Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05952 presentata da ROSATO ETTORE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120118
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05952 presentata da ETTORE ROSATO mercoledi' 18 gennaio 2012, seduta n.572 ROSATO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che: la legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile prevede, all'articolo 9, la creazione di una commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi quale organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attivita' di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio; la commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonche' all'esame di ogni altra questione inerente alle attivita' ad essa rimesse dalla legge summenzionata; l'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2006, n. 21, recante «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile», nel definire la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi organo di consulenza tecnico-scientifica del dipartimento della protezione civile, ha rinviato, per la composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione stessa, ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del capo del dipartimento della protezione civile; in attuazione del suddetto articolo 4, e' stato emanato dapprima il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 aprile 2006, n. 1250 «Composizione e modalita' di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. (repertorio n. 1250)» e, recentemente, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011 «Riorganizzazione della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi», firmato dal Presidente del Consiglio pro tempore Berlusconi; ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2011 la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi si articola in un ufficio di presidenza e in cinque settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, di seguito elencati: settore rischio sismico; settore rischio vulcanico; settore rischi meteo-idrologico, idraulico e di frana; settore rischi chimico, nucleare, industriale e trasporti; settore rischio ambientale e incendi boschivi. L'ufficio di presidenza e' composto da un presidente emerito, da un presidente e da un vicepresidente con funzione anche di presidente vicario, scelti tra indiscusse e riconosciute personalita' di alto prestigio scientifico, culturale ed istituzionale, e dai referenti dei settori di rischio. Ogni settore di rischio e' composto da rappresentanti dei centri di competenza, di cui al decreto del capo dipartimento della protezione civile n. 3593 del 20 luglio 2011, e da altri esperti di comprovata esperienza in materia, per un numero complessivo compreso tra 5 e 12. Per ogni settore e' individuato un referente. Alla nomina dei componenti della commissione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il medesimo decreto si procede, altresi', alla designazione dei referenti dei settori di rischio; con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 «Nomina dei componenti della Commissione Nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi» (repertorio n. 6696), non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati nominati 3 componenti dell'ufficio di presidenza della commissione e, in relazione ai cinque settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, sono stati altresi' nominati ben 55 componenti, di cui nessuno appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che, cosa forse poco nota, e' la piu' grande «societa'» di ingegneria italiana; ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' componente fondamentale della protezione civile; quotidianamente i vigili del fuoco sono pronti ad intervenire a soccorso di persone, a salvaguardia di beni, a tutela dell'ambiente e la rapidita' di intervento, la competenza e l'esperienza acquisita si rivelano fondamentali nell'opera di soccorso alle popolazioni colpite da calamita' naturali o grandi eventi disastrosi, ma nello stesso tempo forniscono anche preziosi supporti informativi per l'attivita' di prevenzione; all'impegno sempre massimo ed alla professionalita' dimostrate in ogni occasione da tutti i componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si affiancano mezzi e tecnologie sempre piu' efficaci, frutto dell'esperienza quotidiana nel soccorso -: se si ritenga opportuno valutare l'ipotesi di inserire tra i componenti della commissione nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi unita' di personale qualificato appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stante il contributo importantissimo che gli stessi possono fornire, in termini di esperienza, tecnica e preparazione ingegneristica, nella previsione e prevenzione dei rischi; se, vista l'attuale situazione di crisi finanziaria, non si ritenga opportuno attingere a risorse qualificate nell'ambito del personale della pubblica amministrazione che ha maturato esperienza nel settore del soccorso, dell'emergenza e della protezione civile; se si ritenga opportuno, in generale, inserire tra i criteri di nomina dei componenti la commissione nazionale grandi rischi quello dell'esperienza sul campo in materia di prevenzione e previsione dei grandi rischi. (5-05952)