Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/14638 presentata da PELUFFO VINICIO GIUSEPPE GUIDO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120125
Atto Camera Interrogazione a risposta scritta 4-14638 presentata da VINICIO GIUSEPPE GUIDO PELUFFO mercoledi' 25 gennaio 2012, seduta n.576 PELUFFO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione. - Per sapere - premesso che: con delibera giunta comunale n. 155 del 23 dicembre 2010 l'amministrazione comunale di Vittuone ha deliberato di condividere la proposta di A.V. Vittuone Srl affittuaria della R.S.A. «Il Gelso», di esercitare anticipatamente il diritto di opzione per l'acquisizione in diritto di proprieta' del terreno, ora in diritto di superficie, condizionato a successivi ed ulteriori atti; in data 7 gennaio 2011 sono stati riscossi proventi di cessioni di aree a seguito della delibera di giunta n. 155 del 23 dicembre 2010 per un importo di 2.200.000 euro; la delibera di giunta comunale n. 155 del 23 dicembre 2010, nonostante la sua dicitura, non e' un atto di indirizzo; a norma del decreto legislativo n. 267 del 2000, articolo 49, comma 1, e' necessario «acquisire il parere in ordine alla regolarita' tecnica responsabile del servizio interessato»; la societa' A.V. Vittuone Srl non ha mai fatto parte delle societa' che si sono aggiudicate la procedura ad evidenza pubblica e che in seguito hanno stipulato la convenzione con il comune. Infatti, dall'esame della delibera di giunta 155 del 23 dicembre 2010, la societa' A.V. Vittuone risulta assegnataria di un diritto di opzione alla stregua delle societa' che hanno stipulato la convenzione, ma, al contrario di queste ultime, non risulta essere stata individuata ai sensi dell'articolo 6 della stessa Convenzione; il citato articolo 6 prevede: «l'assegnatario con l'aggiudicazione della presente procedura ad evidenza pubblica e' titolare di un diritto di opzione sull'intero compendio immobiliare per l'acquisto da esercitarsi a partire dal 16 o anno dalla data di stipulazione della convenzione e, comunque, non oltre il termine di vigenza ed efficacia della convenzione»; e' quindi chiaro che il diritto di opzione puo' essere esercitato da chi si e' aggiudicato la procedura ad evidenza pubblica e non da soggetti intervenuti successivamente; secondo quanto contenuto nella D.G. n. 155 del 23 dicembre 2010 «ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 in caso di fallimento di uno dei mandanti, il mandatario e' tenuto all'esecuzione direttamente o a mezzo degli altri mandanti», non facendo menzione di soggetti terzi; qualora l'amministrazione avesse ritenuto di far intervenire un terzo soggetto, avrebbe dovuto disporre una gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del medesimo soggetto; al contrario la societa' A.V. Vittuone e' stata individuata senza l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica; la delibera della giunta n. 155 del 23 dicembre 2010, al punto f, decide di lasciare al consiglio comunale la sola «formalizzazione degli atti», mentre le modifiche di convenzioni sono di pertinenza del consiglio come e' stato fatto in occasione della variante alla convenzione deliberata il 18 luglio 2007; l'oggetto della delibera riguarda una convenzione non un'alienazione immobiliare, cosa che avrebbe dovuto essere discussa dal consiglio comunale e non dalla giunta, evidenziando, a giudizio dell'interrogante, una palese violazione delle competenze del consiglio comunale; nella deliberazione di giunta n. 155 del 23 dicembre 2010, manca l'istruttoria del responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, lettere da a) a e) della legge n. 241 del 1990, sul procedimento amministrativo che attesti la regolarita' e la legittimita' dei contenuti della delibera; A.V. Vittuone Srl non si capisce come possa subentrare nella convenzione, in quanto ha un capitale sociale di 10.000 euro, mentre e' previsto che debba essere di 2.582.284,50 interamente versato (requisito minimo); il valore del diritto di opzione anticipato di 2.200.000 euro fa riferimento ad una perizia stragiudiziale di un professionista scelto in comune fra le parti, ma il cui costo e' stato sostenuto interamente da A.V. Vittuone Srl, mentre la convenzione originaria prevedeva una perizia asseverata e non stragiudiziale e fatta da un tecnico di fiducia dell'amministrazione; il valore periziato del terreno e' stato ridotto erroneamente di 702.376,22 euro, quota offerta per il diritto di superficie all'atto di sottoscrizione della convenzione il cui valore non era previsto in detrazione; al punto 3 dell'articolo 6 della convenzione si stabilisce che «le prestazioni e i servizi...dovranno essere garantiti per tutta la durata della stessa (30 anni), anche nel caso in cui l'assegnatario eserciti l'opzione di acquisto...», mentre in realta' la giunta comunale ha gia' discusso e concordato una nuova convenzione con A.V. Vittuone Srl che terminera' il 31 dicembre 2012 e che cambia radicalmente la convenzione originaria; e' evidente che per la modifica della convenzione esistente e' necessaria una procedura di gara, cui A.V. Vittuone Srl potrebbe partecipare ma in condizioni di parita' con le altre concorrenti; il risultato d'amministrazione dell'esercizio 2010 del comune di Vittuone dovrebbe presentare un avanzo di euro 2.233.566,72, come meglio precisato di seguito: il saldo gestione competenza ammonta a 2.200.127,03 euro; il saldo gestione residui ammonta a -28.962,31 euro; l'avanzo degli esercizi precedenti non applicato e' pari a 62.402,00 euro; l'avanzo (disavanzo) di amministrazione al 31 dicembre 2010 ammonta a 2.233.566,72 euro; la relazione presentata dal revisore contabile contiene tuttavia un'importante precisazione, ossia che «al risultato di gestione 2010 hanno contribuito le seguenti entrate correnti e spese correnti di carattere eccezionale e non ripetitivo»: l'entrata una tantum socio farmacia pari a 300.000,00 euro e l'acconto futura vendita diritto di superficie RSA pari a 2.200.000,00 euro per un totale di 2.500.000,00 euro; appare del tutto evidente come ai fini della determinazione dell'avanzo (sia di gestione, per euro 2.200.127,03, che di amministrazione, per euro 2.233.566,72) le sopra riportate entrate abbiano apportato un contributo non solo necessario ma addirittura decisivo, in mancanza del quale si sarebbe, al contrario, determinato un rilevante disavanzo; la prima entrata e' dipesa dal versamento di euro 2.200.000,00 da parte della societa' A.V. Vittuone (in seguito anche «la societa'»), la quale si e' impegnata, per quell'importo, all'acquisizione del diritto di proprieta' sull'area comunale su cui sorge la RSA «Il Gelso»; il comune di Vittuone risulta solo temporaneamente in possesso della predetta somma dal momento che, pur concedendo che la societa' abbia provveduto a versarla, la medesima societa' non ha ancora provveduto a sottoscrivere la proposta, formulata dal comune, di acquisto dell'area comunale su cui sorge la RSA «Il Gelso»; il termine per la sottoscrizione della proposta, fissato per il 30 aprile 2011, e' ampiamente decorso -: se siano al corrente della situazione descritta del comune di Vittuone e quali iniziative di competenza intendano intraprendere, anche per il tramite dei servizi ispettivi di finanza pubblica, per verificare le condizioni del comune che in realta' vive una situazione di dissesto a scapito dei cittadini e dei servizi che non potranno percepire eventualmente inoltrando le apposite segnalazioni ai competenti organi della magistratura contabile. (4-14638)