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Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00798 presentata da FLUVI ALBERTO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120229

Atto Camera Risoluzione in Commissione 7-00798 presentata da ALBERTO FLUVI mercoledi' 29 febbraio 2012, seduta n.595 La VI Commissione, premesso che: il sistema dei porti nazionale e' essenziale supporto allo sviluppo economico e sociale dell'intero Paese, pertanto e' indispensabile salvaguardarne l'efficienza, l'economicita' e la capacita' competitiva, tanto piu' considerato il contesto concorrenziale in cui opera e la difficile congiuntura; con la risoluzione n. 3/DF in data 10 agosto 2009, del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze - direzione federalismo fiscale, sono stati forniti chiarimenti interpretativi in ordine alla corretta applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - ICI - nelle aree portuali oggetto di concessioni demaniali del seguente tenore: «l'area demaniale e' esente da ICI - ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992 - qualora faccia parte di un compendio destinato al traffico marittimo e/o ad operazioni strettamente necessarie alle attivita' portuali e, come tale, vada incorporata in un'unita' immobiliare censita al Catasto Edilizio Urbano nella categoria E/1, specificamente individuata nella circolare n. 4/T del 13 aprile 2007 dell'Agenzia del Territorio. Qualora, invece, all'interno dell'area demaniale si realizzino interventi od opere non destinate agli usi suddetti ed aventi caratteristiche tali da far assumere all'area, o a porzione di essa, natura di un'autonoma unita' immobiliare ai sensi del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28, si deve procedere alla presentazione delle dichiarazioni in catasto, rappresentando le variazioni intervenute e quindi solo dette unita' immobiliari potrebbero essere assoggettate al pagamento dell'ICI nell'eventualita' in cui venissero accertate in una categoria diversa da quelle richiamate nel gruppo «E» del quadro di qualificazione catastale; nonostante le soprarichiamate inequivocabili indicazioni e chiarimenti interpretativi, non tutti gli uffici periferici della competente Agenzia del territorio hanno tenuto in conto le indicazioni medesime, ritenendo che aree demaniali precedentemente censite in categorie diverse dalla E/1 non possono veder modificata la categoria gia' attribuita per ricondurla alla corretta categoria E/1; non tenendo conto della risoluzione 3/DF del 10 agosto 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze, diversi uffici territoriali dell'Agenzia del territorio hanno notificato avvisi di accertamenti a carico di concessionari di aree demaniali (banchine, piazzali, parcheggi, aree operative), in ambito portuale, talora anche previa modifica delle categorie catastali del bene in concessione; cio' ha dato origine a molteplici contenziosi; l'ingiusta e immotivata pretesa si traduce in un aggravio di costi a carico del concessionario, tale da limitare la capacita' competitiva dell'operatore portuale; i difformi comportamenti dei vari uffici territoriali dell'Agenzia del territorio, generando costi immotivatamente diversi per operatori localizzati in porti distanti tra loro anche pochi chilometri, e talvolta anche per operatori dello stesso porto (ovvero che agiscono in mercati omogenei), di fatto creano disparita' palesi e alterano le rispettive capacita' concorrenziali, impegna il Governo: impartire specifiche direttive sicche' tutti gli uffici territoriali dell'Agenzia del territorio adottino comportamenti conformi alla risoluzione n. 3/DF datata 10 agosto 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze; ad assumere iniziative normative per introdurre nell'ordinamento, a fini di certezza, una specifica disposizione, con finalita' e contenuto sostanzialmente interpretativo, intesa a chiarire che le aree demaniali marittime dei porti, come delimitate dal piano regolatore portuale, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attivita' cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati al traffico marittimo e ad attivita' funzionali alle attivita' portuali, non sono assoggettate all'imposta comunale sugli immobili ed all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (7-00798) «Fluvi, Tullo, Meta, Ginefra, Zunino, Velo».

 
Cronologia
giovedì 23 febbraio
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, con 336 voti favorevoli, 61 contrari e 13 astenuti, l'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative (C. 4865-B), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

giovedì 1° marzo
  • Parlamento e istituzioni
    Il Senato approva, con 237 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, l'emendamento del Governo 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l. di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (S. 3110), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.