Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00599 presentata da ROSSA SABINA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110607
Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00599 presentata da SABINA ROSSA martedi' 7 giugno 2011, seduta n.482 La VII Commissione premesso che: la legge 23 novembre 1998, n. 407 «Norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata», all'articolo 4 stabilisce che «a partire dall'anno scolastico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo per ogni anno di scuola superiore, e di corso universitario fino al conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore, del diploma universitario o del diploma di laurea. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milione annuo a decorrere dall'anno 1998»; il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13 «Disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata» apporta specifiche modificazioni alla disciplina recata dalle leggi n. 302 del 1990 e n. 407 del 1998 in materia di benefici a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, in particolare all'articolo 3 introduce l'estensione alla scuola dell'obbligo delle borse di studio a favore degli orfani e dei figli delle vittime del terrorismo e criminalita' organizzata; il 12 gennaio 2009, su iniziativa del dipartimento per il coordinamento amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, si e' svolto un incontro tecnico, alla presenza dei rappresentanti delle associazioni e dei ministeri interessati sullo stato di attuazione della legge 3 agosto 2004, n. 206 («Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice»); durante il tavolo tecnico dell'8 aprile 2009 le associazioni vittime del terrorismo proponevano il riadeguamento in particolare per gli universitari e i pochi che avrebbero partecipato ai master universitari post-laurea, proposta motivata dalla notevole disponibilita' della copertura finanziaria (1 milione di euro, come stabilisce la legge n. 40 del 2008); e' stato emanato, con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009 n. 58, un nuovo regolamento per l'assegnazione delle borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, delle vittime del dovere e dei loro superstiti; il regolamento non ha tenuto conto delle principali indicazioni delle associazioni; il 29 dicembre 2010 il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Letta in una missiva precisava che «e' stato sottoposto all'esame delle amministrazioni competenti proprio al fine di giungere ad un'approfondita valutazione delle implicazioni giuridiche ed economiche connesse alle modifiche proposte. Gli enti e le amministrazioni hanno specificato, per quanto di rispettiva competenza, gli oneri finanziari relativi a ciascuna modifica proposta, e l'istruttoria, in fase di perfezionamento, si concludera' con la predisposizione di un documento complessivo di sintesi e di previsione degli oneri finanziari»; il Governo si e' piu' volte impegnato di fronte al Parlamento, alle associazioni in sede di tavoli tecnici e all'opinione pubblica (si veda per esempio la riformulazione del dispositivo finale proposto dal sottosegretario alla Giustizia, senatore Giacomo Caliendo, alla mozione 1-00302 del 18 novembre 2010 approvata all'unanimita' al Senato nella quali si «impegna il Governo a proseguire la promozione ed il sostegno di ogni iniziativa volta a rimuovere ostacoli che impediscono alle vittime del terrorismo e ai loro familiari di accedere ai diritti loro riconosciuti, in base a quanto gia' previsto dalla legislazione vigente, onde riaffermare, mediante la piena ed attuale efficacia delle norme, i principi che sono alla base della legge 3 agosto 2001, n. 206; inoltre il Governo si impegna a valutare le proposte di modifica legislativa e le osservazioni dell'AIVITER e dell'Unione familiari vittime per stragi»), impegna il Governo: a valutare la necessita' di ridurre i tempi di erogazione, ovvero quattro mesi dalla domanda, che dovrebbero essere coincidenti di norma con la scadenza dell'anno scolastico, per le scuole inferiori e superiori (il 30 giugno di ogni anno) o dell'anno accademico (il 31 ottobre); a riconoscere in misura piu' significativa rispetto a quanto prospettato nei tavoli tecnici dell'otto aprile 2009 l'importo delle borse di studio agli universitari corrispondente a 7.000 euro per anno per questa a categoria, cosi' pure la previsione di interventi economicamente superiori per i master post-laurea, che potranno riguardare, stante gli attuali universitari iscritti, un numero limitatissimo di beneficiari. (7-00599)«Rossa».