percezione da parte dello Stato, con ripercussioni anche sull'erario -: se il Ministro non ritenga opportuno (come peraltro rappresentato da tutti gli operatori della giustizia e da tutte le associazioni dell'avvocatura) mantenere fede all'impegno assunto con l'accoglimento dell'ordine del giorno citato e assumere le necessarie iniziative per sospendere l'efficacia del decreto legislativo n. 28 del 2010 e dei suoi regolamenti attuativi, quantomeno fino alla pronuncia della corte costituzionale in risposta all'ordinanza di cui in premessa. (2-01054) «Capano, Ferranti, Andrea Orlando».

 
Cronologia
giovedì 7 aprile
  • Politica, cultura e società

    La BCE innalza i tassi di interesse di 25 punti base.



lunedì 2 maggio
  • Politica estera ed eventi internazionali
    Ad Abbottabad (Pakistan) forze speciali USA uccidono lo sceicco saudita Osama bin Laden leader di al-Qaida, organizzazione terroristica responsabile degli attentati dell’11 settembre 2011 negli Stati Uniti.