Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06160 presentata da CERA ANGELO (UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO) in data 20120214
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06160 presentata da ANGELO CERA martedi' 14 febbraio 2012, seduta n.585 CERA e DELFINO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita', all'articolo 14 dispone che gli Stati membri esentino dalla tassazione, tra gli altri, anche i prodotti energetici forniti per essere utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque comunitarie, ivi compresa la pesca, diversa dalla navigazione delle imbarcazioni private da diporto, e l'elettricita' prodotta a bordo delle imbarcazioni (articolo 14, comma 1, lettera c) e dunque di fatto ha previsto l'esenzione totale dell'accisa per il carburante usato per l'attivita' di pesca in acque marine; la medesima previsione e' stata recepita nell'ordinamento nazionale attraverso l'articolo 24 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il testo unico delle disposizioni legislative sulle imposte sulle produzione e sui consumi, definendovi gli impieghi agevolati come segue: «1. Ferme restando le disposizioni previste dall'articolo 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, gli oli minerali destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. 2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14». la tabella A citata riporta, al numero 3, l'esenzione dall'accisa per gli impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti; mentre il gasolio per i motopescherecci gode effettivamente dell'esenzione, cio', inspiegabilmente, non accade per le piccole imbarcazioni della pesca artigianali con motori fuoribordo a benzina (che a livello nazionale ammontano a circa 1600 unita'); negli anni passati la questione e' stata piu' volte rappresentata dalla Federcoopesca-Confcooperative, in rappresentanza della categoria, anche presso la competente direzione generale dell'Agenzia delle dogane che, con il parere ampiamente favorevole della direzione generale della pesca del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha sollecitato una rapida soluzione al dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; ad oggi il problema esposto non e' ancora stato risolto e, unitamente alla particolare situazione di crisi in cui da anni versa l'intero comparto della pesca, aggrava ancor piu' il disagio dei pescatori che svolgono il proprio lavoro con i piccoli motori a benzina, i quali, loro malgrado, sono costretti, per lavorare, ad acquistare il carburante presso i comuni distributori, pagando dunque anche accisa ed IVA; risulta evidente l'ingiustizia nei confronti di questi operatori della piccola pesca con motori a benzina, in particolare per la forte distorsione della concorrenza che ne deriva; va assolutamente risolta la questione, anche per evitare un possibile e legittimo ricorso alla Corte di giustizia, che i pescatori coinvolti potrebbero porre in essere nei confronti dello Stato italiano, in quanto inadempiente ad una direttiva comunitaria (lo sgravio totale dell'accisa sulla benzina per la pesca) -: quali iniziative ritengano utili al fine di sanare immediatamente il vulnus giuridico, consentendo l'applicazione delle agevolazioni sulla benzina utilizzata nel settore della pesca, come accade per il gasolio. (5-06160)