Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06044 presentata da FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120130
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06044 presentata da MARIA ANTONIETTA FARINA COSCIONI lunedi' 30 gennaio 2012, seduta n.578 FARINA COSCIONI, BELTRANDI, BERNARDINI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, cosiddetto anticrisi, e' stato convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con modifiche, modifiche che non riguardano l'argomento oggetto della presente interrogazione; nel testo del decreto-legge come modificato dalla legge di conversione, e' contenuto un articolo (articolo 20) che, gia' allora nelle intenzioni del Governo dichiarate in conferenza stampa, avrebbe dovuto consentire tempi piu' rapidi e modalita' piu' chiare per il riconoscimento dell'invalidita' civile, dell'handicap e della disabilita', attribuendo all'INPS nuove competenze; l'articolo 20, riguardante la domanda di accertamento degli stati invalidanti, reca la rubrica: «Contrasto alle frodi in materia di invalidita' civile» e rivede profondamente le modalita' di presentazione delle domande di accertamento, della valutazione, della concessione, e del ricorso giurisprudenziale. L'articolo non fa cenno ad una diversa fissazione dei tempi massimi di accertamento e di concessione, anche se - nelle dichiarazioni governative veniva ventilata una riduzione dei tempi medi - fra la domanda e la definitiva concessione - da 11 mesi a 4 mesi; l'articolo riguarda sia le domande di accertamento delle minorazioni civili (invalidita', cecita', sordomutismo) che le domande di accertamento dell'handicap (legge n. 104 del 1992) che quelle per la disabilita' (legge n. 68 del 1999); dal 1 o gennaio 2010 le domande vengono presentate esclusivamente all'INPS che deve provvedere all'invio, per via telematica, all'azienda sanitaria locale (ASL) di competenza che provvede, a sua volta, alla convocazione; tale disposizione presuppone che esista una rete e una modalita' di comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale; per quanto riguarda l'accertamento e la verifica, la procedura e' stata cambiata con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009. Infatti l'accertamento degli stati invalidanti prima veniva effettuato da una specifica commissione presente in ogni ASL, che, una volta redatto il verbale, lo trasmetteva alla commissione di verifica dell'INPS, la quale aveva tempo 60 giorni per confermare l'esito, o infine per sospendere il procedimento richiedendo chiarimenti alla commissione ASL, oppure per convocare a visita l'interessato per approfondimenti; con la nuova legge, la commissione dell'ASL e' integrata con un medico dell'INPS. Questo lascia supporre che il passaggio di verifica - che ora comporta almeno 60 giorni - dovrebbe essere soppresso. L'articolo, tuttavia, sembra contraddittorio quando precisa: «In ogni caso, l'accertamento definitivo e' effettuato dall'Inps». Tuttavia, e' verosimile che questa sottolineatura stia ad indicare la «facolta' di veto» del medico Inps all'interno della Commissione dell'ASL cui e' chiamato a partecipare; in tal caso, deve essere ridefinito il ruolo dei presidenti delle commissioni e della collegialita' delle decisioni assunte dalle stesse; la successiva permanenza dei requisiti sanitari e' affidata all'INPS. Non e' chiaro se questa indicazione riguardera' solo le verifiche a campione oppure ogni procedimento di revisione o di rivedibilita' anche se stabilito dalla commissione ASL; altra problematica riguarda la valutazione delle minorazioni civili, in quanto prima della legge le commissioni di accertamento e le commissioni di verifica Inps, per valutare le minorazioni civili, applicavano le modalita' e le tabelle riportate nel decreto del Ministero della sanita' del 5 febbraio 1992. La legge n. 328 del 2000 (legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) aveva delegato il Governo alla revisione dei criteri di accertamento dell'invalidita' «tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonche' dalla classificazione internazionale dei disturbi, disabilita' ed handicap - International classification of impairments, disabilities and handicaps (ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanita'.» Nel frattempo l'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) ha approvato l'ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute) che l'Italia ha gia' recepito. Con l'introduzione del decreto-legge n. 78 del 2009 si stabiliva che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del nuovo decreto, il Ministero della salute avrebbe dovuto nominare una Commissione con il compito di «aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile, gia' approvate con decreto del Ministro della sanita' 5 febbraio 1992 (...)», con la precisazione che tali aggiornamenti non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; per quanto concerne la concessione delle provvidenze economiche, ante legem, se il verbale di invalidita' civili, cecita' civile e sordomutismo conteneva i presupposti sanitari per l'erogazione di provvidenze economiche (pensioni, indennita', assegni), iniziava l'iter per la concessione che prevedeva un'istruttoria sugli altri requisiti (reddito personale, ricovero). Una volta concluso, il decreto di concessione veniva trasmesso all'Inps per l'erogazione delle provvidenze stesse. La concessione delle provvidenze economiche era espressamente attribuita alle regioni dall'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; con la nuova legge e' previsto che, con un accordo quadro fra Ministero della salute e conferenza Stato-Regioni, le competenze concessorie sono trasferite all'INPS. L'accordo avrebbe dovuto essere sottoscritto entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge; riguardo all'eventuale ricorso contro i verbali e contro la mancata concessione delle provvidenze, esso era possibile solo davanti al giudice ordinario (e con l'assistenza di un legale), non era possibile il ricorso amministrativo ne' prevista l'istanza di riesame per autotutela; con la nuova legge l'INPS e' unica «controparte». Inoltre nel caso in cui un giudice nomini un consulente tecnico (cioe' un medico che valuti per conto del tribunale l'effettiva condizione sanitaria di chi ricorre), questi dovra' obbligatoriamente essere affiancato nelle indagini da un medico INPS. Il decreto non prevede l'introduzione del ricorso amministrativo o altre formule di contenimento del contenzioso giudiziario; la ratio della legge e' di portare ordine ad una procedura che, farraginosa e complessa, non offriva garanzia di tempi certi e soprattutto di snellezza burocratica; non valutava inoltre la necessita' di verifiche e controlli non solo sulla concessione delle invalidita', ma anche sulla permanenza di essa nel tempo in capo ad un soggetto; le cronache degli ultimi tempi anche eclatanti sulla scoperta di false invalidita', ed addirittura di sistemi ben collaudati per consentire di ottenere lo stato di invalido in modo fraudolento, inducono a prestare particolare attenzione all'argomento; tuttora ci troviamo in una situazione in cui coloro che hanno diritto, e semmai che presentano un quadro sanitario obiettivamente invalidante, con gravi ripercussioni per la qualita' di vita di se stessi e dei propri familiari, non riescono ad ottenere, nei tempi giusti che un Paese civile richiede, il riconoscimento non di un privilegio ma di un diritto; sottolineato che al disabile deve essere riconosciuta una dignita' di vita come e piu' degli altri, e lo Stato (come anche la societa') devono riconoscere e garantire strumenti e diritti per superare la differenza; in poche parole deve essere garantita la normalita' rispetto a qualsiasi altro cittadino -: se ai Ministri interrogati risulti quanto in premessa, ed in particolare quale sia lo stato di attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 1 o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; se risulti effettuata la nomina della commissione con il compito di «aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidita' civile gia' approvate con decreto del Ministro della sanita' del 5 febbraio 1992»; se, riguardo alla presentazione delle domande all'INPS, la quale deve provvedere all'invio, per via telematica, all'ASL di competenza, che provvede, a sua volta, alla convocazione, esista una rete e una modalita' di comunicazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, che consenta il passaggio dei dati in tempo reale; se risulti che effettivamente i tempi di concessione si siano ridotti ed in ogni caso se vengano rispettati i termini di cui alla legge, ed in particolare quali siano i provvedimenti adottati in caso di inottemperanza; se, come previsto, sia stato sottoscritto, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, l'accordo quadro fra Ministero della salute e la Conferenza Stato-regioni, per cui le competenze concessorie sono trasferite all'INPS; se, per quanto evidenziato in premessa, sia stato definito il ruolo delle Asl e dell'Inps in sede di commissione, considerato che giungono da piu' parti informative di contrasti ed incomprensioni in tal senso.(5-06044)