Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06259 presentata da CARRA MARCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120224
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06259 presentata da MARCO CARRA venerdi' 24 febbraio 2012, seduta n.592 MARCO CARRA. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sancisce l'obbligo in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di «...provvedere ad erogare un contributo agli enti locali al fine di assicurare la continuita' del servizio di mensa per il personale insegnante, dipendente dello Stato, impegnato nella vigilanza ed assistenza degli alunni durante la refezione scolastica»; le modalita' di erogazione del contributo sono state disciplinate dal decreto ministeriale 16 maggio 1996 e successiva circolare del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 77 in data 20 settembre 2007; il comune di Suzzara (Mantova), a decorrere dall'analoga originaria disposizione normativa (articolo 17 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8) tutt'oggi ancora vigente, ha costantemente, pienamente e diligentemente assicurato al personale insegnante dipendente dallo Stato avente diritto, l'erogazione del servizio di mensa; cosi' pure ha fatto nei riguardi del significativo contingente di personale aggiunto sulla base dell'articolo 21 del CCNL del comparto scuola siglato il 29 novembre 2007, individuato dai dirigenti scolastici; il diritto alla fruizione del servizio di mensa gratuito del personale scolastico, che questo comune non disconosce, e' stabilito da specifico e autonomo contratto di lavoro liberamente siglato tra l'ARAN ed i rappresentanti dei lavoratori del comparto scuola e si sostanzia in una integrazione del trattamento economico dovuto dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al proprio personale dipendente nell'ambito del relativo rapporto di lavoro; sorge del tutto evidente in capo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca al proprio personale dipendente nell'ambito del relativo rapporto di lavoro; sorge del tutto evidente in capo al Ministero l'obbligo di onorare i contratti di lavoro dallo stesso approvati, oltre che positivamente certificati dalla Corte dei Conti, anche sotto i profili di compatibilita' economica e finanziaria; il comune di Suzzara, in quanto soggetto estraneo a detto rapporto di lavoro, non e' legittimato da alcuna disposizione di legge ad assumere a proprio carico quote di spesa afferenti all'erogazione del servizio di mensa, le quali, viceversa, competono esclusivamente e per intero allo Stato, e per esso al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca; eventuali ipotesi di compartecipazione dell'ente locale sotto forma di erogazioni di contribuzioni dirette od indirette a favore dello Stato destinate al pagamento di benefi'ci integrativi al trattamento economico di personale dipendente dallo Stato, viepiu' finanziate da risorse fiscalmente attinte presso la cittadinanza locale, non sarebbero sorrette da alcun presupposto normativo determinando, viceversa, l'insorgenza di possibili elementi di responsabilita' per danno erariale ad avviso dell'interrogante; al riguardo giova rammentare quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della fondamentale legge 7 agosto 1990, n. 241, che testualmente recita: «1. L'attivita' amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed e' retta da criteri di economicita', di efficacia, di imparzialita', di pubblicita' e di trasparenza...»; il tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Brescia, sezione II) con la recente sentenza n. 1216 del 12 giugno 2009 ha affermato che «... il costo di ogni attivita' formativa (e quindi anche dell'assistenza alla refezione che a tale categoria - personale scolastico - viene ricondotta) deve essere posto a carico dello Stato, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica (e cioe' la messa a disposizione del servizio di mensa a fronte della corresponsione da parte dei fruitori di un apposito "buono pasto")»; alla data odierna, in relazione agli anni 2008, 2009 e 2010 il comune di Suzzara vanta un credito nei riguardi del Ministero pari a euro 65.753,70 emergente dalla differenza tra la spesa sostenuta per l'erogazione dei pasti ed i rimborsi ricevuti nel periodo sopra indicato -: se il Ministro interrogato intenda assumere iniziative per procedere celermente al pagamento della somma dovuta al comune di Suzzara richiamata in premessa, anche alla luce della lettera inviata il 2 gennaio 2012 dal sindaco di Suzzara professor Wainer Melli, al Ministro interrogato, nella quale si chiedeva al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il pagamento del debito entro trenta giorni pena il ricorso alle procedure esecutive. (5-06259)