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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/13661 presentata da ALBINI TEA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20111020

Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-13661 presentata da TEA ALBINI giovedi' 20 ottobre 2011, seduta n.539 ALBINI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede all'articolo 2 «auto blu» che: «1. La cilindrata delle auto di servizio non puo' superare i 1600 cc. 2.Fanno eccezione le auto in dotazione al Capo dello Stato, ai Presidenti del Senato e della Camera, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale e le auto blindate adibite ai servizi istituzionali di pubblica sicurezza. 3.Le auto ad oggi in servizio possono essere utilizzate solo fino alla loro dismissione o rottamazione e non possono essere sostituite. 4.Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disposti modalita' e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurne numero e costo»; il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 agosto 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 14 settembre 2011, ha disciplinato l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza da parte delle pubbliche amministrazioni al fine di conseguire obiettivi di razionalizzazione e di trasparenza, di contenimento dei costi e di miglioramento complessivo del servizio, anche attraverso l'adozione di modalita' innovative di gestione; il comma 2 dell'articolo 1 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede l'applicazione del testo di esso alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorita' indipendenti, ed esclusi gli organi costituzionali e, salvo quanto previsto dall'articolo 5, le regioni e gli enti locali; il comma 3 dell'articolo 1 del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri prevede la non applicabilita' alle amministrazioni che utilizzano non piu' di un'autovettura di servizio escludendo altresi' le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumita' pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonche' ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo; l'articolo 2, del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel disciplinare i soggetti legittimati all'uso delle autovetture di servizio, prevede al comma 2 che le autovetture di servizio possano essere attribuite, con provvedimento adottato da ciascuna amministrazione, in uso non esclusivo, ai seguenti soggetti: a)Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; b)capi di gabinetto dei Ministri; c)capi dei dipartimenti e degli uffici autonomi equiparati della Presidenza del Consiglio dei ministri; d) segretari generali dei Ministeri, nonche' capi dei dipartimenti o uffici di pari livello, anche periferici, delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2; e) presidenti degli enti pubblici non economici, direttori delle Agenzie fiscali, presidenti degli enti di ricerca e delle altre pubbliche amministrazioni richiamate all'articoli 1, comma 2 prescrivendo altresi', al comma 3, che il personale delle magistrature, dell'Avvocatura dello Stato, dei Corpi militari, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno diritto all'assegnazione, in uso non esclusivo, dell'autovettura soltanto i soggetti titolari di incarichi equiparati a quelli di cui al comma 2. A tal fine i Ministri rispettivamente competenti trasmettono i provvedimenti che elencano gli incarichi equiparati, entro il 30 settembre 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri che provvede a sottoporli alla Corte dei conti per la registrazione -: se sia a conoscenza che, tra i Ministeri, solo il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con direttiva protocollo n. 17245 del 29 settembre 2011, ha ottemperato all'obbligo volto all'individuazione delle auto disponibili in uso esclusivo e in uso non esclusivo e delle modalita' di utilizzazione delle auto di servizio del Ministero medesimo; se i corpi di polizia, le amministrazioni civili e militari abbiano ottemperato a quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, articolo 2, comma 3; se ritenga prioritario l'obbligo di provvedere a quanto sopra da parte delle amministrazioni anche in virtu' dei consistenti tagli che le recenti manovre finanziarie hanno apportato sia ai Ministeri sia alle Forze armate e ai Corpi di polizia. (4-13661)

 
Cronologia
martedì 18 ottobre
  • Parlamento e istituzioni

    Il Governo presenta al Senato un nuovo disegno di legge sul Rendiconto (S. 2967) che viene approvato il 20 ottobre e trasmesso alla Camera.



giovedì 20 ottobre
  • Politica estera ed eventi internazionali
    In Libia, dopo mesi di combattimenti, cade anche la città di Sirte ultimo bastione del regime del colonnello Muammar Gheddafi, che viene ucciso dagli insorti.

martedì 1° novembre
  • Politica, cultura e società
    Ignazio Visco assume la carica di Governatore della Banca d'Italia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 24 ottobre 2011.