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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05928 presentata da MISITI AURELIO SALVATORE (MISTO-REPUBBLICANI-AZIONISTI) in data 20120116

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05928 presentata da AURELIO SALVATORE MISITI lunedi' 16 gennaio 2012, seduta n.570 MISITI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: l'ambito territoriale ottimale n. 2 (Lazio Centrale), di seguito ATO2, e' stato definito dalla ragione Lazio, in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36, con propria legge n. 6 del 22 gennaio 1996 e poi modificato dalla legge regionale n. 31 del 4 novembre 1999. Esso comprende i territori di 108 dei 121 comuni della provincia di Roma, ed i territori dei comuni di Filettino e Trevi nel Lazio in provincia di Frosinone e di Oriolo Romano e Vejano in provincia di Viterbo, con una popolazione residente complessiva, al 1997, pari a 3.696.093 abitanti. Detti comuni, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, hanno deliberato di cooperare ai fini del servizio idrico integrato stipulando un'apposita convenzione e costituendo una autorita' d'ambito coordinata dalla provincia di Roma e dotata di una segreteria tecnico-operativa (S.T.O.); l'autorita' ha negoziato l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.), nell'intero territorio dell'ambito, salvo 11 comuni della provincia di Roma, che sono solo esclusi fino alla scadenza delle concessioni preesistenti, con la ACEA S.p.A., societa' derivante dalla trasformazione della ACEA, azienda speciale del comune di Roma, la quale gia' svolgeva una rilevante aliquota del sistema idrico integrato nel territorio stesso; l'ACEA S.p.A. ha a tal fine costituito la «ACEA ATO 2 S.p.A.», cedendo alla stessa il ramo d'azienda interessato; a detta s.p.a. il servizio idrico integrato e' stato affidato con delibera n. 1 del 26 novembre 1999 della conferenza dei sindaci; l'affidamento e' regolato da una «convenzione di gestione», la convenzione e' soggetta a periodiche revisioni negoziate, che riguarderanno anche la «Carta del servizio idrico integrato». L'autorita' d'ambito controlla il rispetto dei contenuti di detta convenzione di gestione da parte del gestore ed in particolare l'aderenza ai principi della presente carta nel rapporto con l'utente-cliente; nella «ACEA ATO2 S.p.A.» sono confluite le infrastrutture, le conoscenze, l'esperienza accumulatesi nell'azienda del comune di Roma a partire dal 1937, anno nel quale il comune stesso trasferi' alla preesistente azienda elettrica municipale la parte del servizio acquedottistico dallo stesso gestita in economia, insieme all'incarico di realizzare l'acquedotto del Peschiera; dei 112 comuni per una popolazione attuale pari a 3.794.582, 75 comuni risultano gia' acquisiti con una popolazione servita pari a 3.421.574, la rete idrica e fognaria e' pari rispettivamente a 11. 239 chilometri e 5.967 chilometri; gli investimenti nel piano d'ambito allegato alla convenzione di gestione sono stati individuati come previsione di spesa vincolante per il gestore e non come interventi puntuali da realizzare. I fabbisogni economici complessivi previsti nel piano d'ambito per le opere da realizzare sono pari a 1.165 milioni di euro per nuove opere e pari a 2.645 milioni di euro per il mantenimento a nuovo degli impianti preesistenti. Il piano d'intervento (nuove opere + mantenimento a nuovo) e' stato ridotto a 2.066 milioni di euro al fine di contenere l'incremento tariffario nei limiti imposti dal metodo normalizzato ed ha permesso di salvaguardare la sostenibilita' finanziaria del piano degli investimenti e comporta la necessita di reperire finanziamenti pubblici per non aumentare in futuro la tariffa idrica. Al completamento della presa in carico di tutti i servizi dell'Ato e' prevista una revisione straordinaria del piano d'ambito, in modo da realizzare negli anni successivi le opere necessarie allo scopo di distribuzione e depurazione delle acque. L'arco temporale per l'aggiornamento dei piani e' pari a 6 anni; in considerazione dell'alto impegno finanziario necessario per la realizzazione di tutte le opere stabilite nella convenzione, e' inevitabile un periodo di transitorieta', che comporta, in modo particolare nei comuni che sono sprovvisti o hanno impianti di depurazione sottodimensionati, il mancato rispetto della normativa inerente la qualita' dei liquami da riversare nei corpi idrici ricettori -: se sia a conoscenza dei fatti suesposti e se non intenda adottare un'iniziativa, ove necessario, anche in sede europea, per far si' che in situazioni quali quella descritta in premessa si possa effettuare una deroga per il periodo transitorio che va dalla presa in consegna delle infrastrutture idriche al termine dei lavori di costruzione e di ristrutturazione degli impianti, con tempi prestabiliti, con riferimento alle norme relative alla qualita' dei liquami da riversare nei corpi idrici ricettori. (5-05928)





 
Cronologia
venerdì 13 gennaio
  • Politica, cultura e società

    L'agenzia Standard & Poor's taglia nuovamente il rating di affidabilità dell'Italia, che passa da A a BBB+.



giovedì 26 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 469 voti favorevoli, 74 contrari e 5 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (C.4865), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.