Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05957 presentata da OLIVERIO NICODEMO NAZZARENO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120118
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05957 presentata da NICODEMO NAZZARENO OLIVERIO mercoledi' 18 gennaio 2012, seduta n.572 OLIVERIO e LARATTA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: in merito al riordino della distribuzione sul territorio nazionale degli uffici giudiziari e' in corso, ormai da diversi anni, un articolato dibattito sulla funzionalita' operativa e la loro sostenibilita' finanziaria; l'irrompere e l'aggravarsi della crisi finanziaria ed economica mondiale ha accelerato da parte del Governo il processo di ridefinizione dell'organizzazione delle sedi giudiziarie, per recuperare risorse economiche e garantire ai cittadini maggiore efficienza; in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari il Consiglio dei ministri n. 7 del 16 dicembre 2011 ha approvato il primo decreto legislativo di attuazione della delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie relativo ai giudici di pace; in relazione agli uffici dei giudici di pace, il decreto-legge n. 138 del 2011 ha previsto che oggetto della revisione in questione fossero esclusivamente gli uffici del giudice di pace dislocati in sede diversa da quella circondariale; i criteri direttivi indicati dal legislatore per attuare l'operazione di riduzione degli uffici del giudice di pace sono, in particolare, quelli di cui all'articolo 1, comma 2, lettera l) della legge delega; tale norma prevede che venga previamente operata, relativamente gli uffici in parola, una specifica analisi dei costi rispetto ai carichi di lavoro; dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo si legge che: «per conseguire l'obiettivo di una razionalizzazione nella distribuzione degli uffici del giudice di pace e delle risorse umane a questi afferenti si e' reso necessario effettuare un'analisi statistica multivariata, caratterizzata, da un lato dall'individuazione della capacita' di smaltimento effettivo, a livello nazionale, dei giudici in servizio nel periodo di riferimento e, dall'altro, dall'individuazione dei carichi di lavoro del singolo ufficio, ottenuta suddividendo le iscrizioni rilevate per la dotazione organica prevista. Ai fini di una corretta valutazione dell'analisi svolta, occorre evidenziare che i dati statistici utilizzati sono quelli rilevati dalla Direzione generale delle statistiche relativamente agli anni solari 2005-2009. L'analisi condotta si e' distinta in piu' fasi successive, di cui di seguito si riporta una rappresentazione schematica: FASE A: Calcolo della produttivita' media (Valore soglia), FASE B: Individuazione carichi di lavoro degli uffici: FASE C: Individuazione uffici con carichi di lavoro inferiori al valore soglia; FASE D: Selezione degli uffici sulla base del bacino di utenza e individuazione degli uffici»; la suddetta metodologia ha consentito la generazione di un elenco di 674 uffici con un numero di iscrizioni pro-capite inferiori al valore soglia (568,3), cioe' alla capacita' di smaltimento di un singolo giudice ed un bacino di utenza inferiore alle 100.000 unita'. Sulla base della metodologia adottata, il carico di lavoro afferente a tali uffici non giustifica, secondo quanto indicato nello schema di decreto legislativo, la previsione in organico delle unita' di personale giudicante assegnate, che, mediante l'accorpamento delle sedi giudiziarie, possono piu' opportunamente essere utilizzate laddove la domanda di giustizia e' piu' elevata; il risultato delle valutazioni effettuate secondo i criteri sinora precisati e' stato trasfuso nel contenuto degli articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo che prevede quindi la soppressione, in tutta Italia, di 674 sedi uffici del giudice di pace, dislocati in localita' diverse da quelle circondariali pari al 71,9 per cento del totale nazionale a cui dovrebbe fare seguito la riduzione e l'accorpamento di tribunali, sezioni distaccate e procure; nei territori potenzialmente interessati da questi interventi si sta sviluppando un ampio e radicato movimento civico di opposizione rispetto alle scelte che il Governo adottera', fondato innanzitutto sulla scarsa conoscenza dei criteri individuati per la selezione degli uffici da accorpare e/o tagliare; solo in Calabria verranno cancellati 60 sedi di giudice di pace e ne resteranno soltanto undici prevalentemente nelle citta' capoluogo. Le soppressioni riguarderanno i seguenti distretti: Locri: Bianco, Caulonia, Gioiosa Ionica, Siderno, Staiti in Brancaleone, Stilo; Palmi: Cinquefrondi, Laureana di Borrello, Oppido, Sinopoli, Taurianova; Reggio Calabria: Gallina, Melito di Porto Salvo, Villa San Giovanni; Castrovillari: Cassano Jonio, Lungro, Mormanno, Oriolo, San Sosti, Spezzano Albanese, Trebisacce; Catanzaro: Badolato, Borgia, Chiaravalle Centrale, Cropani, Davoli, Squillace, Taverna, Tiriolo; Cosenza: Acri, Montalto Uffugo, Rogliano, San Giovanni in Fiore, San Marco Argentano, Spezzano della Sila; Crotone: Ciro', Petilia Policastro, Santa Severina, Savelli, Strongoli; Lamezia Terme: Filadelfia, Maida, Nocera Terinese, Soveria Mannelli; Paola: Amantea, Belvedere, Cetraro, Scalea; Rossano: Campana, Cariati, Corigliano, Cropalati, San Demetrio Corone; Vibo Valentia: Arena, Mileto, Nicotera, Pizzo, Serra San Bruno, Soriano Calabro, Tropea; in una realta' come quella calabrese, dove il problema della giustizia e' particolarmente sentito, questa decisione rappresenta un notevole colpo all'amministrazione della stessa, e sara' destinata a fare aumentare i disagi per i cittadini costretti, per potersi recare nelle nuove sedi dei giudici di pace, a percorrere moltissimi chilometri, su strade particolarmente pericolose per chi le percorre, prima fra tutte la strada statale 106 jonica, vista anche la carenza di altre infrastrutture; entro sessanta giorni dalla pubblicazione delle tabelle allegate allo schema di decreto legislativo contenente l'elenco degli uffici dei giudici di pace soppressi, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi; in tali ipotesi dovra' essere messo a disposizione dagli enti locali anche il personale amministrativo necessario alla gestione dell'ufficio e rimarra' a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del personale amministrativo -: se intenda tenere in considerazione, nel valutare una eventuale ipotesi di modifica dell'elenco delle sedi dei giudici di pace soppressi, anche le problematiche connesse, in particolare, alla conformazione orografica del territorio, alla dotazione di idonee infrastrutture, alla disponibilita' di un adeguato servizio pubblico di trasporto e, in generale, alle esigenze del territorio, dell'utenza e dei lavoratori onde garantire, il piu' possibile una «giustizia di prossimita'»; se intenda valutare, in particolare, la specificita' dei tribunali calabresi stante la presenza di fenomeni criminali di tipo mafioso e il relativo carico di lavoro e se intenda aprire un tavolo di discussione per valutare l'impatto della chiusura degli uffici dei giudici di pace in Calabria; se non ritenga altresi' inattuabile, stante l'attuale gravissima crisi economico finanziaria che ha colpito il nostro Paese e in particolare gli enti locali, assumere iniziative, se del caso normative, che attribuiscano, qualora cio' sia possibile, la possibilita' agli enti locali di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi. (5-05957)