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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00799 presentata da DAMIANO CESARE (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120229

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00799 presentata da CESARE DAMIANO mercoledi' 29 febbraio 2012, seduta n.595 La XI Commissione, premesso che: l'istituto nazionale della previdenza sociale (di seguito INPS), con lettere (a quanto sinora risulta) del mese di dicembre 2011 ha indirizzato a numerosi titolari di pensione la richiesta di ripetizione di indebito per somme erroneamente corrisposte per periodi (in alcuni casi di dieci annualita') che coprono gli anni dal 1992 al 2011; la motivazione addotta a fondamento di tale pretesa e' di varia natura, ed in alcuni casi genericamente indicata nell'espressione, a giudizio dei firmatari del presente atto tautologica, «A seguito della revisione delle operazioni di calcolo e' risultato che l'importo della pensione spetta in misura inferiore a quella corrisposta»; la lettera di richiesta, con formula che appare burocraticamente asettica, si limita ad informare che puo' essere presentato ricorso amministrativo «esclusivamente on line» entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, in via diretta se il titolare possiede codice PIN ovvero tramite i patronati e gli intermediari autorizzati dall'INPS; nella missiva dell'Istituto e' precisato inoltre che, dinanzi ad un mancato esito del ricorso amministrativo, il destinatario della richiesta puo' proporre azione giudiziaria da notificare all'INPS; nella stessa comunicazione viene precisato che, in caso di mancato riscontro, l'Istituto procedera' al recupero coattivo del credito; la richiesta non tiene in alcun conto la situazione reddituale, sociale e familiare dei titolari di pensione, nonostante sia ampiamente consolidata, in alcune fattispecie, l'applicazione del principio del cosiddetto «affidamento», secondo il quale la pretesa della pubblica amministrazione fondata sul principio dell'autotutela della stessa, in caso di errore, deve conciliarsi con la situazione reale del cittadino che sul reddito pensionistico faccia affidamento per condurre una vita minimamente libera e dignitosa; la stessa, peraltro solo genericamente motivata, non menziona alcuna possibilita' di rateazione, pur in presenza di una pretesa in molti casi di assoluta consistenza; la pretesa di ripetizione dell'indebito non tiene in alcun conto dei termini prescrizionali ordinari previsti per la ripetizione di indebiti pensionistici in caso di errore dell'Istituto previdenziale ne' dell'esplicita previsione del dies a quo cui attenersi come limite temporale massimo per la decorrenza della richiesta, cosi' come esplicitamente contemplato per diverse fattispecie da numerose disposizione normative in materia; la lettera dell'Inps non fa alcuna menzione del responsabile del procedimento e del relativo recapito, al fine di facilitare la richiesta di opportune ed esplicite informazioni da parte del pensionato circa la natura del presunto debito maturato nei confronti dell'Ente; la richiesta dell'Inps non fa alcun riferimento alla possibilita' di fruire, in caso di importi rilevanti, della opportuna rateazione del debito; l'Istituto previdenziale, interessato per le vie brevi nell'ufficio del presidente, non ha ritenuto di fornire riscontro alle informazioni richieste; organi di stampa riferiscono situazioni diffuse di allarme sociale per il comportamento dell'INPS (allarme sociale sfociato in almeno un caso, sempre secondo organi stampa, nel suicidio di una persona anziana raggiunta dalla comunicazione in questione); in sede di svolgimento del question time del 1° febbraio 2012 in Assemblea alla Camera, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali si e' limitato ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo a fornire generiche informazioni sulla vicenda, senza fornire precise assicurazioni circa la necessaria revisione del metodo ed una puntuale revisione del merito delle situazioni poste in essere dall'azione dell'Inps, impegna il Governo: ad intervenire con urgenza per: a) effettuare una ricognizione delle dimensioni e della diffusione del fenomeno sul territorio nazionale; b) approfondire e riferire sulle ragioni che hanno determinato l'errore di che trattasi, in molti casi risalenti a circa venti anni addietro; c) emanare disposizioni di indirizzo all'Istituto previdenziale, sia per rimediare al procurato allarme sociale, con un'esauriente spiegazione di quanto avvenuto, sia per definire ogni misura idonea ad attutire se non ad eliminare non sopportabili decurtazioni reddituali a molte persone e/o famiglie che percepiscono pensioni di importi comunque modesti (compresa la massima rateazione possibile, in alcuni casi, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, da offrire per un periodo quantomeno non inferiore al periodo di riferimento dell'errore notificato); d) ricondurre le numerose e diverse fattispecie alla ortodossia normativa contemplata dalla normativa vigente in materia di: regolarita' della richiesta di ripetizione dell'indebito; osservanza dei termini prescrizionali ordinari e speciali previsti per gli indebiti previdenziali; comunicazione, per ciascuna richiesta, del responsabile del procedimento e dei relativi recapiti postali, telematici e telefonici; possibilita' di massima rateazione, in caso di pretese consistenti; osservanza del «principio di affidamento», in caso di situazioni sociali e reddituali dei pensionati che, costituendo la pensione l'unico, relativo cespite reddituale, comunque non consentono di decurtare il rateo pensionistico di importi utili a permettere al pensionato una vita libera e dignitosa; e) valutare l'opportunita', per lo meno in alcune situazioni eclatanti, di assumere iniziative normative «ad hoc» tese a soprassedere al recupero delle somme indebitamente erogate; f) rinotificare, a seguito dell'avvenuta verifica della situazione debitoria secondo i criteri precedentemente enunciati, con opportune modalita' comunicative, l'importo dovuto a tutti i pensionati che risultassero effettivamente destinatari di indebiti da recuperare. (7-00799) «Damiano, Antonino Foti, Fedriga, Poli, Muro, Bellanova, Duilio, Schirru, Gatti, Rampi, Madia, Mattesini, Codurelli, Paladini, Miglioli, Bobba, Moffa, Ceccacci Rubino, Pelino, Munerato, Santagata, Gnecchi, Berretta, Santori».

 
Cronologia
giovedì 23 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 336 voti favorevoli, 61 contrari e 13 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (C. 4865-B), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 1° marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 237 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, l'emendamento del Governo 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (S. 3110), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.