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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00750 presentata da DUSSIN GUIDO (LEGA NORD PADANIA) in data 20120111

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00750 presentata da GUIDO DUSSIN mercoledi' 11 gennaio 2012, seduta n.568 L'VIII Commissione, premesso che: l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, ha previsto l'istituzione di un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi; il sistema di qualificazione e' attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e fornitura. Agli organismi di attestazione e' demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di: a) certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000; b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualita' rilasciata dai soggetti accreditati; c) requisiti di ordine generale nonche' tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione; con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e' stato emanato il regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici di cui al predetto articolo 8 della legge n. 109 del 1994. Tale decreto del Presidente della Repubblica e' stato da ultimo abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; con tale ultima regolamentazione e' sorta una specifica questione relativa alla categoria OG11 sugli «impianti tecnologici», che riguarda la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30; ai sensi dell'articolo 79, comma 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, si prevede che «per la qualificazione nella categoria OG 11, l'impresa deve dimostrare do possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30, almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta: categoria OS 3: 40 per cento; categoria OS 28: 70 per cento; categoria OS 30: 70 per cento; l'impresa qualificata nella categoria OG 11 puo' eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG 11. Ai fini dell'individuazione delle categorie nella fase di progetto e successivo bando o avviso di gara o lettera di invito, un insieme di lavorazioni e' definito come appartenente alla categoria OG 11 qualora dette lavorazioni siano riferibili a ciascuna delle categorie specializzate OS 3, OS 28 e OS 30; l'importo di ciascuna di tali categorie di opere specializzate, cosi' individuate, deve essere pari almeno alla percentuale di seguito indicata dell'importo globale delle lavorazioni attinenti alla categoria OG 11: categoria OS 3: 10 per cento; categoria OS 28: 25 per cento; categoria OS 30: 25 per cento»; in vigenza del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, la categoria OG11 poteva essere assunta mediante la produzione di certificati lavori riportanti, contestualmente, attivita' riconducibili al macro settore elettrico (OS30, OS5) unitamente ad attivita' riconducibili al macro settore termico (OS28, OS3); la norma non prevedeva «pesi» percentuali specifici per ciascuna categoria; per tale ragione e' intervenuta l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura che con una specifica determinazione ha specificato taluni elementi, cui le SOA dovevano attenersi per il rilascio della relativa attestazione. In primo luogo era sufficiente che nei certificati lavori ricorressero almeno 3 delle 4 categorie contenute nella OG11, ed inoltre ciascuna delle tre doveva «avvicinarsi» ad una percentuale prossima al 30 per cento; in realta' le categorie riferite all'idrico (OS3) ed ancor piu' quelle riferite agli impianti di sicurezza (OS5) hanno sempre presentato qualche criticita' (infatti era molto arduo rilevare percentuali importanti, riconducibili a tali categorie, anche in lavori complessi), criticita' per lo piu' superate con una ragionevole soluzione, sempre in ottemperanza a quanto previsto dall'Autorita'; il decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, peraltro, non recava misure in ordine alla possibilita', per le imprese attestate in OG11, di partecipare a gare bandite con le singole specialistiche (OS3, OS5, OS28, OS30), si pensi a numerose gare per la ristrutturazione di ospedali, bandite con OG1 prevalente e le categorie impiantistiche OS scorporabili, secondo il principio di «assorbenza» della categoria OG11 rispetto alle singole specialistiche in essa riportate; tale principio, certamente di buona ragione, si e' fondato sul rilievo oggettivo che coloro che erano in grado di realizzare opere in OG11 erano altrettanto in grado di realizzare singole opere specialistiche, ma d'altro canto poneva un problema di pari condizioni rispetto alle imprese che si erano attestate unicamente nelle singole specialistiche; infatti, un'impresa, per ottenere un'attestazione in OS30 per classifica di importo di 1 milione di euro, che le consentiva di partecipare a gare in OS 30 con importo fino al milione, doveva pur sempre dimostrare certificati lavori per il 90 per cento dell'importo richiesto. Non cosi' per le imprese in OG11 per le quali il 90 per cento veniva frazionato su OS30, OS28, OS3 e OS5; dopodiche' la possibilita' di partecipare a ciascun singolo bando specialistico da 1 milione di euro risultava essere la medesima; purtroppo il rilevante contenzioso sviluppatosi sul punto, a causa di atteggiamenti contrapposti da parte di stazioni appaltanti pro «assorbenza» e viceversa, ha prodotto numerose sentenze del Consiglio di Stato, anch'esse discordanti; circa una meta' a favore, le restanti contro; in occasione della definizione del nuovo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, il competente Ministero ha ritenuto di definire una volta per tutte, a livello normativo, la vicenda relativa al principio di assorbenza, introducendo da un lato il principio di assorbenza e dall'altro incrementando i requisiti per l'ottenimento della categoria OG11 in rapporto al 180 per cento rispetto ad un importo ottenibile pari al 100 per cento, contestualmente riducendo a 3 le categorie specialistiche all'interno della OG11 (OS3, OS28, OS30). Cio' in considerazione del fatto che un'azienda attestata in OG11, ad esempio classifica III, puo' partecipare a gare in OS28 classifica III, OS30 classifica III e OS3 classifica III; il dispositivo introdotto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, inasprisce le condizioni di accesso al mercato da parte delle piccole e media imprese ricordando che il regolamento di qualificazione applicato e' unico in Europa, relativamente alla questione del suddetto parametro 180 per cento, si potrebbe determinare nella migliore delle ipotesi un incompatibile ridimensionamento, in termini si importo di classifica, delle attestazioni in OG11, con la assoluta cancellazione di numerosissime piccole e medie imprese dal settore a causa della perdita totale della medesima categoria; e' utile ricordare che da recenti studi del CRESME e delle associazioni di categoria, il comparto danneggiato dall'applicazione dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, riguarda una massa occupazionale di oltre 700.000 addetti, che per effetto della cancellazione delle imprese per effetto della perdita di attestazione, produrra' ulteriore disoccupazione; va ribadito che la previsione della necessaria dimostrazione dei requisiti pari al 180 per cento dell'importo di classifica oggi richiesta, e' strettamente collegata alla capacita' di assorbenza riconosciuta alla categoria OG11 rispetto alle singole categorie specialistiche che la compongono; la soluzione per risolvere questo grave problema di qualificazione nella categoria OG11, collegato ad un parametro quasi doppio rispetto a tutte le altre categorie, apparirebbe essere il contestuale abbattimento delle percentuali richieste per la qualificazione sino a ricondurle al 100 per cento dell'importo richiesto (40 per cento per OS28 e OS30 e 20 per cento per OS3), con l'allineamento delle percentuali di possibile assorbenza della categoria OG11 rispetto alle tre specialistiche; in questa ipotesi, le imprese interessate manterrebbero le attuali attestazioni possedute, ed avrebbero facolta' di partecipare alle gare di appalto per la loro potenzialita' complessiva in OG11, oppure di partecipare alle gare di appalto indette nelle categorie specialistiche (principio di assorbenza), nei limiti delle percentuali relativamente corrispondenti, vale a dire il 40 per cento per OS28, il 40 per cento per OS30 e il 20 per cento per OS3 (40 per cento + 40 per cento + 20 per cento = 100 per cento), impegna il Governo ad adottare le occorrenti iniziative, anche di natura normativa, volte a superare le criticita' in cui incorrono le imprese ai fini della qualificazione nella categoria OG 11, in particolare prevedendo che esse debbano dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30, non gia' le attuali percentuali di importo del 40 per cento, del 70 per cento e del 70 per cento, bensi' le percentuali del 20 per cento per la categoria OS 3, del 40 per cento per la categoria OS 28 e del 40 per cento per la categoria OS 30. (7-00750) «Dussin, Bitonci».

 
Cronologia
giovedì 22 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 257 voti favorevoli e 41 contrari, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (S. 3066), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

venerdì 13 gennaio
  • Politica, cultura e società

    La nave da crociera Concordia della compagnia di navigazione Costa Crociere urta contro uno scoglio nelle acque dell'isola del Giglio. Nello scafo si apre una larga falla, che causa il naufragio della nave. Nel gravissimo incidente perdono la vita 30 persone e 2 risultano disperse.