Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06037 presentata da CALEARO CIMAN MASSIMO (POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) in data 20120130
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06037 presentata da MASSIMO CALEARO CIMAN lunedi' 30 gennaio 2012, seduta n.578 CALEARO CIMAN. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: i termini per la presentazione della comunicazione «ordinaria» dello spesometro sono stati, da ultimo, prorogati al 31 gennaio 2012, a pochi giorni dalla scadenza, precedentemente fissata al 31 dicembre 2011, per i dati delle operazioni attive e passive relative al 2010; l'obiettivo della comunicazione e' quello di contrastare comportamenti fraudolenti ai fini Iva e delle imposte sui redditi degli operatori soggetti passivi Iva, nonche' di contrastare l'occultamento di redditi, delle persone fisiche, tramite l'evidenziazione di spese e consumi indici di capacita' contributiva ai fini dell'accertamento sintetico; la decisione e' stata presa dall'Agenzia delle entrate vista la difficolta' di completare in tempo di adeguamenti tecnici ai software gestionali per adeguarsi all'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore, per il 2010, a 25.000 euro; dal 2011 la soglia di riferimento si abbassa ad 3.000 euro oppure 3.600 euro a seconda che l'operazione sia o meno soggetta ad obbligo di fatturazione; entro il 30 aprile 2012 e' stato invece confermato il termine ultimo per l'invio della comunicazione relativa alle operazioni compiute nel 2011; la comunicazione ordinaria dello spesometro e' disciplinata dal provvedimento n. 184182 del 22 dicembre 2010 del direttore dell'Agenzia delle entrate a cui hanno fatto seguito numerosi provvedimenti modificativi ed integrativi (in totale sono 4) con tre scritture (l'ultima, decisiva, del 16 settembre 2011) dei tracciati record necessari allo sviluppo dei software; con provvedimento n. 119563 del 5 agosto 2011 e' stata, inoltre, introdotta una comunicazione «speciale», sempre ai fini dello spesometro, per le societa' che esercitano attivita' di leasing finanziario e operativo. Tale comunicazione e' stata estesa, ad opera del successivo provvedimento n. 165979 datato 21 novembre 2011 (rettificativo ed integrativo del primo), anche ad altri «operatori commerciali che svolgono attivita' di locazione e/o noleggio dei seguenti beni mobili: autovetture, caravan, altri veicoli, unita' da diporto e aeromobili». In sede di prima applicazione la prima scadenza e' fissata per il 31 dicembre 2012 e, a regime, per il 30 aprile dell'anno successivo; le imprese interessate dai nuovi adempimenti fanno notare le molteplici contraddizioni che derivano dall'analisi dei numerosi provvedimenti, circolari e note emanate nel corso del 2011 dall'Agenzia delle entrate che, lungi dal fare chiarezza, hanno generato ulteriori situazioni di incertezza. Esse, infatti, lamentano l'eccesso di complicazioni che derivano dall'interpretazione e dall'applicazione operativa dei citati documenti e, in particolare: a) la complessa individuazione e selezione, con effetto retroattivo, delle fatture, singolarmente «sotto soglia», ma complessivamente sopra, relative ai cosiddetti «contratti collegati», a quelli con «corrispettivi periodici» o anche, piu' semplicemente, alle fatture di acconto e saldo; b) la difficolta' degli operatori nel distinguere le tipiche compravendite dai piu' articolati (e non meglio definiti) contratti di fornitura o somministrazione di beni considerato che, raramente, le pattuizioni contrattuali permettono di individuare agevolmente, ed in modo preciso, l'istituto contrattuale di riferimento; c) l'aumento esponenziale delle citate difficolta' che si genera, dal 2011, con la riduzione da euro 25.000 ad euro 3.000/euro 3.600 delle soglie di rilevanza; d) l'abbinamento delle operazioni alle «modalita' di pagamento» (importo non frazionato; importo frazionato; corrispettivi periodici); e) il «collegamento» delle note di variazione alle fatture (le variazioni dello stesso anno vanno sommate algebricamente all'operazione originaria mentre quelle intervenute successivamente vanno indicate in separati dettagli che richiedono altresi' data e numero della fattura da rettificare); f) la manutenzione delle anagrafiche, anche al fine della corretta selezione del dettaglio record, con particolare difficolta' di reperire, con effetto retroattivo, informazioni su clienti occasionali (in particolare se non residenti e, soprattutto, dei dati del rappresentante persona fisica nel caso di soggetto collettivo non residente); g) l'ineludibile necessita' di intervenire manualmente negli archivi informatici del 2010 e 2011 considerato che le informazioni di cui sopra non erano note al momento della registrazione delle fatture; l'articolo 6, comma 4, della legge n. 212 del 2010 (statuto del contribuente) prevede che «al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria»; l'articolo 7, comma 1, lettera f) del decreto-legge n. 70 del 2011 stabilisce che «i contribuenti non devono fornire informazioni che siano gia' in possesso del fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi possono essere direttamente acquisite da altre amministrazioni»; la legge n. 180 del 2011 (statuto delle imprese) richiama il principio di «progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, in conformita' con quanto previsto dalla normativa europea»; l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010, nello specifico, delega al direttore dell'agenzia il compito di «individuare modalita' e termini, tali da limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti per la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di importo non inferiore a euro tremila»; il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 184182 del 22 dicembre 2010, al punto 2.4, precisa che sono escluse dall'obbligo di comunicazione, fra le altre, «le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» e le motivazioni del citato provvedimento evidenziano che «al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in argomento ed in considerazione del divieto fissato dall'articolo 6 dello Statuto del contribuente, sono escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni gia' monitorate dall'Amministrazione finanziaria»; il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 119563 del 5 agosto2011 relativo alla comunicazione speciale per le societa' di leasing: a) nelle motivazioni, precisa che la comunicazione «rientra fra quelle escluse dall'obbligo di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, trattandosi di operazioni gia' monitorate dall'Amministrazione finanziaria, anche al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione delle operazioni non inferiori ai 3.000 euro ed in considerazione del divieto fissato dall'articolo 6 dello Statuto del contribuente. In particolare il provvedimento del 22 dicembre 2010, attuativo della predetta norma, ha stabilito che non devono essere inviate le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 fra le quali e' da annoverarsi la presente»; b) al punto 1.2, dispone che «l'adempimento connesso alla presente comunicazione comporta l'esonero dalla comunicazione di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122»; le note datate 22 dicembre 2011 e 13 gennaio 2012 rilasciate dalla direzione centrale accertamento, settore analisi e strategia, dell'Agenzia delle entrate, in risposta a quesiti in materia di comunicazioni all'Anagrafe tributaria, ha precisato che «per i soggetti utilizzatori dei beni in leasing o noleggio permane l'obbligo di comunicazione per lo spesometro»; nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 dell'Agenzia delle entrate e' stato precisato, a titolo esemplificativo, che fra le operazioni gia' oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, per le quali si perfeziona, in capo agli operatori, l'esonero previsto dal retro citato punto 2.4 del Provvedimento 22 dicembre 2010, vi sono i contratti di somministrazione di energia elettrica e nella citata nota del 22 dicembre 2011 e' stato altresi' precisato che in tale esonero vi rientrano anche le utenze idriche, del gas e quelle telefoniche (tranne, per quest'ultime, relativamente al 2010, quelle intestate a privati); nella nota datata 22 dicembre 2011 (risposta 5) e' stato precisato che la voce h) «altro» del tracciato record e' riferibile alle sole societa' di leasing (sono esclusi quindi gli «altri operatori commerciali») e che (risposta 3) nella voce «altri veicoli» sono compresi «altri beni mobili registrati possibili oggetto di noleggio, con esclusione dei veicoli da lavoro che hanno subito modifiche tali da renderli inadatti alla circolazione o alla navigazione aerea o marittima»; nel tracciato 1 «dettaglio cliente» della comunicazione speciale e' precisato che, in caso di locazione commerciale e noleggio, il campo 17 (bene oggetto del contratto) puo' assumere solo i valori «(A) Autovettura», «(B) Caravan», «(D) Unita' da diporto», «(E) Aeromobile» mentre non vengono accettati valori quali «(C) Altro autoveicolo», «(F) Immobili», «(G) Bene mobiliare», «(H) Altro» portando a ritenere, quindi, che i codici (C), (F), (G) e (H) siano relegati solo ai contratti di leasing finanziario od operativo; nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, § 3.1, e' stato affermato che «debbono essere, altresi', comunicate le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attivita' d'impresa, la cui base imponibile e' definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto, nonche' la destinazione di beni a finalita' estranee alla impresa (articolo 2, comma 2, punto 5), del decreto)», mentre nel provvedimento n. 184182 del 22 dicembre 2010 e' stato precisato che «oggetto della comunicazione sono le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ... per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore ...»; nella nota datata 11 ottobre 2011 (risposta 11), rilasciata dalla direzione centrale accertamento, settore analisi e strategia, ufficio basi dati e strumenti di analisi, e' stato altresi' precisato che nel caso di cessioni gratuite oggetto di autofattura, nel campo codice fiscale della controparte, va indicata la partita Iva del cedente stesso; infine, nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, § 3.4, e' stato precisato che fra le esclusioni richiamate dal punto 2.4 del provvedimento 22 dicembre 2010 (operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria) vi sono le operazioni - acquisite ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 - relative agli atti di compravendita di immobili. Nella nota 22 dicembre 2011 viene precisato che «se pero' le fatture relative agli acconti sono registrate un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare» -: se il Ministro interrogato non ritenga opportuno precisare attraverso una propria nota: a) se gli operatori utilizzatori di beni in leasing debbano considerarsi esonerati oppure effettivamente obbligati a comunicare comunque le fatture relative ai contratti di leasing che vengono gia' comunicate all'anagrafe tributaria da parte delle societa' di leasing sulla base della comunicazione speciale introdotta dal provvedimento del 5 agosto 2011 come modificato dal provvedimento del 21 novembre 2011 e, in caso di conferma dell'obbligo, quale sia il motivo del differente trattamento di questo caso rispetto ad altre operazioni (ad esempio utenze energetiche) gia' comunicazione all'anagrafe tributaria che rimangono, invece, escluse dalla comunicazione dello spesometro da parte del committente; b) se gli operatori che noleggiano «altri veicoli» (ad esempio un furgone) debbano effettuare la comunicazione speciale prevista dal provvedimento del 21 novembre 2011 e, in caso di risposta affermativa, con quali modalita', considerato che nel tracciato 1 «dettaglio cliente» e' precisato che, in caso di locazione commerciale e noleggio, il campo 17 (bene oggetto del contratto) puo' assumere solo i valori «(A) Autovettura», «(B) Caravan», «(D) Unita' da diporto», «(E) Aeromobile», mentre non vengono accettati valori quali «(C) Altro autoveicolo», «(F) Immobili», «(G) Bene mobiliare», «(H) Altro» che, parrebbero, quindi, relegati solo ai contratti di leasing finanziario od operativo; c) se non ritenga necessario precisare l'effettiva portata dell'estensione dell'obbligo comunicativo alle «operazioni senza corrispettivo», considerato il contrasto con il provvedimento che parla esclusivamente di «corrispettivi» e di chiarire, altresi', l'effettiva utilita' di tali informazioni considerato che non pare possano essere utili ne' come indice di capacita' contributiva ai fini dell'accertamento sintetico sulle persone fisiche (per la mancanza di un corrispettivo pagato dal cliente) ne' come informazioni per il controllo incrociato fra operatori considerato che, nella nota del 11 ottobre 2011, e' stato precisato che il cedente deve indicare come controparte i propri dati; se, ai fini dell'accertamento sintetico, sia diversa la posizione di chi acquista un immobile pagando un cospicuo acconto in un anno precedente rispetto a quello dell'atto notarile, rispetto a chi paga saldo e acconto nello stesso anno in cui viene rogitato l'atto di compravendita, posto che la comunicazione ordinaria dello spesometro non prevede alcuna distinzione qualitativa del dato (non si capira' cioe' se l'importo comunicato riguarda l'acquisto di un'auto piuttosto che di gioielli, piuttosto che un acconto relativo all'immobile) e fermo restando che, per evitare ulteriori complicazioni, e' assolutamente improponibile richiedere una distinzione qualitativa del dato trasmesso, si teme ci sia il rischio concreto che l'importo dell'acconto pagato per l'acquisto di un immobile venga considerato due volte nella posizione di un contribuente; se, al fine di limitare al massimo l'aggravio per i contribuenti, e superare nel contempo le numerose e contrastanti questioni interpretative, non consideri doveroso precisare che nulla osta affinche' gli operatori, laddove lo ritengano piu' agevole, possano scegliere di comunicare anche le fatture inferiori alle soglie previste dal provvedimento evitando, cosi', troppo complesse analisi circa l'esegesi contrattuale delle operazioni fatturate che portano all'aumento esponenziale dei tempi delle rilevazioni contabili e, di conseguenza, dei costi per le aziende. (5-06037)