Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06049 presentata da RONDINI MARCO (LEGA NORD PADANIA) in data 20120131
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06049 presentata da MARCO RONDINI martedi' 31 gennaio 2012, seduta n.579 RONDINI e BITONCI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: la professione sanitaria di odontotecnico e' disciplinata dal regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928, normativa datata e da considerarsi ormai superata dall'evoluzione che l'attivita' di odontotecnico ha avuto, di fatto, in termini tecnici e professionali; la professione di odontotecnico esiste fin dal 1928, per cui non e' da ritenersi una nuova figura professionale sanitaria; essa necessita solamente di un semplice adeguamento legislativo, anche dal punto di vista del percorso didattico, cosi' come si e' gia' provveduto a fare per altre figure sanitarie; in piu' occasioni il Consiglio superiore di sanita' si e' espresso in modo favorevole all'aggiornamento del profilo professionale di odontotecnico, rafforzando la convinzione della necessita' di un intervento legislativo in materia; la sempre maggiore richiesta di interventi estetici nel settore dentale rende inoltre indispensabile, per la riuscita ottimale di una riabilitazione protesica, la collaborazione tra odontoiatra e odontotecnico, con la presenza in studio di quest'ultimo, per l'adempimento di atti tecnici; solo chi fabbrica un dispositivo medico protesico, infatti, puo' individuare con facilita' gli eventuali interventi atti a ottimizzare le funzioni del dispositivo e, pertanto, la sua presenza in studio per fornire la necessaria assistenza tecnica garantisce un maggior benessere ai pazienti sottoposti a cicli di riabilitazione protesica -: se il Ministro non ritenga ormai improrogabile assumere iniziative per l'aggiornamento della professione sanitaria di odontotecnico, con il suo adeguamento alle esigenze emerse nel corso degli anni, anche per rendere paritetico il trattamento normativo che le istituzioni hanno gia' riservato alle altre categorie disciplinate dal sopracitato regolamento; se non ritenga, altresi', necessario assumere iniziative normative volte a un'adeguata responsabilizzazione degli operatori odontotecnici, anche attraverso la costituzione di un loro organo di autogoverno e di vigilanza, ovvero di un collegio nazionale o di un albo professionale e, infine, se non si ritenga opportuno promuovere una disciplina normativa della presenza di odontotecnici presso gli studi odontoiatrici, per i motivi esposti in premessa, superando in tal modo la disposizione contenuta nell'articolo 8 del sopracitato regolamento che, per tale presenza, prevede la segnalazione dei giorni e degli orari agli uffici comunali competenti. (5-06049)