Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/05992 presentata da SAMPERI MARILENA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120124
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-05992 presentata da MARILENA SAMPERI martedi' 24 gennaio 2012, seduta n.575 SAMPERI, ANDREA ORLANDO, FERRANTI, GARAVINI, PICIERNO, CAUSI, BURTONE, CAPODICASA, ANTONINO RUSSO, SIRAGUSA, ROSSA, CARDINALE, BERRETTA e PORTA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che: le novita' normative introdotte nel nuovo codice antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, presentano elementi di rischio per l'efficacia delle misure di contrasto alla mafia, poiche' il codice e' diventato il codice delle misure di prevenzione, e, sebbene esso compia un'ampia opera di ricognizione, coordinamento e armonizzazione delle disposizioni presenti in una pluralita' di leggi approvate dal 1956 al 2010 permangono numerose criticita' che rispondono ad una filosofia volta a far «cassa» con i beni sottratti alla mafia, filosofia che svuota di significato la memoria legislativa della legge Rognoni - La Torre, come denunciato anche dalle associazioni in prima linea nella lotta alla criminalita' organizzata, come il Centro Pio LaTorre, Libera, l'associazione «Rocco Chinnici» e che contrasta con i piu' recenti indirizzi del Parlamento europeo che riconosce come di essenziale importanza il riutilizzo dei capitali illeciti per fini sociali, attraverso un meccanismo di reinserimento nel circuito sociale legale pulito e trasparente, con una valenza di sviluppo economico e sociale oltre che di prevenzione del crimine; il nuovo codice delle misure di prevenzione lascia trasparire una volonta' di eccessiva tutela dei diritti dei terzi sui beni sequestrati o confiscati, e delinea una figura del giudice di prevenzione piu' simile al giudice fallimentare, in un'ottica tutta tesa fondamentalmente a incrementare la vendita dei beni confiscati; il principio cardine deve essere, invece, quello per cui durante il procedimento di prevenzione deve permanere un'attivita' conservativa riguardo al bene e che gli effetti ablatori derivano solo dalla confisca definitiva; uno degli interventi che appaiono indifferibili riguarda ad esempio i termini perentori di efficacia del sequestro e della confisca, introdotti dagli articoli 24 e 27 del nuovo codice: la fissazione di un termine perentorio, non superiore in nessun caso a due anni e sei mesi, per ciascuno dei gradi del giudizio di merito, si pone in insanabile contrasto con le esigenze di approfondimento e di garanzia sottese al procedimento di prevenzione, in nessun caso i principi europei fanno discendere dalla eventuale inosservanza dei termini ragionevoli un pregiudizio per gli interessi della collettivita' o per le vittime dei reati e sempre hanno inteso quei termini in maniera elastica e opportunamente commisurata alla complessita' e alla natura degli interessi in gioco; gli altri due settori da riformare sono strettamente connessi tra di loro ed attengono alla tutela dei terzi e alla vendita dei beni sequestrati: e' stato predisposto, con gli articoli 57 e seguenti del nuovo codice, un procedimento di «formazione dello stato passivo» che sovrappone alla logica del processo di prevenzione, volta all'affermazione della legalita' mediante il riutilizzo sociale dei beni confiscati, la diversa logica del fallimento, finalizzata esclusivamente alle tutela dei creditori; l'articolo 60 stabilisce che, una volta conclusa l'udienza di verifica dei crediti, l'amministratore giudiziario deve effettuare la liquidazione dei beni mobili, delle aziende e dei beni immobili «ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo»; e' chiaro che la nuova disciplina rischia di determinare un completo «svuotamento» dei patrimoni in sequestro, con la chiusura delle aziende e pesanti riflessi sul piano occupazionale, danneggiando in modo irrimediabile gli interessi dell'erario e rendendo impossibile, nei fatti, la realizzazione dell'obiettivo della destinazione a fini sociali dei beni confiscati, che rappresenta una delle piu' innovative caratteristiche del sistema italiano e costituisce una grande ragione di speranza per i giovani, grazie al forte impegno di alcune delle migliori espressioni organizzate della societa' civile; e' innegabile che i meccanismi di tutela dei terzi rispondono a esigenze e valori di diffusa condivisione anche in riferimento alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'uomo, ma alcune disposizioni, quelle che prevedono la formazione dello stato passivo e la liquidazione dei beni, appaiono ispirate dall'intento di favorire, piuttosto che la continuita' e l'ulteriore sviluppo delle aziende sequestrate e confiscate, la loro futura liquidazione e vendita secondo una visione improntata piuttosto alla procedura di un giudizio fallimentare che al processo di prevenzione; sembra maturo il tempo di un impegno comune di riforma, con il coinvolgimento di tutte le istituzioni dello Stato, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori, delle associazioni antimafia, in linea con il pensiero di Pio La Torre, che vedeva nella lotta alla mafia una straordinaria occasione di riscrivere collettivamente la storia di un Paese nel quale troppo spesso i poteri criminali hanno ristretto in misura intollerabile gli spazi della democrazia, della liberta' economica, dell'autonomia individuale -: se il Ministro condivida le criticita' illustrate in premessa e quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie prerogative, al fine di rafforzare gli strumenti di contrasto alla mafia, promuovendo in particolare il riutilizzo per fini sociali dei patrimoni confiscati.(5-05992)