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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN ASSEMBLEA 3/01964 presentata da GRANATA BENEDETTO FABIO (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20111206

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Assemblea 3-01964 presentata da BENEDETTO FABIO GRANATA martedi' 6 dicembre 2011, seduta n.558 GRANATA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: alle elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010, Giovanni Di Giorgi e' stato eletto al consiglio regionale del Lazio; poco piu' di un anno dopo - il 15 e 16 maggio 2011 - lo stesso Di Giorgi e' stato eletto sindaco del comune di Latina e la proclamazione ufficiale e' avvenuta il 20 maggio 2011; il 12 luglio 2011 l'ufficio di presidenza del consiglio regionale del Lazio quale giunta delle elezioni ha confermato la sussistenza della causa di incompatibilita' del consigliere regionale Di Giorgi; il 6 ottobre 2011 il tribunale amministrativo regionale di Latina ha aperto un'indagine sulle presunte irregolarita', denunciate dall'opposizione, durante le ultime elezioni amministrative e l'8 ottobre 2011 Di Giorgi ha dichiarato alla stampa che, proprio a causa del ricorso elettorale pendente, non sussistevano le condizioni per le sue dimissioni da consigliere regionale, infatti - come ha precisato - «l'incompatibilita' tra le cariche di sindaco e di consigliere regionale, in sostanza, non si e' ancora concretizzata poiche' la carica di sindaco non si e' "cristallizzata" ma e' sottoposta a contenzioso»; dopo mesi di continui rinvii, solo nei giorni scorsi Di Giorgi ha ufficialmente dichiarato: «Cosi' come richiesto dalla normativa regionale in materia ho esercitato la mia opzione, con una lettera che ho protocollato questa mattina [23 novembre]. La mia scelta, in realta', era chiara fin dal momento della mia elezione: voglio lavorare per la mia citta', nel rispetto del mandato degli elettori. Insieme alla mia maggioranza vogliamo fare cose importanti per la citta', soddisfare le istanze dei nostri cittadini. Fino ad oggi non avevo optato poiche' sulla mia elezione a sindaco pende un ricorso del Pd. Io, pero', la mia scelta l'ho fatta, la giustizia amministrativa fara' il suo corso» e ha poi aggiunto: «Ora decidera' il consiglio regionale quando farmi decadere (...)»; il 23 novembre 2011 - prima della discussione della decadenza di Di Giorgi da consigliere regionale - il capogruppo del Pdl ha proposto la questione sospensiva, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento del consiglio regionale del Lazio, che e' stata approvata con 38 voti a favore e 20 voti contrari, per cui la discussione sulla decadenza e' stata sospesa fino alla sentenza del tribunale amministrativo regionale: Di Giorgi, quindi, continuera' a mantenere il doppio incarico di sindaco e consigliere regionale; l'articolo 122 della Costituzione stabilisce che: «Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' del presidente e degli altri componenti della giunta regionale nonche' dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi»; la legge 2 luglio 2004, n. 165, nel dettare le «Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione», pone, tra gli altri, quale principio fondamentale in materia di incompatibilita', all'articolo 3, comma 1, lettera a), la «sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal presidente o dagli altri componenti della giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva», nonche', alla lettera g), la «fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilita', non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilita', ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato»; l'articolo 65 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, stabilisce che «Il presidente e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale»: sussiste, quindi, un'incompatibilita' tra la carica di consigliere regionale e la carica di sindaco, per cui il consigliere regionale in carica e' legittimamente eleggibile ma al momento dell'elezione a sindaco ha l'obbligo di optare per una delle due cariche; tale disposizione - espressione di un principio generale e percio' inviolabile dalla legislazione regionale secondo il disposto dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione - mira ad evitare che dalla sovrapposizione tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco o assessore comunale possano derivare ripercussioni negative sulla necessaria distinzione tra ambiti politico-amministrativi e sulla garanzia dei principi di efficienza e imparzialita' delle funzioni, contenuti nell'articolo 97 della Costituzione; l'articolo 10 del regolamento del consiglio regionale del Lazio, poi, nel disciplinare la procedura per la convalida delle elezioni, al comma 6, prevede che: «Qualora l'ufficio di presidenza riscontri che per un consigliere regionale esista o si verifichi una causa di incompatibilita', contesta l'incompatibilita' stessa al consigliere il quale ha dieci giorni di tempo per rispondere. Nei cinque giorni successivi l'ufficio di presidenza, ove confermi il suo giudizio sulla sussistenza della causa di incompatibilita' propone all'aula di invitare il consigliere ad optare tra il mandato e la carica che ricopre. Entro i successivi cinque giorni l'aula delibera e, ove l'accolga, chiede al consigliere di optare significandogli che, ove non si provveda entro i successivi quindici giorni, sara' considerato automaticamente decaduto»; e' evidente, quindi, a giudizio dell'interrogante, che la normativa in materia, nel prevedere l'incompatibilita' assoluta tra la carica di consigliere regionale e quella di sindaco, si preoccupa, altresi', che la stessa sia rimossa secondo una procedura e una cadenza - anche temporale - ben dettagliate che non consente, per cosi' dire, interpretazioni «estensive»; la condizione di incompatibilita' - sancita direttamente dalla proclamazione ufficiale di un eletto che, in un preciso momento, ricopre anche un'altra carica - in sostanza, non si puo' considerare «sospesa» dalla mera pendenza di un ricorso dinanzi al tribunale amministrativo regionale volto a contestare una delle elezioni; e' urgente, anche alla luce dei numerosi casi di «doppi incarichi» ancora persistenti nonostante le pronunzie della Corte costituzionale - anche recenti - in tema di incompatibilita' tra cariche elettive, fornire ulteriori elementi di certezza anche al fine di evitare contenziosi giudiziari -: se - per quanto di sua competenza e alla luce della vicenda esposta in premessa - non ritenga opportuno adottare iniziative, anche normative, volte a garantire procedure e tempi certi ed inequivocabili per l'accertamento della sussistenza, in capo agli eletti nelle regioni e negli enti locali, di una delle cause di incompatibilita' previste dall'ordinamento e la conseguente dichiarazione della stessa nonche' ad assicurare un esercizio effettivo e tempestivo del diritto di opzione. (3-01964)





 
Cronologia
domenica 4 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Consiglio dei ministri approva il decreto-legge (c.d. Salva Italia) che contiene un pacchetto di misure urgenti per assicurare la stabilità finanziaria del Paese. L’insieme degli interventi ammonta a circa 20 miliardi di euro strutturali per il triennio 2012- 2014. Tra i punti salienti del provvedimento: il completamento della riforma della previdenza con l’estensione dal primo gennaio 2012 a tutti del metodo contributivo per il calcolo delle pensioni per le anzianità future e l’introduzione anticipata sperimentale dell’imposta sugli immobili (IMU).

giovedì 8 dicembre
  • Politica, cultura e società

    La BCE abbassa i tassi di interesse di 25 punti base.