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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERPELLANZA 2/01325 presentata da POLLEDRI MASSIMO (LEGA NORD PADANIA) in data 20120118

Atto Camera Interpellanza 2-01325 presentata da MASSIMO POLLEDRI mercoledi' 18 gennaio 2012, seduta n.572 I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, il Ministro della salute, per sapere - premesso che: la Corte di cassazione, nell'affrontare la questione della responsabilita' dei medici per omessa informazione ai genitori in ordine a malformazioni del feto, ha recentemente stabilito che la mancata e corretta informazione sullo stato di salute del nascituro determina la lesione di alcuni beni fondamentali, quali la salute psichica dei genitori, oltre alla lesione di alcuni beni patrimoniali ed economici; nello specifico, la sentenza della Corte di cassazione n. 25559 del 30 novembre 2011, stabilisce che l'universita' La Sapienza di Roma, a cui fa capo la clinica ove si erano rivolti i genitori, e' obbligata a risarcire loro i danni in quanto «non aveva informato la gestante della oggettiva inaffidabilita' dell'esito della funicolocentesi e quindi sulla necessita' di ripetere l'esame entro e non oltre la 24esima settimana», termine massimo, secondo i giudici, per poter abortire; come risulta dalla stampa la giurisprudenza ha qualificato i danni subiti dalla coppia nel caso di errori diagnostici a fronte dei quali venivano al mondo bambini con handicap fisici o mentali innanzitutto nel danno biologico subito dai genitori nel mettere al mondo un figlio non voluto, nel danno esistenziale nel quale e' intaccato il benessere morale della vita della coppia, costretta per tutta la vita a prendersi cura del figlio e ad affrontare preoccupazioni ed ansie estranee ai genitori di figli normodotati, ed infine nel danno patrimoniale, legato alle spese che dovranno essere affrontate per educare e crescere un figlio non voluto e affetto da un vero e proprio handicap fisico e mentale; dalla sentenza si evince il principio secondo il quale l'omissione del personale medico e' lesiva del diritto di autodeterminazione della donna ad interrompere la gravidanza, ovvero di decidere liberamente se optare per un intervento abortivo eugenetico in quei casi in cui per legge i genitori sono dispensati dall'obbligo di far continuare la gravidanza; in via preliminare va chiarito che piu' volte la Cassazione e' intervenuta nel caso di omessa informazione verso i genitori da parte del medico in ordine alle malformazioni del feto, in quanto spesso i coniugi hanno lamentato la violazione del combinato disposto degli articoli 6, lettera b, e 7 della legge n. 194 del 1978 che offre la possibilita', dopo la scadenza del termine di novanta giorni previsto dalla legge, di interrompere la gravidanza nel momento in cui si accertino difetti genetici, anomalie o malformazioni del nascituro; nel caso in oggetto, la Cassazione, nelle sue motivazioni considera il rapporto intercorrente tra l'universita' e la gestante di natura contrattuale, con la conseguenza che, nel caso di specie, non rileverebbe tanto la questione morale, bensi' la mancata ottemperanza ad alcuni oneri contrattuali, individuati nell'obbligo di dover debitamente informare l'altro contraente di ogni particolare riguardante il contratto stesso, compresi i rischi sottesi; ad avviso della Corte di cassazione, l'universita' La Sapienza sarebbe venuta meno ai suoi obblighi giuridici di comunicazione e, pertanto, e' tenuta, a titolo di responsabilita' contrattuale, a risarcire i danni legati ad una nascita indesiderata; infatti si e' ritenuto - come si legge nella motivazione della sentenza - che, sulla base dei princi'pi in tema di responsabilita' per inadempimento dell'obbligazione, la scorretta esecuzione della prestazione obblighi il responsabile al risarcimento di tutti i danni che, in conseguenza del suo operato, si siano verificati nel patrimonio del creditore; inoltre, si ribadisce che mentre nei confronti del nascituro cio' che e' tutelato attiene all'interesse della gestante alla conservazione dell'integrita' psico-fisica, invece nei rapporti tra paziente e medico anche l'aspetto patrimoniale acquista rilevanza e, come tale, deve essere reintegrato in caso di lesione conseguente ad inadempimento; pertanto il risarcimento del danno parrebbe teso al ristoro dallo sconvolgimento delle abitudini di vita in relazione alla esigenza di provvedere ai bisogni e alle necessita' del figlio; la trattazione della tematica in oggetto suscita perplessita' in consideratone del fatto che la nascita di un essere umano affetto da anomalie appare considerata, nella giurisprudenza, come fonte di danno secondo le categorie civilistiche del nostro ordinamento giuridico; cio' appare, ad avviso degli interpellanti, in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione -: se non ritenga di assumere iniziative normative perche' in situazioni quali quella descritta in premessa il valore della vita umana venga considerato centrale e prevalente evitando che si affermino nel nostro ordinamento princi'pi come quelli che sembrano emergere dalla rassegna della giurisprudenza ricordata in premessa. (2-01325) «Polledri, Fugatti, Isidori».

 
Cronologia
venerdì 13 gennaio
  • Politica, cultura e società

    L'agenzia Standard & Poor's taglia nuovamente il rating di affidabilità dell'Italia, che passa da A a BBB+.



giovedì 26 gennaio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 469 voti favorevoli, 74 contrari e 5 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (C.4865), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.