Vai al sito parlamento.it Vai al sito camera.it

Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 3/01796 presentata da VELTRONI WALTER (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20110906

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-01796 presentata da WALTER VELTRONI martedi' 6 settembre 2011, seduta n.513 VELTRONI. - Al Ministro per i beni e le attivita' culturali. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia entrato in vigore il 14 maggio ha introdotto con l'articolo 4, commi 1 e 16 alcune significative modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; la prima di queste modifiche, contenuta nell'articolo 4, comma 1 e comma 16, lettera a), consiste nell'innalzamento da cinquanta a settant'anni della soglia temporale oltre la quale e' possibile sottoporre gli immobili appartenenti al patrimonio pubblico o a enti no profit, compresi quelli religiosi, ad accertamenti per verificarne il grado di interesse culturale e, eventualmente, far valere la tutela. La modifica interviene in un quadro da lungo tempo consolidato, in vigore sin dalla legge Bottai del 1939, ripresa poi dal testo unico del 1999 e dal Codice del 2004, e viene ad alterare la natura dell'intervento pubblico in un ambito significativo per la storia e l'identita' culturale del nostro Paese; come si afferma esplicitamente nel decreto, l'elevazione e' dovuta, nell'ordine, all'esigenza di accelerare le procedure per realizzare le opere pubbliche (comma 1) e all'esigenza di dare massima attuazione al federalismo demaniale (comma 16). Di fatto, cioe', si procede a una liberalizzazione degli interventi su un patrimonio architettonico potenzialmente da tutelare da eventuali alterazioni, rendendo possibili manomissioni o spoglio degli arredi senza che il Ministero abbia piu' alcun titolo per intervenire a difesa di uno dei piu' vasti e diffusi contesti culturali di cui dispone, ovvero il patrimonio culturale in proprieta' di enti, anche ecclesiastici; a titolo esemplificativo, il provvedimento rischia di mettere a repentaglio opere o palinsesti urbanistici di pregio quali: il salone per le esposizioni e il palazzo del lavoro di Pier Luigi Nervi, la chiesa di S. Maria Maggiore di Francavilla al mare di Ludovico Quaroni, la sede del politecnico di Napoli di Luigi Cosenza, il quartiere sperimentale QT8 di Milano di Piero Bottoni, con opere di Vico Magistretti, Marco Zanuso, il quartiere Ina casa del Tiburtino di Ludovico Quaroni e cosi' via; va altresi' rilevato che la disposizione contenuta nel decreto comporta alcune incongruenze e disparita' di trattamento visto che l'allentamento della tutela si rivolge soltanto al patrimonio degli enti no profit, escludendo tutti gli altri proprietari privati; una seconda, ad avviso dell'interrogante, infausta modifica al codice apportata dal decreto e' quella prevista all'articolo 4, comma 16, lettera d), dove viene soppresso l'obbligo di denunciare il trasferimento della detenzione di beni immobili vincolati, previsto gia' dalla legge Bottai e in seguito recepito nel Testo unico del 1999 e nel codice del 2004. Come non e' difficile capire, l'obbligo era previsto al fine di consentire la rapida individuazione del proprietario, responsabile della sua corretta conservazione. La modifica, cosi', rendera' difficili e inutilmente onerose le funzioni di vigilanza dell'amministrazione sugli immobili vincolati, favorendo eventuali interventi lesivi; la terza e la quarta modifica, contenute all'articolo 4, comma 16, lettera e) rappresentano forse il vulnus piu' grave alla tutela e consistono in uno stravolgimento dell'articolo 146 del codice, in materia di autorizzazione paesaggistica, dove il parere che il soprintendente era chiamato a esprimere per gli interventi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico era ritenuto «vincolante»; con il decreto-legge citato, invece, il parere del soprintendente diventa obbligatorio ma non piu' vincolante, una volta che i vincoli paesaggistici siano stati dotati delle prescrizioni d'uso, vale a dire una volta che le regioni abbiano rivisto le loro pianificazioni paesistiche d'intesa con le soprintendenze per adeguarle alle nuove prescrizioni dettate dal codice e una volta che i comuni abbiano adeguato le loro pianificazioni urbanistiche. Altra preoccupante modifica, il soprintendente avra' tempo novanta giorni dalla ricezione del progetto per esprimere il proprio parere o varra' il principio del silenzio assenso. Un meccanismo che, con la restrizione delle risorse finanziarie e amministrative a disposizione delle soprintendenze, finira' per rendere inevase numerosissime pratiche di tutela a discapito dell'integrita' del paesaggio, patrimonio essenziale, per l'identita' culturale e civile dell'Italia, come stabilito dall'articolo 9 della Costituzione -: come il Ministro intenda rimediare a questo esplicito pregiudizio alle prerogative del proprio dicastero dalle possibili conseguenze irrimediabili, considerando che la tutela del paesaggio e dei beni culturali rappresentano un elemento essenziale per l'economia del Paese, per la sua immagine e, ancor piu', per la coesione sociale e l'identita' storica e civile della comunita' civile italiana, cosi come stabilito all'articolo 9 della Costituzione. (3-01796)