Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06110 presentata da BOFFA COSTANTINO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120207
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06110 presentata da COSTANTINO BOFFA martedi' 7 febbraio 2012, seduta n.582 BOFFA. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'articolo 12 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2010 aveva previsto che i presidenti delle provincie campane provvedessero alla nomina di un soggetto liquidatore «per l'accertamento delle situazioni creditorie e debitorie pregresse, facenti capo ai consorzi e per la successiva definizione di un apposito piano di liquidazione», conferendo altresi' al soggetto liquidatore compiti di gestione in via ordinaria dei consorzi e di amministrazione dei relativi beni «da svolgere in termini funzionali al subentro da parte delle province, anche per il tramite delle societa' provinciali, nelle attribuzioni di legge, con conseguente cessazione degli organi di indirizzo amministrativo e gestionale dei consorzi stessi»; alla data, marzo 2010, del decreto di nomina dei liquidatori dei consorzi BN1, BN2, BN3: era gia' venuto meno il contributo mensile, di 2.000 euro per ogni lavoratore, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - commissario di Governo; i servizi a favore dei comuni del bacino consortile o non erano richiesti o venivano assicurati con corrispettivi inadeguati rispetto ai costi sopportati dai consorzi; i comuni non aderivano alla richiesta formulata dai liquidatori di prevedere nei bandi di gara, per l'individuazione dell'impresa di gestione del servizio per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati, l'applicazione dell'articolo 6 del Contratto collettivo nazionale dei lavoratori Federambiente relativo al passaggio presso l'impresa aggiudicataria del personale dei consorzi; in data 7 agosto 2010, veniva stipulato un protocollo d'intesa tra il prefetto, la provincia di Benevento, il comune di Benevento, i consorzi BN1, BN2 e BN3 e le organizzazioni sindacali piu' rappresentative e sottoscritto un verbale di accordo sindacale tra i consorzi e le organizzazioni sindacali in cui si concordava di richiedere la cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per il periodo dal 26 luglio 2010 al 31 dicembre 2010; la regione Campania, con decreto n. 201 del 10 dicembre 2010, pubblicato sul BURC n. 82 del 20 dicembre 2010, concedeva la cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzando la direzione dell'Inps territorialmente competente ad erogare il relativo trattamento economico; in tale contesto, in esito ad un primo ricorso dei lavoratori dei disciolti consorzi, il tribunale di Benevento-sezione lavoro, con ordinanza del 28 gennaio 2011, affermava che «rispetto al quadro normativo e alla condotta del Commissario liquidatore prima e della regione Campania poi nessuna censura di illegittimita' puo' essere mossa» sulla procedura di concessione in deroga della cassa integrazione; successivamente, tuttavia, su ricorso presentato da altri tre lavoratori, volto ad ottenere l'annullamento del decreto di concessione del beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria e la reintegrazione nel posto di lavoro, con ordinanza n. 26 del 23 marzo 2011, un altro giudice del lavoro dello stesso tribunale accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, disapplicava il decreto dirigenziale n. 201 del 10 dicembre 2010 e disponeva il ripristino del rapporto di lavoro dei ricorrenti; tale decisione (sempre emessa dal medesimo tribunale del lavoro di Benevento) ha determinato la revoca del decreto dell'ORMEL che disponeva l'accesso al beneficio della cassa integrazione guadagni straordinaria; e' intervenuta, altresi', in materia, la sentenza n. 69 del 2011 della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 69 dell'articolo 1, legge regionale n. 2 del 2010 in quanto in contrasto con la disciplina statale dettata dall'articolo 11 del citato decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2010, n. 26; la richiamata dichiarazione di illegittimita' costituzionale del comma 69 dell'articolo 1 della legge regionale della Campania n. 2 del 2010 incide, ovviamente, anche sulle modifiche, apportate dal medesimo disposto, all'articolo 32-bis della legge regionale Campania n. 4 del 2007; il 25 ottobre scorso, poi, il Consiglio di Stato in via definitiva ha sancito con propria sentenza che non trova applicazione la cassa integrazione per i lavoratori dipendenti dei consorzi di bacino della regione Campania che non abbiano proceduto ad attuare la dotazione organica prevista dall'articolo 13 della legge n. 26 del 2010; la regione Campania, con la delibera di giunta n. 614 del 29 ottobre 2011, ha approvato il progetto dell'amministrazione provinciale di Benevento denominato «Interventi finalizzati al ciclo integrato dei rifiuti urbani ed alla implementazione della Raccolta Differenziata nei Comuni della Provincia di Benevento anche tramite il riutilizzo del personale dipendente dei Consorzi di Bacino ex L.R. 10/93 per un periodo di quattro mesi»; ad oggi, la delibera della giunta regionale citata non ha trovato attuazione in mancanza della disponibilita' delle risorse di cassa necessarie all'avvio del progetto approvato; il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «proroga di termini previsti da disposizioni legislative» al comma 5 dell'articolo 13, proroga, al 31 dicembre 2012, la durata della fase transitoria prevista dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attivita' di raccolta, di spezzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalita' e forme procedimentali dai comuni della regione Campania, in luogo del subentro in tali funzioni delle province, come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 11; il decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici», prevede che «spettano alla provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attivita' dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze» e che «lo Stato e le Regioni, con propria legge, secondo le rispettive competenze, provvedono a trasferire ai comuni, entro il 31 dicembre 2012, le funzioni conferite dalla normativa vigente alle province, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano acquisite dalle regioni, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza»; alla luce di queste ultime novita' appare ancora piu' imprescindibile chiarire ed interpretare, in modo univoco, sulla base delle disposizioni vigenti, l'assetto delle competenze e delle funzioni di tutte le parti coinvolte nel processo; tale iniziativa e' resa ancor piu' indifferibile ed urgente per la necessita' di garantire i lavoratori interessati che da ben 18 mesi sono assolutamente privi di ogni certezza rispetto al loro futuro lavorativo e di qualsiasi forma di sostegno al reddito -: se il Ministro interrogato, non ritenga opportuno promuovere con urgenza un tavolo di coordinamento con la regione Campania per definire le possibili iniziative utili per risolvere definitivamente una controversia che sta determinando conseguenze gravi sul piano occupazionale per le famiglie dei 124 lavoratori interessati. (5-06110)