Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERPELLANZA 2/01131 presentata da PILI MAURO (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20110616
Atto Camera Interpellanza 2-01131 presentata da MAURO PILI giovedi' 16 giugno 2011, seduta n.487 Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, per sapere - premesso che: il rappresentante del gruppo di democrazia partecipativa «Parlamentares», il professor Ignazio Perra, ha sottoposto al sottoscritto interpellante il problema relativo al riconoscimento del diploma accademico di secondo livello a coloro che risultano essere in possesso sia del diploma di scuola secondaria superiore, sia del diploma del conservatorio di musica conseguito con il percorso tradizionale di studi, che di un'abilitazione all'insegnamento; la Costituzione della Repubblica richiama le universita' e le accademie quali istituti di alta cultura (articolo 33), dunque paritetiche sul piano del valore delle competenze disciplinari; la legge n. 734, 6 luglio 1912, il decreto-legge n. 1852, 5 maggio 1918, il regio decreto 4 maggio 1925 n. 653, regio decreto-legge n. 214, 7 gennaio 1926, il regio decreto 11 dicembre 1930 n. 1945, la legge n. 812 del 22 maggio 1939, la legge n. 262 del 2 marzo 1963, l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1985 chiariscono che i conservatori di musica statali, al pari dell'accademia per le belle arti, nonche' dell'accademia per l'arte drammatica, sono da considerarsi pienamente accademie ad indirizzo musicale ovvero luoghi, al pari delle accademie sopra citate e delle universita', destinati a produrre alta cultura; la legge 21 dicembre 1999, n. 508 disciplina la materia (in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2 «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'accademia nazionale di danza, dell'accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»); il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (in Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1999, n. 2) dispone il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»); la legge 22 novembre 2002, n. 268 (comma 3-bis) decreta la parificazione dei diplomi di conservatorio di musica alle lauree triennali di I livello ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e postula l'istituzione di un biennio specialistico al quale si accede tramite concorso ovvero esame di ammissione, per il conseguimento del diploma accademico di II livello; il decreto ministeriale 5 maggio 2004 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, decreta l'equiparazione dei diplomi di laurea secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; la legge 21 dicembre 1999 n. 508 da' origine ad una disparita' (sia in merito alla durata del corso che alla spendibilita' del titolo) fra coloro che sono in possesso del diploma di conservatorio (conseguito con il percorso tradizionale di studi previsto dal conservatorio statale di musica prima dell'entrata in vigore della legge predetta, che attualmente e' ancora possibile intraprendere, la cui durata varia fra i 5 e i 10 anni) e del diploma di scuola secondaria superiore e coloro che hanno conseguito o conseguiranno i titoli di primo e secondo livello con il nuovo ordinamento previsto dalla legge in argomento; nonostante le modifiche apportate all'articolo 4 della legge in argomento (con il decreto-legge n. 212 del 2002, convertito dalla legge n. 268 del 22 novembre 2002) non vengono risolte le disparita' esposte nel precedente punto; il Ministro dell'universita' e della ricerca con decreto ministeriale n. 137 del 28 settembre 2007 (articolo 3, comma 1) ha previsto l'attivazione del biennio di II livello per la formazione dei docenti di educazione musicale (classe 31/A e 32/A) e di strumento musicale nella scuola media (classe 77/A) rivolto ai docenti in possesso del diploma di conservatorio o di istituto musicale pareggiato congiunto al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' ai docenti in possesso del diploma accademico di I livello; in base al decreto ministeriale n. 137 del 28 settembre 2007 (articolo 3, comma 1) al termine dei corsi organizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto ministeriale in argomento e' rilasciato il diploma accademico di secondo livello che abilita (a seconda del corso abilitante per cui si e' stati ammessi a frequentare) all'insegnamento dell'educazione musicale (nella scuola secondaria di I e II grado) o dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado; nella nota ministeriale del 2 novembre 2007, protocollo n. AOODGPER 20974, si precisa che non possono partecipare ai corsi predetti coloro che hanno gia' conseguito un'abilitazione ai sensi del decreto ministeriale n. 100 del 2004, decreto ministeriale n. 21 del 2005 e decreto ministeriale n. 85 del 2005, i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali o gia' inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nella classe 77/A; la limitazione di cui al precedente punto e' stata ribadita anche dalla Nota ministeriale, protocollo n. AOODGPER 21590 del 12 novembre 2007 in applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 137 del 28 settembre 2007; le limitazioni previste dal decreto ministeriale n. 137 del 28 settembre 2007 e dalle relative note ministeriali ad esso inerenti danno origine ad un'evidente disparita' di trattamento, di validita' del titolo e di anni di studio fra coloro che hanno usufruito dei benefici del decreto ministeriale predetto (o hanno conseguito o conseguiranno i titoli di primo e secondo livello con il nuovo ordinamento previsto dalla legge in argomento) e: a) coloro che hanno gia' conseguito un'abilitazione all'insegnamento negli ambiti disciplinari in argomento; b) fra i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali o gia' inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nella classe 77/A; c) soprattutto fra coloro che sono in possesso del diploma di conservatorio (conseguito con il percorso tradizionale di studi previsto dal Conservatorio), del diploma di scuola secondaria superiore e dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale e/o strumento musicale nella scuola statale; le attuali norme ledono diritti acquisiti, declassando i diplomi rilasciati fino ad oggi dai conservatori statali di musica; tali norme creano disparita' di trattamento tra corsi di studio diverbi, poiche', attraverso il decreto ministeriale 5 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004) tutte le lauree quadriennali conseguite presso le universita' italiane sono state equiparate alle lauree di II livello, l'anomalia, quindi, e' rimasta solo negli studi musicali, per i quali i possessori di un diploma di conservatorio, dovrebbero per ottenere la parificazione al II livello, compiere ulteriori due anni di studio; coloro che sono in possesso del diploma di conservatorio (conseguito con il percorso tradizionale di studi previsto dal conservatorio statale di musica prima dell'entrata in vigore della legge predetta che ancora e' possibile intraprendere, la cui durata varia fra i 5 e i 10 anni), del diploma di scuola secondaria superiore e dell'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale e/o strumento musicale nella Scuola Statale hanno effettuato un percorso di studi di durata di gran lunga superiore rispetto a coloro che hanno conseguito il titolo e l'abilitazione in base a quanto previsto dal nuovo ordinamento per i conservatori statali di musica (ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni) e dal decreto ministeriale n. 137 del 28 settembre 2007; e' necessario adottare provvedimenti utili ad un'equivalenza di trattamento per coloro che hanno dedicato tanti anni di studio ed impegno costante in questo comparto dell'istruzione sulla base delle normative vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 -: se non ritenga necessario, analogamente a quanto disposto per i diplomi di laurea attraverso il decreto ministeriale 5 maggio 2004 (Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004) e/o attraverso una modifica all'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e/o altro provvedimento legislativo e/o attraverso specifiche norme in materia (che risolvano le disparita' attualmente esistenti in questo ambito dell'istruzione): a) riconoscere il diploma accademico di secondo livello (di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni) e il diploma di didattica della musica a coloro che sono in possesso sia del diploma di conservatorio (conseguito con il percorso tradizionale di studi), sia del diploma di scuola secondaria superiore (conseguito anche successivamente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e all'ottenimento del diploma di conservatorio) sia dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale (nella scuola secondaria di I e II grado) o dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado; b) che il corso abilitante della durata di 1 anno (disposto dal decreto ministeriale n. 137 del 28 settembre 2007 nei confronti di coloro che erano in possesso dei 360 giorni e finalizzato al conseguimento del diploma accademico di secondo livello che abilita, a seconda del corso abilitante per cui si e' stati ammessi a frequentare, all'insegnamento dell'educazione musicale, nella scuola secondaria di I e II grado, o dello strumento musicale nella scuola secondaria di I grado) venga istituito in via riservata anche per i docenti a tempo indeterminato e/o inseriti nella graduatoria permanente in possesso sia del diploma di conservatorio (conseguito con il percorso tradizionale di studi), sia del diploma di scuola secondaria superiore (conseguito anche successivamente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e all'ottenimento del diploma di conservatorio) che di almeno 360 giorni di insegnamento nella disciplina e/o nelle discipline per cui possono conseguire il titolo abilitante. (2-01131) «Pili».