Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06148 presentata da VELO SILVIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120214
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06148 presentata da SILVIA VELO martedi' 14 febbraio 2012, seduta n.585 VELO. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che: il codice della strada reca la disciplina delle macchine agricole e delle macchine operatrici; quanto alle macchine agricole, l'articolo 57 del citato codice le definisce come macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali prevedendo che possano, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di addetti alle lavorazioni e che possano, altresi', portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attivita'; quanto alle macchine operatrici, l'articolo 58 del codice le definisce come macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature che, in quanto veicoli, possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, con modalita' stabilite dal regolamento di esecuzione; nel caso in cui la macchina agricola od operatrice abbia sagome e masse eccedenti quelle consentite dal codice della strada (macchina agricola eccezionale o macchina operatrice eccezionale) deve essere munita, per circolare su strada, dell'autorizzazione valida per due anni e rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le strade statali e dalla regione di partenza per la rimanente rete stradale; il codice prevede che per la guida delle macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, nonche' delle macchine operatrici, escluse quelle a vapore, che circolano su strada, occorra in generale la patente di categoria B e, nel caso di macchine agricole che non superino i limiti di sagoma e di peso stabiliti per i motoveicoli, la patente di categoria A; la patente di categoria C occorre solo per la conduzione delle macchine operatrici eccezionali; l'articolo 111 del codice stabilisce che con decreto ministeriale possa essere disposta la revisione generale o parziale delle macchine agricole al fine di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la sicurezza della circolazione, nonche' lo stato di efficienza, demandando al regolamento di attuazione le procedure, i tempi e le modalita' della revisione, nonche', ove ricorrano, i criteri per l'accertamento dei requisiti minimi d'idoneita', cui devono corrispondere le macchine agricole in circolazione, e del loro stato di efficienza; gli articoli 295 e 304 del regolamento di attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) hanno disposto che le revisioni rispettivamente delle macchine agricole e delle macchine operatrici soggetti ad immatricolazione siano stabilite con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicita' non inferiore a cinque anni, a partire dalla data di prima immatricolazione delle macchine stesse; al momento non risulta emanato dal Ministro interrogato alcun provvedimento relativo alla revisione di tali mezzi; la mancata revisione di macchine agricole e di macchine operatrici rischia di mantenere in circolazione e in movimento mezzi che recano un grave pregiudizio per la sicurezza in primis dei luoghi di lavoro ma anche della circolazione stradale; per tali veicoli e' disposto un regime speciale che li esenta dal pagamento dell'imposta di bollo; inoltre tali veicoli, condotti su strada con la sola patente B, vengono utilizzati per il trasporto di merci, determinando a giudizio dell'interrogante situazioni di concorrenza sleale nei confronti degli autotrasportatori -: per quali motivazioni il provvedimento citato in premessa non sia mai stato adottato; se il Ministro intenda adottare tale provvedimento, in considerazione dell'importanza che esso riveste ai fini sia della sicurezza della circolazione sia della sicurezza nei luoghi di lavoro; se il Ministro piu' in generale non ritenga opportuno adottare iniziative per modificare la disciplina vigente in materia di macchine agricole e di macchine operatrici, al fine di impedire fenomeni di concorrenza sleale nei confronti degli autotrasportatori. (5-06148)