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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00774 presentata da BENAMATI GIANLUCA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120207

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00774 presentata da GIANLUCA BENAMATI martedi' 7 febbraio 2012, seduta n.582 Le Commissioni VIII e X, premesso che: la normativa italiana definisce rifiuto radioattivo un qualsiasi materiale in forma solida, liquida o gassosa, per il quale non e' previsto alcun ulteriore utilizzo e che contiene radioattivita' a valori superiori ai livelli di esenzione. Per la maggior parte dei materiali, il livello di esenzione e' posto a 1 Bq/g, ma nel caso di materiali con emissione di radiazioni alfa, maggiormente pericolose per l'uomo e l'ambiente, tale livello puo' essere sensibilmente ridotto (0,1 Bg/g o inferiore; i rifiuti radioattivi, per il loro successivo trattamento e smaltimento sono classificati in funzione del contenuto di radioattivita', da cui discende il necessario grado di isolamento dalla biosfera, quindi la tipologia e il numero di barriere di contenimento da interporre tra rifiuto ed ambiente e il tempo di decadimento, che determina il periodo di isolamento del rifiuto dalla biosfera, affinche', attraverso il decadimento, perda il suo carico radioattivo; nella classificazione italiana (Guida Tecnica n. 26) sono di: a) I categoria i rifiuti che decadono in mesi o al massimo qualche anno. Per questi e' sufficiente la conservazione in sicurezza, affinche' dopo il decadimento, possano essere smaltiti come rifiuti speciali. La loro origine e' riferibile alla produzione di energia nucleare, ma soprattutto al settore della ricerca e medico-sanitario, dove si usa la radioattivita' nella diagnostica e terapia medica (cura del cancro); b) II categoria i rifiuti che hanno un contenuto di radioattivita' che raggiungera' valori dell'ordine delle centinaia di Bq/g entro qualche centinaio di anni, oppure contengono radionuclidi a vita molto lunga ma in concentrazione di tale ordine. Per questa categoria sono previsti interventi di trattamento e condizionamento, ovvero una serie di processi atti a convertire il rifiuto in una forma solida, stabile e duratura, tipicamente monoliti di cemento con determinate e qualificate caratteristiche, che ne permetta la manipolazione, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento, con garanzia di confinamento della radioattivita' in qualunque condizione. La loro provenienza e' riferibile alle centrali nucleari, agli impianti del ciclo del combustibile, ma anche ad installazioni industriali, di ricerca e mediche ed alle sorgenti radioattive dismesse, usate in questi settori; c) III categoria i rifiuti che richiedono migliaia di anni (e piu') per raggiungere concentrazioni di radioattivita' dell'ordine delle centinaia di Bq/g. Rientrano in questa categoria i rifiuti che contengono prodotti di fissione ed elementi transuranici (emettitori di radiazioni alfa e di neutroni) prodotti nei reattori di potenza. Anche il settore industriale, medico e della ricerca apporta un lievissimo contributo con le grandi sorgenti dismesse. I rifiuti di III categoria, per l'isolamento dalla biosfera richiedono processi di condizionamento (trasformazione in monoliti di vetro o cemento) o, nel caso del combustibile esausto, d'incapsulamento in contenitori ad alta integrita'; la generazione di energia elettrica da un reattore nucleare di media taglia (1.000 megawatt elettrici) produce all'anno circa 300 metri cubi di rifiuti di I e II categoria e circa 30 tonnellate di combustibili esausto. In Italia sono presenti quindi, i rifiuti radioattivi proventi sia dall'esercizio delle centrali nucleari operative fra gli anni sessanta ed ottanta sia dalle attivita' di smantellamento (decommissioning) di quegli stessi impianti. Inoltre i comparti nazionali dell'industria, della ricerca e medico-ospedaliero contribuiscono con quantita' significative, alcune centinaia di metri cubi l'anno, a questo inventario; i rifiuti radioattivi prodotti in Italia e stoccati sugli impianti o nei depositi temporanei in attesa di essere smaltiti (in una ventina di siti in circa 10 regioni, di cui buona parte gestiti da soggetti pubblici), secondo l'inventario dell'autorita' nazionale di controllo ammontano a circa 30 mila metri cubi, ai quali andranno a sommarsi nei prossimi 20 anni un quantitativo analogo o lievemente superiore, proveniente prevalentemente dal programma di smantellamento delle vecchie centrali e impianti del ciclo del combustibile; tali rifiuti sono per la maggior parte di II categoria e si pone con urgenza il problema del loro smaltimento definitivo anche per completare il programma di decommissioning centrali chiuse a seguito del referendum del 1987; i rifiuti di III categoria ammontano, tra quelli gia' prodotti e quelli di cui e' previsto il rientro dall'estero, a circa 10.000 metri cubi. Per tali rifiuti c'e' l'urgenza di immagazzinarli in un deposito centralizzato a lungo termine mentre si pone il tema delle decisioni sulle disposizioni finali da adottare; per i rifiuti di II categoria, che per decadere necessitano di alcuni secoli, normalmente si adotta lo smaltimento in depositi superficiali, composto da sole barriere ingegneristiche sovrapposte. Al contrario, per i rifiuti di III categoria e' fondamentale affidarsi non solo alle barriere ingegneristiche, la cui funzionalita' non puo' essere garantita per periodi molto lunghi, ma a barriere geologiche di provata stabilita'. In questo caso lo smaltimento avviene in formazioni geologiche, argillose, saline o granitiche, che sono quelle piu' adatte al contenimento della radioattivita'; per i rifiuti originati dall'industria, dalle attivita' sanitarie e dalla ricerca industriale l'ENEA ha messo a disposizione del Paese un «Servizio integrato», prendendo in carico i rifiuti raccolti a livello nazionale da operatori qualificati da ENEA stesso, trattati, condizionati ed immagazzinati presso la societa' partecipata NUCLECO, in attesa di essere smaltiti. Tali rifiuti ammontano ad oggi a circa 4.500 metri cubi; la SoGIN SpA e', invece, incaricata, oltre di portare a termine il piano di smantellamento degli impianti nucleari obsoleti e fuori servizio, di progettare e realizzare un deporto centrale superficiale per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di II categoria e realizzare un deposito temporaneo a lungo termine per quelli di terza categoria; il deposito, secondo le indicazioni previste nella legge n. 99 del 2009; e nel decreto legislativo n. 31 del 2010, dovra' essere corredato da un parco tecnologico; sempre il decreto legislativo n. 31 del 2010, prevede che il parco tecnologico sia dotato di strutture comuni per i servizi e per le funzioni necessarie alla gestione di un sistema integrato di attivita' operative, di ricerca scientifica e di sviluppo tecnologico, di infrastrutture tecnologiche per lo svolgimento di attivita' connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile irraggiato, tra cui la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio nonche' lo svolgimento di tutte le attivita' di ricerca, di formazione e di sviluppo tecnologico connesse alla gestione dei rifiuti radioattivi. Come gia', indicato SoGIN e' incaricata di realizzare il parco tecnologico, ed in particolare anche il deposito nazionale, e le strutture tecnologiche di supporto; nell'ambito della legge n. 99 del 2009, e' stata istituita l'Agenzia per la sicurezza nucleare la quale ai sensi di quanto previsto del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificato dal decreto legislativo n. 41 del 2011, fungeva da soggetto attuatore e di controllo sia per la realizzazione di nuovi impianti (incluso il parco tecnologico) sia per le attivita' di decommissioning; in termini di gestione di rifiuti, a seguito del referendum popolare di giugno 2011, i compiti dell'Agenzia sono risultati circoscritti alle attivita' di sistemazione «definitiva» di quanto gia' esistente. Un'ancora piu' chiara definizione dei compiti dell'Agenzia, in questo senso, era avvenuta con il decreto legislativo n. 185 del 2011, di recepimento della Direttiva 2009/71/EURATOM costituendo per la prima volta, dopo molti anni, un riferimento unitario e certo per questo settore; l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, dispone la soppressione dell'Agenzia per la sicurezza nucleare assegnando alcune funzioni autorizzative ai Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di fatto provocando la necessita' di un riordino funzionale del settore; per quanto attiene alle metodologie alternative di trattamento delle scorie nucleari ad alta attivita' ed a lunga vita, tipiche della filiera nucleare, una maggiore riduzione di queste potrebbe essere perseguita mediante trattamenti con i sistemi nucleari sottocritici guidati da acceleratori (ADS - accelerator driven system) che sono attualmente in fase di sviluppo a livello europeo e mondiale; gli accelerator driven system, essendo reattori sottocritici con sorgente di neutroni esterna, possono essere sfruttati piu' efficacemente per la trasmutazione degli attinidi, che sono gli elementi maggiormente responsabili per la lunghissima durata della radiotossicita' di questi materiali. Con tali sistemi, quindi, il combustibile nucleare esausto puo' essere trasmutato con la quasi esclusiva produzione di prodotti di fissione a breve vita, smaltibili in depositi superficiali; l'Italia possiede un consistente patrimonio di conoscenze, infrastrutture e laboratori di prova all'avanguardia, che sono utilizzati sia per lo sviluppo del reattore veloce di quarta generazione raffreddato al piombo, sia per lo sviluppo dei sistemi (accelerator driven system, anch'essi raffreddati con piombo liquido. L'insieme di tali progetti, oltre a quelli maggiormente mirati all'aumento della sicurezza operativa nella gestione dei materiali e dei rifiuti radioattivi, potrebbe proficuamente essere sviluppato, sotto la direzione nel parco tecnologico; il Paese e' quindi impegnato, da diversi anni e mediante diversi attori, ad operare su una consistente quantita' di rifiuti radioattivi provenienti sia da varie attivita' economiche e sociali quanto dai vecchi reattori nucleari che hanno operato nel territorio nazionale; la modifica delle normative di riferimento operata nel corso della presente legislatura a partire dalla cosiddetta «legge sviluppo», n. 99 del 2009 e proseguita con diversi decreti legislativi ed in ultimo con il decreto-legge n. 201 del 2010 convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, ha creato un quadro nuovo, e per certi aspetti complesso, nel settore; esistono diversi luoghi e situazioni nel Paese in cui stoccaggi temporanei di rifiuti radioattivi (in specie ove caratterizzati da elevata radiotossicita') potrebbero destare preoccupazioni relativamente agli effetti sulla pubblica salute di eventuali danni conseguenti ad eventi calamitosi in condizioni particolarmente avversi, impegna il Governo: a porre in atto tutte le azioni di propria competenza, con particolare riferimento all'ottimizzazione del quadro di riferimento relativo agli aspetti procedurali, agli iter autorizzativi, alle azioni necessarie ed ai soggetti responsabili, per garantire il completamento della messa in sicurezza, per il presente ed il futuro, dei rifiuti radioattivi nel nostro Paese, prevedendo anche la promozione di attivita' di ricerca su forme avanzate di trattamento delle scorie ad alta radiotossicita'; a porre in atto ogni azione di propria competenza per il completamento, in tempi certi, del processo di smantellamento degli impianti nucleari che hanno operato nel Paese. (7-00774) «Benamati, Mariani, Bratti, Federico Testa, Ginoble, Braga, Zamparutti, Iannuzzi, Esposito, Margiotta, Viola, Bocci, Motta, Lulli, Bobba».

 
Cronologia
domenica 29 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    Muore Oscar Luigi Scalfaro, ex-Presidente della Repubblica.



giovedì 9 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 420 voti favorevoli, 78 contrari e 35 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (C. 4909), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.