Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06280 presentata da FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120228
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06280 presentata da ALBERTO FLUVI martedi' 28 febbraio 2012, seduta n.594 FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 18 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF -, prevede che l'esercizio professionale di servizi e di attivita' di investimento sia riservato alle banche e alle imprese di investimento; ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f) del citato testo unico, la consulenza in materia di investimenti rientra nei servizi e nelle attivita' di investimento ove abbia per oggetto strumenti finanziari; l'articolo 18-bis del TUF, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, recante l'attuazione della direttiva Mifid (2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004), ha previsto che la riserva di attivita' di cui al richiamato articolo 18 non pregiudichi la possibilita' per le persone fisiche, in possesso del requisito patrimoniale nonche' dei requisiti di professionalita', onorabilita', indipendenza stabiliti con regolamento, di cui al decreto ministeriale 24 dicembre 2008, n. 206, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti; il comma 2 del citato articolo 18-bis del TUF ha previsto l'istituzione dell'albo delle persone fisiche consulenti finanziari; l'iscrizione a tale albo, da parte dei professionisti, costituisce autorizzazione all'esercizio delle attivita' e alla tenuta dell'albo provvede un organismo nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob; ad oggi il suddetto organismo - condizionante l'operativita' della normativa di cui alle richiamate disposizioni - non e' stato ancora istituito ed, in attesa dell'adozione di una regolamentazione sistematica, si e' provveduto, per effetto dell'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, e successive modificazioni, a prorogare, per i soli soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano consulenza in materia di investimenti, la possibilita' di continuare a svolgere tale servizio, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da ultimo, con l'articolo 23 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 - fino al 31 dicembre 2012; la mancata istituzioni dell'albo e la proroga che consente di esercitare l'attivita' ai soli soggetti che prestavano gia' consulenza alla data del 31 ottobre 2007, sembrano all'interrogante dubbia costituzionalita', in quanto si limita arbitrariamente l'accesso ad una attivita' economica a coloro i quali, in possesso dei requisiti normativi e regolamentari richiesti e definiti dalla direttiva europea, intendano intraprendere l'attivita' - ovvero intendevano intraprendere l'attivita' a decorrere dal 1° novembre 2007; l'attivita' dei consulenti indipendenti, stimola un continuo miglioramento del mercato finanziario, rendendolo piu' competitivo e trasparente; il gruppo di lavoro promosso da Banca d'Italia con rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, della Consob e dell'industria, sui fondi comuni italiani («Fondi comuni italiani: situazione attuale e possibili linee di intervento»), ha sottolineato, nel rapporto finale, l'importanza di favorire lo sviluppo dell'attivita' di consulenza, in quanto in grado di indirizzare le scelte del cliente, perseguendone gli interessi e rispettandone la propensione al rischio; il documento conclusivo del tavolo di lavoro, istituito da Consob con le associazioni, sottolinea che i risultati emergenti dall'analisi condotta dalle associazioni di categoria ed i criteri dalle stesse seguiti ai fini delle determinazioni del numero dei soggetti potenzialmente interessati all'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari paiono plausibili ed il numero degli operatori che presumibilmente si iscriveranno entro i primi tre anni dall'istituzione e' stimato tra 5.000 e 10.000 soggetti -: quali siano i tempi per l'emanazione della regolamentazione, di cui al citato comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che consente di istituire il previsto albo delle persone fisiche consulenti finanziari e il relativo organismo competente e se non ritenga necessario accelerarne l'adozione visto il tempo trascorso. (5-06280)