Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06017 presentata da ALBINI TEA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120125
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06017 presentata da TEA ALBINI mercoledi' 25 gennaio 2012, seduta n.576 ALBINI, DE PASQUALE e CENNI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: molti comuni si sono, sino a pochi mesi fa, avvalsi della facolta' prevista dall'articolo 31, commi da 45 a 49 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998 e precisamente: a) della possibilita' di cedere in proprieta' le aree gia' concesse in diritto di superficie ai sensi dell'articolo 35, quarto comma, della legge n. 865 del 1971 (comma 45, articolo 31, legge n. 448 del 1998); b) della possibilita' di modificare le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 865 del 1971, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge n. 179 del 1992, per la cessione del diritto di proprieta' (comma 46, articolo 31, legge n. 448 del 1998); il prezzo sia per la trasformazione del diritto di superficie in proprieta' che per la modifica della convenzione e' determinato in applicazione del criterio stabilito dal comma 48, articolo 31, della legge n. 448 del 1998; con la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' nonche' con la sostituzione delle convenzioni per le aree concesse in diritto di proprieta' non vengono eliminati tutti vincoli: resta vigente il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi e relative pertinenze nonche' del canone massimo di locazione degli stessi; la durata del vincolo del prezzo massimo di cessione dell'alloggio e' di trenta anni decorrente dalla data di stipulazione della convenzione originaria diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprieta' delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione (comma 46, articolo 31, legge n. 448 del 1998); i comuni in assenza di una specifica normativa di riferimento hanno provveduto autonomamente a disciplinare le modalita' attraverso le quali eliminare l'ulteriore vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi, non soltanto con la finalita' di «fare cassa». In realta' il sistema disegnato dalle previgenti norme ostacolava notevolmente il bisogno di mobilita' delle famiglie. Infatti quasi sempre chi intende vendere un alloggio acquistato a suo tempo in regime di edilizia agevolata-convenzionata, ha necessita' di procedere all'acquisto di una nuova abitazione, soprattutto per le mutate esigenze familiari (modifica del numero dei componenti il nucleo familiare) o per motivi di lavoro. La vendita dell'alloggio gravato del vincolo del prezzo massimo fa conseguire al venditore un introito ben minore rispetto ai valori di mercato, creando quindi allo stesso notevoli problemi nell'acquisto, a valori di mercato, di un'altra abitazione; l'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011 - disposizioni urgenti per l'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, in vigore dal 13 luglio 2011, ha dettato le modalita' attraverso le quali i comuni possono rimuovere i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, previsti nelle convenzioni stipulate ex articolo 35 della legge n. 865 del 1971, e successive modificazioni (per la cessione del diritto di proprieta' e del diritto di superficie) anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179; la normativa sopra citata prevede infatti che: «3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti: "49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita' abitative e loro pertinenze nonche' del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprieta', stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unita' in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma e' stabilita, anche con l'applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (...)»; il nuovo comma 49-bis dell'articolo 31, legge n. 448 del 1998, prevede che il corrispettivo per la eliminazione dei vincoli debba essere determinato «in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall'applicazione del comma 48»; la competenza a «stabilire la misura della percentuale per il corrispettivo» e' stata attribuita, al Ministero dell'economia e delle finanze e la norma sopra citata non prevede un termine per l'emanazione del relativo decreto; si evidenzia che l'emanazione del decreto e' essenziale non solo per andare incontro richieste dei cittadini che vogliono rimuovere i vincoli sopra indicati ma anche perche' sono fonte di entrata per i comuni; il ritardo nell'emanazione del decreto sta bloccando, di fatto, non soltanto i comuni che non avevano autonomamente normato la fattispecie, ma anche quei comuni che gia' avevano deliberato le condizioni per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo, in assenza di normativa statale, ma che oggi sono costretti ad attendere la norma di dettaglio che dovra' essere necessariamente osservata; all'interrogante, inoltre risulta che numerosi sindaci hanno gia' sollecitato l'emanazione del decreto tramite lettere inviate direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri e che l'ANCI stesso ha piu' volte sollevato la questione in sede qualificate -: se il Ministro non ritenga urgente ed indispensabile che il decreto di natura non regolamentare, in premessa menzionato, venga emanato in tempi brevissimi. (5-06017)