Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06181 presentata da LULLI ANDREA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120215
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06181 presentata da ANDREA LULLI mercoledi' 15 febbraio 2012, seduta n.586 LULLI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ha introdotto specifiche tutele a favore del consumatore in caso di recesso per coloro che stipulano contratti per adesione con operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche; in particolare, gli operatori che effettuano servizi di comunicazioni elettroniche (ai sensi dell'articolo 1 lettera g), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 sono obbligati ad inserire nei contratti per adesione la facolta' del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore nonche' senza un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni; la citata norma vieterebbe quindi l'imposizione di penali per l'esercizio del diritto di recesso da tali contratti, consentendo di addebitare all'utente le sole spese giustificate dai costi di disattivazione; nella prassi, la stipula dei contratti conclusi con operatori telefonici, di reti televisive e di servizi internet avviene per adesione, ossia mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari prestampati, il cui contenuto e' predisposto unilateralmente dall'operatore medesimo; secondo le testimonianze di alcuni utenti, riprese e verificate dalla Tv YouDem, la compagnia telefonica TeleTu ha applicato, a coloro che hanno esercitato il diritto di recesso, in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, il costo di disattivazione di euro 40, informando gli utenti interessati che il costo e' imputabile alla norma di cui al citato decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, piuttosto che ad una autonoma decisione dalla medesima societa'; secondo quanto denunciano le associazioni di consumatori si potrebbe ritenere che i costi di disattivazione, nella prassi, si traducano in vere e proprie «penali mascherate», che, in quanto tali, sarebbero vietate a norma del citato articolo 1, comma 3 del decreto-legge n. 7 del 2007; alcune associazioni di consumatori denunciano inoltre altre pratiche scorrette da parte degli operatori di telefonia come la prassi dell'«acquisto coatto» che obbliga il cliente, in caso di recesso anticipato, ad acquistare l'apparecchio noleggiato, piuttosto che restituirlo, a cifre stabilite dall'operatore; l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) - direzione tutela dei consumatori, nelle linee guida esplicative per l'attivita' di vigilanza da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, ha ribadito che, in ogni caso, l'utente non deve versare alcuna «penale», comunque denominata, a fronte dell'esercizio della facolta' di recesso o di trasferimento delle utenze, poiche' gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli «giustificati» da «costi» degli operatori; a tal fine, nello svolgimento della propria attivita', la direzione tutela dei consumatori dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni deve verificare che gli operatori pongano a carico degli utenti (ove necessario) esclusivamente le spese per cui sia dimostrabile un pertinente e correlato costo dai primi sopportato per procedere alla disattivazione o al trasferimento; il concetto di pertinenza del costo deve essere interpretato in senso oggettivo ed imparziale, valido per tutti gli operatori e secondo criteri di causalita'/strumentalita' dei costi/ricavi; l'attivita' della direzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni deve consistere anche nel richiedere agli operatori dettagliate informazioni con riguardo ad eventuali «costi» (ossia solo ove la previsione di essi sia ritenuta indispensabile dall'operatore in vista delle attivita' da compiersi e ferma restando la necessita' di fornirne comunque la prova) e nell'entrare nel merito dei singoli importi richiesti ai fini della valutazione della loro «giustificazione» ai sensi della legge n. 40 del 2007; nel caso di recesso per il passaggio dell'utenza da un operatore ad un altro, prevalente sul piano statistico secondo l'Autorita', generalmente le attivita' di disattivazione della configurazione preesistente coincidono con le attivita' tecniche da effettuarsi in fase di attivazione dall'operatore che acquisisce il cliente ed esse sarebbero dunque gia' remunerate da quest'ultimo; in tali casi, pertanto, eventuali costi di disattivazione posti a carico dell'utente non sarebbero in linea di massima giustificati; per i fatti sopra citati sembrerebbe opportuno un intervento dell'Autorita' garante delle comunicazioni - AGCOM - affinche' sia garantito il corretto comportamento degli operatori delle imprese telefoniche nel fornire ai clienti informazioni trasparenti circa le tariffe e i costi dei servizi evitando che possano continuare a diffondere infondate motivazioni sull'applicazione di costi, autonomamente deliberati, interferendo in modo non corretto la legge come nel caso segnalato -: se non ritenga necessario assumere iniziative anche normative volte a tutelare il diritto di recesso del consumatore nei contratti per adesione, nello specifico nel settore della telefonia e delle comunicazioni elettroniche -: quali iniziative di competenza il Ministro intenda assumere per garantire la correttezza delle informazioni che gli operatori delle imprese telefoniche forniscono agli utenti al fine di evitare che a giustificazione dell'applicazione di costi, autonomamente deliberati, vengano fomite informazioni che addebitano impropriamente la responsabilita' al legislatore. (5-06181)