Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06203 presentata da DI BIAGIO ALDO (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20120220
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06203 presentata da ALDO DI BIAGIO lunedi' 20 febbraio 2012, seduta n.588 DI BIAGIO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: il Ministero della salute e' garante del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione ed e' competente, a norma della legge n. 317 del 2001, relativamente alle «funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema Sanitario Nazionale»; sono obiettivi riconosciuti dal Ministero, in coerenza con l'Unione europea: «garantire a tutti l'equita' del sistema, la qualita', l'efficienza e la trasparenza anche con la comunicazione corretta ed adeguata; evidenziare le disuguaglianze e le iniquita' e promuovere le azioni correttive e migliorative; collaborare con le Regioni e valutare la realta' sanitarie e migliorarle; tracciare le linee dell'innovazione e del cambiamento e fronteggiare i grandi pericoli che minacciano la salute pubblica»; risultano all'interrogante delle disfunzioni nell'erogazione del servizi conseguenti a tali compiti nella regione Calabria, segnatamente riguardo alla trasparenza e all'adeguata comunicazione agli utenti del Sistema Sanitario Nazionale, con particolare riferimento all'acquisizione delle cartelle cliniche; la normativa nazionale in materia, con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969, articolo 7 e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 1986, nonche' alle linee guida ministeriali, prevede che responsabili della gestione delle cartelle cliniche siano il responsabile dell'unita' operativa che ha in carico il paziente e il medico curante per quanto riguarda le case di cura private. La redazione della cartella, su appositi fogli messi a disposizione e riconosciuti validi dalla zona territoriale, deve rispettare la sequenza cronologica degli eventi segnalati e delle cure somministrate e deve essere conclusa con la diagnosi di dimissioni; il decreto ministeriale 28 dicembre 1991 istituisce le linee guida della cartella clinica per la compilazione, la codifica e la gestione della scheda. Esse prevedono che le cartelle dei pazienti siano da completare «entro un periodo di tempo che in nessun caso deve essere superiore a giorni dopo la dimissione»; in data 25 luglio 2011 la signora Giuseppina Grande, residente nel comune di Maida (Catanzaro), e' stata ricoverata presso l'unita' operativa di chirurgia generale dell'ospedale civile di Lamezia Terme per un improvviso malore caratterizzato da un acuto dolore addominale (verbale del pronto soccorso n. PS11129256/Acc/25/07/11). La signora e' stata trattenuta in degenza presso la struttura fino al 30 luglio, per gli opportuni accertamenti e l'individuazione delle idonee cure; al momento delle dimissioni la signora Grande ha richiesto agli addetti della segreteria dell'unita' operativa, nonche' al personale medico in servizio, di ricevere la propria cartella clinica, ricevendo la risposta che la cartella sarebbe stata pronta non prima di dieci giorni presso l'ufficio delle cartelle cliniche; in data 10 agosto 2011 la cartella clinica non era ancora arrivata all'archivio clinico dall'unita' operativa della chirurgia generale, che doveva ancora prepararla; e' opportuno ricordare che la normativa vigente dispone che la copia della cartella clinica non possa essere rilasciata prima del giorno di dimissioni, ma vada comunque rilasciata entro il piu' breve tempo possibile e il termine massimo di trenta giorni; non avendo ricevuto riscontri, la signora Grande ha provveduto ad inoltrare al responsabile pro tempore dell'unita' operativa della chirurgia generale del presidio ospedaliero di Lamezia Terme la richiesta ufficiale, ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 241 del 1990 per l'accesso agli atti della propria cartella clinica. La raccomandata, inviata il 13 agosto 2011, e' stata restituita al mittente con la motivazione: «la segreteria non e' autorizzata al ritiro delle raccomandate presso l'unita' operativa»; una seconda raccomandata con la medesima richiesta e' stata poi inviata in data 20 agosto al direttore generale della azienda sanitaria provinciale di Catanzaro e notificata per conoscenza, il 22 agosto, alla direzione aziendale di Lamezia Terme; in mancanza di riscontri, il 20 agosto 2011 e il 25 settembre 2011 i familiari della paziente hanno provveduto a comunicare ufficialmente i fatti, a mezzo posta elettronica certificata, al direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, al dipartimento della tutela della salute e politiche sanitarie presso l'assessorato della regione Calabria e al presidente della giunta regionale della Calabria. Anche queste comunicazioni non hanno ricevuto risposta; essendo trascorsi inutilmente 30 giorni dalle notifiche e due mesi dalle dimissioni dal ricovero ospedaliero senza ricevere notizie ufficiali, la signora Grande ha deciso di dare mandato al proprio legale per procedere con ricorso presso il TAR della Calabria - sez. di Catanzaro, per l'ottemperanza della richiesta di ricevere in copia conforme autenticata tutta la documentazione della propria cartella clinica, completa dei dati relativi all'esame clinico, alle ricerche diagnostiche espletate, alla diagnosi formulata, alle cure istituite ed all'evoluzione della malattia durante il periodo di degenza; quanto evidenziato fa emergere uno stato di evidente disservizio in merito alla gestione delle documentazione clinica e della tutela dei pazienti; e' da notare che la normativa in materia di gestione delle cartelle cliniche e' ampia e completa. Il decreto ministeriale 27 ottobre 2000 n. 380 ha inserito un ulteriore regolamento recante norme concernenti l'aggiornamento della disciplina del flusso informatico sui dimessi dagli istituti di ricovero, pubblici e privati. Il decreto 10 dicembre 2009 del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale serie generale n. 122 del 27 maggio 2010) ha inoltre previsto la vigilanza sulle cartelle cliniche medesime; e' opportuno ricordare infine che, nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) si sono conclusi in data 11 luglio 2007 i lavori del gruppo istituzionale promosso dal Ministero della salute e guidato dalla regione Toscana, che ha coinvolto l'approfondimento sulle funzioni e prospettive di sviluppo del Patient File, per la gestione informatica dei fascicoli sanitari -: quali iniziative correttive e migliorative intenda avviare, nell'ambito delle proprie competenze in materia e anche per il tramite del commissario ad acta per il rientro dai disavanzi sanitari, perche' gli evidenti disservizi in atto presso le strutture sanitarie ospedaliere della Calabria siano sanati, evitando che si debba ricorrere al tribunale amministrativo regionale per avere la propria cartella clinica; se non ritenga opportuno avviare, d'intesa con gli enti preposti, un piano di monitoraggio sull'effettiva e corretta compilazione delle cartelle cliniche dei pazienti, mirato sulle disfunzioni gia' segnalate ed evidenti, affinche' la redazione dei documenti diventi effettivamente una prassi scrupolosa e contestuale alla somministrazione delle cure; quale sia l'attuale stato di diffusione del Patient File, promosso dal Ministero della salute. (5-06203)