Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/05966 presentata da ROSSA SABINA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120119
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-05966 presentata da SABINA ROSSA giovedi' 19 gennaio 2012, seduta n.573 ROSSA e TULLO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011 regolamenta i nuovi criteri di calcolo e le nuove modalita' di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ovvero quello strumento attualmente usato ai fini dell'accesso a prestazioni e servizi sociali e alle tariffe agevolate; tale articolo attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri la facolta' di rivedere i criteri dell'ISEE entro il 31 maggio 2012, dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti; il testo fissa la revisione dei criteri di calcolo e l'elencazione delle agevolazioni, benefici, prestazioni a cui applicare il nuovo ISEE dal gennaio 2013; attualmente l'ISEE e' applicato per un numero molto limitato di servizi sociali e benefici, mentre viene escluso per altri. Per l'accesso a prestazioni monetarie (pensioni, assegni indennita') e altri servizi si fa abitualmente riferimento al reddito personale o, per alcune provvidenze o maggiorazioni, anche quello del coniuge. Nessuna agevolazione fiscale e' attualmente legata all'ISEE; alcuni benefici fiscali sono esclusi o rimodulati al di sopra di prefissate soglie reddituali (esempio carichi di famiglia) personali; nel calcolo del futuro ISE (situazione economica) pesera' maggiormente la componente del patrimonio di ciascun componente del nucleo senza far alcun riferimento all'eventuale ISE personale; per «patrimonio» abitualmente si considera quello mobiliare e quello immobiliare e cioe' titoli e depositi bancari, abitazioni, terreni e altro: si terra' quindi in maggiore considerazione cio' che una famiglia, nella sua interezza, possiede in termini di ricchezza; contribuiranno al reddito anche somme che attualmente non entrano nel computo, perche' esentate dall'imposizione fiscale: le provvidenze assistenziali agli invalidi civili, ai ciechi e ai sordi, alcune borse di studio, l'assegno sociale; nella formulazione di criteri di calcolo dell'ISEE si dovra' tenere conto dei carichi familiari «in particolare dei figli successivi al secondo»; e della presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilita'; l'articolo 5, prevede espressamente l'emanazione di decreto applicativo che elenchi le «situazioni» alle quali verra' applicato il nuovo ISEE, ovvero: le agevolazioni fiscali (esempio carichi di famiglia, spese di assistenza, e altro), le agevolazioni tariffarie (elettricita', gas, asporto rifiuti), le provvidenze di natura assistenziale (esempio pensione e indennita' per gli invalidi civili, assegni e pensioni sociali e altro); si presume che l'ISEE sara' applicato anche a situazioni in cui finora non sono previsti i limiti reddituali: il caso piu' evidente e' quello dell'indennita' di accompagnamento a ciechi, invalidi civili, sordi con la conseguenza che una parte di attuali titolari potrebbe perdere il diritto all'indennita' di accompagnamento; dal primo gennaio 2013, le agevolazioni non potranno piu' essere riconosciute alle persone in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso -: se il Governo non ritenga necessario valutare l'opportunita' di rivedere i criteri di calcolo e le modalita' di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), rimuovendo dal computo complessivo l'indennita' di accompagnamento. (5-05966)