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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05919 presentata da RUBINATO SIMONETTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120112

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05919 presentata da SIMONETTA RUBINATO giovedi' 12 gennaio 2012, seduta n.569 RUBINATO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: in Treviso sono siti due fabbricati Inpdap, denominati «A» e «B», la cui costruzione risale a oltre 36 anni fa, ma, mentre quello denominato «B» e' stato venduto alla quasi totalita' degli inquilini piu' di quattro anni orsono, e' tuttora pendente la vicenda relativa alla vendita del fabbricato «A» (che ospita 65 famiglie), sebbene di qualche anno piu' vetusto; piu' precisamente, la vicenda relativa alla vendita agli inquilini degli immobili di proprieta' INPDAP siti in Treviso, via Albona nn. 3, 9 e 11 e via Capodistria nn. 5 e 9, ha avuto inizio nel 1998, quando con nota n. 527 del 16 marzo l'INPDAP di Treviso ebbe a comunicare l'avvio del processo di dismissione del patrimonio immobiliare in attuazione del decreto legislativo n. 104 del 1996 e chiese agli inquilini una dichiarazione di disponibilita' all'acquisto dell'alloggio; la direzione centrale del patrimonio di Roma con successiva nota n. 1019 dell'8 febbraio 2000 riconobbe ai conduttori il diritto di acquistare l'alloggio in locazione, allegando un questionario da restituire che prevedeva - tra l'altro - la dichiarazione di propensione all'acquisto; a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 351 del 25 settembre 2001, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, che istitui' la SCIP 2 (Societa' per la cartolarizzazione immobili pubblici) indicando le modalita' di vendita agli inquilini, l'agenzia del demanio, con decreto del 1 o luglio 2002, identifico' gli immobili da trasferire alla SCIP per la vendita e, relativamente a Treviso, vi incluse quelli siti in Capodistria (fabbricato «B» e via Pinelli), omettendo il fabbricato «A» di via Albona e via Capodistria, anche se successivamente, il 19 dicembre 2002, la GEFI-CIEMME, societa' di gestione immobiliare per conto dell'INPDAP, comunico' con lettera n. 446 che dal 28 novembre 2002 anche il predetto fabbricato era stato trasferito alla SCIP per la vendita; l'esclusione formale del fabbricato «A» nel primo elenco dei beni da alienare sembra sia dipesa quindi da un errore di annotazione catastale, da ricondurre alla leggerezza con cui sono stati stilati gli elenchi dei beni da alienare, visto che si tratta di edificio che da circa 35 anni e' adiacente all'altro, denominato «B», entrambi di proprieta' e amministrati dall'INPDAP di Venezia; nel 2003 la medesima Gefi - Ciemme, societa' mandataria, quale procuratore della SCIP, invio' a tutti gli inquilini la disdetta del contratto di locazione alla sua naturale scadenza, in ossequio a quanto disposto dal decreto ministeriale 21 novembre 2002 del Ministero dell'economia, che imponeva agli enti di gestione il divieto di rinnovare contratti di locazione nuovi e in essere, allo scopo di favorire il processo di dismissione; nel 2005, circa 80 inquilini ebbero a promuovere un'azione legale presso il tribunale di Treviso nei confronti dell'INPDAP di Venezia, per le spese condominiali richieste dalla societa' mandataria Gefi; nel 2007 trentuno ricorrenti (tutti inquilini del fabbricato «B») per poter acquistare, si determinarono a rinunciare alla causa in corso allo scopo di non perdere talune agevolazioni previste dalla normativa e nel settembre dello stesso anno gli alloggi vennero loro ceduti; per trasferire alla SCIP 2 il fabbricato «A» - unitamente ad altri esclusi per errore - venne avviata un'operazione di cosiddetto «concambio» coordinata dal Ministero dell'economia e delle finanze, volta a sostituirli a quelli che, pur non vendibili, risultavano cartolarizzati; infatti il 21 novembre 2007, con nota n. 113457, il dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze comunico' che il fabbricato «A» era presente nell'elenco dei beni oggetto di concambio e che si attendeva l'adeguamento del bene alla normativa antincendio (avvenuto nel 2009) al fine di poter alienare il medesimo ai conduttori e con decreto in data 18 febbraio 2008 (GU n. 52 del 1 o marzo 2008) l'Agenzia del demanio individuo' i beni immobili dell'INPDAP in precedenza «dimenticati», includendovi finalmente anche il fabbricato «A» di via Albona e via Capodistria; successivamente il decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, dispose la chiusura della Scip 2, la retrocessione nella proprieta' dell'Inpdap del patrimonio immobiliare relativo alla prima e seconda cartolarizzazione con la possibilita' di procedere alla vendita diretta, nonche' il cosiddetto «concambio», segnatamente al comma 12 dell'articolo 43-bis; la vicenda in oggetto si complico' cosi' ulteriormente per questioni interpretative; con nota n. 357 in data 4 marzo 2009 il Dirigente del patrimonio della direzione centrale INPDAP in Roma ebbe tuttavia a ribadire che la predetta legge n. 14 del 2009 consentiva all'INPDAP di procedere all'alienazione del fabbricato in oggetto, tanto che, previa ulteriore conferma di cio' da parte del capo di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze (con nota n. 9586 del 2 aprile 2009), la Direzione generale dell'Inpdap con la delibera n. 178 del 21 aprile 2010 dispose il cosiddetto concambio, stabilendo che il fabbricato «A» rientrava nella SCIP 2 e quindi doveva essere venduto al posto di altro gia' incluso ma invendibile; nonostante il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, abbia ulteriormente prolungato i tempi della vendita, il dirigente generale della direzione regionale INPDAP del Veneto ebbe ad assicurare gli inquilini che la cessione sarebbe avvenuta entro il 2011; nel frattempo, il 6 luglio del 2010 il Tribunale di Treviso - adito dalla maggioranza degli inquilini interessati - emetteva la sentenza n. 365, che, tra le altre statuizioni, dichiarava cessata la locazione, ma il giudice, tuttavia, «non ritiene di condannare il conduttore alla riconsegna dell'immobile»; peraltro gli inquilini hanno continuato a versare il canone e le spese condominiali, pur non essendo stati stipulati ulteriori contratti di locazione; dal settembre del 2010 gli inquilini interessati ebbero a chiedere piu' volte di incontrare il dirigente del patrimonio INPDAP di Venezia, per conoscere la reale situazione della procedura di vendita e le diverse questioni ad essa connesse, senza mai ricevere alcun riscontro fattivo e concreto; appreso in seguito che il direttore compartimentale era andato in pensione e che la dirigente del patrimonio Inpdap di Venezia era stata trasferita ad altra sede, richiesero ai nuovi dirigenti insediatisi un colloquio, che si tenne l'11 febbraio del 2011; dato il breve periodo trascorso dall'assunzione del nuovo incarico e la dismissione del patrimonio della sede di Padova in corso di ultimazione, i nuovi dirigenti chiesero un po' di tempo per poter verificare la situazione degli immobili di Treviso e fornire quindi la definitiva risposta, definendo paradossale la situazione determinatasi con riferimento al fabbricato «A», pur esternando delle generiche rimostranze sull'esito della causa gia' conclusa presso il tribunale di Treviso; il 13 aprile successivo gli inquilini vennero quindi convocati e venne loro confermata la ferma intenzione della direzione generale e dipartimentale di procedere quanto prima alla vendita degli alloggi a loro favore, ma che vi erano dei residui problemi di natura tecnica la cui soluzione era prevista, al massimo, per la fine del mese successivo; in tale occasione i dirigenti dell'Inpdap prospettarono agli inquilini l'opportunita' di una loro dichiarazione di disponibilita' alla rinuncia degli effetti loro favorevoli (crediti) della su citata sentenza; in data 12 luglio 2011, la direzione regionale del patrimonio INPDAP di Venezia, dopo aver ricevuto dagli inquilini la (richiesta) dichiarazione di disponibilita' di rinuncia ai crediti in forza della predetta sentenza, invio' una lettera a tutti i predetti (protocollo n. 5184 per quelli in causa, protocollo n. 5183 per quelli non in causa) con cui richiese l'ennesima dichiarazione, a mezzo raccomandata, di propensione all'acquisto dell'immobile a suo tempo assegnato in locazione; il 98 per cento degli inquilini aderi' alla richiesta, avendo la dirigenza assicurato verbalmente che l'offerta di vendita sarebbe pervenuta agli inquilini entro il mese di settembre 2011; ai primi di novembre 2011, in assenza di fatti concreti, gli inquilini hanno richiesto un incontro chiarificatore, senza avere alcuna risposta, mentre uno di essi, che aveva inviato una lettera raccomandata, per chiedere conferma sulla vendita e sui tempi d'attuazione, ha ricevuto una lettera nella quale la dirigenza del patrimonio Inpdap di Venezia, senza fornire piu' preciso riscontro, attribuiva l'ulteriore ritardo alla definizione delle spese condominiali; in questa situazione interviene da ultimo il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale all'articolo 21 stabilisce la soppressione dell'INPDAP, a seguito della cui entrata in vigore viene paventato che le attivita' in corso, inclusa la vendita degli appartamenti, siano sospese; da quanto esposto appare evidente la situazione paradossale in cui si trovano gli inquilini degli immobili in oggetto, i quali da oltre 10 anni stanno aspettando la vendita degli appartamenti in una incomprensibile alternanza di promesse e smentite, nonostante l'Inpdap abbia da anni emesso una delibera che stabilisce il concambio e autorizzato la vendita del fabbricato, gia' incluso nel decreto di data 18 febbraio 2008 dell'Agenzia del demanio; ed ora la prevista soppressione dell'INPDAP viene loro prospettata come l'ennesimo «ostacolo» che fa temere deleteri scenari, ulteriori lungaggini, mettendo a repentaglio il riconosciuto diritto all'acquisto da molti anni atteso e sempre differito per inefficienze burocratiche; questa vicenda appare altresi' profondamente iniqua se confronta con le scandalose vicende legate alla cosiddetta cartolarizzazione, rese note dalla dottoressa Milena Gabanelli nella trasmissione «Report» di qualche anno fa, e con la vendita di mega appartamenti e superattici a Roma, a soggetti politici a prezzi assolutamente stracciati, resa nota dall'inchiesta «Casa Nostra» apparsa su l'Espresso n. 35 del 6 settembre 2007; la situazione e' ancor piu' assurda ove si consideri che alcuni degli immobili (circa 18 appartamenti) sono sfitti da anni e dunque improduttivi per l'Inpdap, in quanto alcuni degli ex inquilini per le su descritte lungaggini burocratiche hanno rilasciato gli alloggi, e che, per la vetusta' ed il degrado dell'edificio, ogni ulteriore rinvio della vendita cagiona una perdita del valore delle unita' immobiliari a danno delle casse pubbliche, da un lato, e, dall'altro e' fonte di maggiori gravami economici sui conduttori, mentre vi e' la necessita' impellente di reperire urgentemente fondi per sanare la disastrosa situazione attuale della finanza pubblica -: se non ritengano di intervenire con sollecitudine nel caso in oggetto, nelle forme e modalita' ritenute opportune, per dare impulso al procedimento amministrativo affinche' siano realizzate le condizioni per procedere quanto prima alla vendita agli inquilini degli immobili di cui al fabbricato «A» di proprieta' dell'Indap siti in Treviso, verificando anche eventuali responsabilita' dei soggetti gia' preposti alla procedura per il grave ritardo nella sua definizione; se non ritengano di impartire precisi indirizzi in sede amministrativa al fine di evitare che la disposta soppressione dell'Inpdap (ed il suo accorpamento con l'Inps) non comporti ulteriori ritardi alle procedure di vendita ancora in corso aventi ad oggetto immobili gia' compresi nella SCIP 2 quali quelli oggetto della presente interrogazione.(5-05919)

 
Cronologia
giovedì 22 dicembre
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 257 voti favorevoli e 41 contrari, l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (S. 3066), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

venerdì 13 gennaio
  • Politica, cultura e società

    La nave da crociera Concordia della compagnia di navigazione Costa Crociere urta contro uno scoglio nelle acque dell'isola del Giglio. Nello scafo si apre una larga falla, che causa il naufragio della nave. Nel gravissimo incidente perdono la vita 30 persone e 2 risultano disperse.