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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00858 presentata da MANNINO CALOGERO (MISTO-REPUBBLICANI-AZIONISTI) in data 20120209

Atto Camera Mozione 1-00858 presentata da CALOGERO MANNINO testo di giovedi' 9 febbraio 2012, seduta n.584 La Camera, premesso che: la legge 218 del 1990 ha consentito a gruppi privati italiani e stranieri di conquistare posizioni predominanti nelle ex banche pubbliche con il rischio che siano adottati criteri e orientamenti del credito non conformi alle esigenze dell'economia nazionale, lasciando cosi' la vita del Paese in balia di ristretti gruppi capitalistici; infatti il rischio e' che gruppi di privati azionisti delle banche privatizzate potrebbero utilizzare masse di risparmio pubblico non secondo lo spirito di solidarieta' nazionale come, invece, potevano fare le banche pubbliche, in particolare gli istituti di credito di diritto pubblico e le casse di risparmio, le quali erano esenti da interferenze degli azionisti nel loro operare; in sostanza, con la legge soprarichiamata si e' operata la trasformazione del mercato del credito assoggettandolo totalmente alla condotta tipica di una economia di mercato, avendo eliminato per sempre la quota che poteva essere utilizzata per fini di utilita' pubblica in conformita' alla politica economica del nostro Paese; con il completamento nel 1998 del suddetto processo di privatizzazione l'Italia si trova ora di fronte ad una costruzione liberistica dell'attivita' bancaria che invece in base all'articolo 47 della Costituzione dovrebbe essere regolata dallo Stato; la privatizzazione delle banche pubbliche ha avuto come effetto la privatizzazione anche della Banca d'Italia, essendo il suo capitale tuttora in possesso, per circa il 94 per cento, delle banche private le quali, assieme agli altri partecipanti (Istituti di previdenza e societa' di assicurazioni) hanno percepito per l'esercizio 2010 l'importo di euro 15.600 come utile netto (10 per cento del capitale) e l'importo di euro 61.695.000, corrispondente allo 0,50 per cento del totale delle riserve ordinarie e straordinarie pari ad euro 12.339.169.000, ammontare che secondo l'articolo 40 dello statuto poteva arrivare fino al 4 per cento, mentre lo Stato che non e' partecipante, a norma di statuto, ha percepito l'importo di euro 511.368.533 come utile netto residuo, dopo gli accantonamenti alle riserve ordinarie e straordinarie e l'assegnazione ai partecipanti; e' da mettere in rilievo che le banche private partecipanti nel loro bilancio evidenziano la quota di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, sia pure valutato al fair value, per importi rilevanti. Ha destato un certo stupore la direttiva del 31 marzo 2009, firmata dai Ministri dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, con la quale in ossequio all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge n. 185 del 2008 (convertito dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2), presso le prefetture e' stato istituito uno speciale osservatorio sul finanziamento all'economia, materia di competenza delle autorita' creditizie (CICR, tra il pubblico Ministro dell'economia e Banca d'Italia) trattandosi di attivita' bancaria per l'articolo 10, comma 1, del Testo unico legge bancaria vigente che cosi' recita: «La raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attivita' bancaria. Essa ha carattere d'impresa.», quindi esercizio del credito tutelato dall'articolo 47, comma 1, che dispone: «La Repubblica incoraggia il risparmio in tutte le sue forme, disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito»; sembra che l'esercizio del credito e la sua importanza per lo sviluppo economico, trattandosi di concedere prestiti alle imprese e quindi di assunzione di rischi, non abbia trovato nella legge bancaria entrata in vigore il 1° gennaio 1994 (decreto legislativo n. 385 del 1993) lo spazio che avrebbe dovuto avere, al contrario dell'ampio spazio dato invece alla raccolta del risparmio. La spiegazione e' che con il recente testo unico non e' piu' necessaria la distinzione nell'esercizio del credito tra quello ordinario e a medio-lungo termine, essendo ormai prevalso il principio della «banca mista», modello prevalente in Italia prima della riforma del 1936, nonostante le ben note esperienze negative di tale modello, ritenuto evidentemente piu' accettabile da coloro che hanno programmato la privatizzazione delle banche pubbliche proprio per dare maggiore spazio alle nuove banche private, come se l'Italia non avesse piu' bisogno dell'intervento pubblico nel settore del credito. Se le banche private non si comportano come dovrebbero nel concedere o revocare gli affidamenti alle piccole e medie imprese, le autorita' creditizie non possono limitarsi alle semplici raccomandazioni o attendere l'emanazione di apposite leggi per intervenire nell'esercizio del credito, avendo esse i poteri di cui all'articolo 147 del testo unico che ha fatto salvo i poteri di intervento gia' previsti sia pure in parte dagli articoli 32 e 35, del regio decreto legge n. 375 del 1936, poiche' si presentano problemi di grande interesse pubblico in relazione a diritti tutelati costituzionalmente; circa il ritorno alla «banca mista» nel nostro ordinamento e' da osservare che perfino la Commissione economica nel suo rapporto all'Assemblea costituente (pagina 6) aveva conservato l'impianto stabilito dal regio decreto legge del 12 marzo 1936, n. 375, poi apprezzato anche da altri Paesi a prescindere dal momento politico secondo cui veniva effettuata la distinzione tra il credito a breve e a medio-lungo termine, il primo in aiuto alle imprese che si trovano gia' avviate ed in corso di regolare esercizio, il secondo volto ad avviare nuove iniziative produttive o ad ampliare l'attivita' a sostenere innovazione, in ogni caso ad avviare la ricostruzione economica dopo un periodo di crisi; il nostro Paese, grazie al ricordato impianto creditizio del 1936 ha potuto risollevarsi per il grande contributo fornito dagli istituti di diritto pubblico specializzati nell'esercizio del credito industriale, gia' presenti per la ricostruzione nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, nonche' dai nuovi istituti di diritto pubblico per l'esercizio del credito a medio termine nei confronti delle piccole e medie imprese non soltanto per il settore industriale ma anche per il commercio e molti altri settori, i cosiddetti mediocrediti regionali attivati in tutte le regioni del Centro-Sud in base alla legge 22 giugno 1950, n. 445, e solo nel 1981 anche in Puglia, Abruzzi, Molise, Basilicata e Calabria;sempre per il credito a medio termine alle piccole e medie imprese del Mezzogiorno continentale veniva costituito l'Isveimer, per la Sicilia l'Irfis e per la via Sardegna Cis; chi ha avuto modo di verificare il funzionamento dei mediocrediti della Lombardia e del Piemonte ha potuto constatare le capacita' di tali istituti di diritto pubblico nel risolvere i problemi di finanziamento degli investimenti in breve tempo, con la collaborazione ovviamente delle banche partecipanti che avevano la funzione di «sportelli» distaccati dei mediocrediti; le banche partecipanti di fatto preparavano il terreno per l'ottenimento del finanziamento con visite in loco, raccolta di documenti essenziali, e altro onde presentare l'impresa all'istituto finanziatore competente e dare la disponibilita' ad acquisire le obbligazioni da emettere a fronte del finanziamento a medio termine deliberato. Molte operazioni hanno potuto godere di agevolazioni in materia di interessi e per le scadenze; le istruttorie venivano effettuate da personale specializzato che era in grado di fare le valutazioni in breve tempo per la disponibilita' di dati per altri finanziamenti accordati per lo stesso settore economico; purtroppo a seguito del processo di privatizzazione iniziato dal 1990 e tuttora in corso con l'altro processo di concentrazione bancaria pure in essere, gli istituti di cui sopra sono stati assorbiti dalle banche private le quali, come in parte hanno sempre fatto in passato, esercitano nel contempo il credito a breve e quello a medio e lungo termine, mentre le imprese abituate a dialogare con aziende creditizie specializzate per il suo settore economico si trovano in forte disagio non avendo piu' come interlocutori elementi «specializzati»; in un momento di crisi e di fase recessiva, considerate le criticita' nella erogazione del credito nonostante la abbondante liquidita' erogata dalla Banca centrale europea, sarebbe auspicabile adeguare la strumentazione con la costituzione a livello regionale di Istituti di credito di diritto pubblico, per favorire la creazione di nuove imprese e l'ampliamento e innovazione di quelle esistenti, con agevolazioni nazionali o europee, essendo importante l'elemento pubblicistico, ovviamente avvalendosi della migliore collaborazione in primis delle banche private che devono coprire il fabbisogno ed esprimere il meglio per diffondere nella propria zona operativa le possibilita' di fare e continuare a fare impresa, impegna il Governo ad assumere ogni iniziativa di competenza per attuare concretamente le disposizioni relative al capitale sociale della Banca d'Italia nel rispetto del dispositivo di cui alla legge n. 262 del 2005, articolo 19 comma 10. (1-00858) «Mannino, Cambursano, Versace, Tabacci, Fabbri, Mosella, Oliveri, Marmo, Mario Pepe (Misto-R-A), Taddei».

 
Cronologia
domenica 29 gennaio
  • Parlamento e istituzioni

    Muore Oscar Luigi Scalfaro, ex-Presidente della Repubblica.



giovedì 9 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 420 voti favorevoli, 78 contrari e 35 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (C. 4909), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

martedì 14 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri, (C. 4909), approvato dal Senato il 25 gennaio (legge 17 febbraio 2012, n.9).