Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06317 presentata da GNECCHI MARIALUISA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120301
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06317 presentata da MARIALUISA GNECCHI giovedi' 1 marzo 2012, seduta n.596 GNECCHI e CODURELLI. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Per sapere - premesso che: l'ultima manovra, decreto-legge n. 214 del 2011, approvata nel dicembre 2011, e' intervenuta sul nostro sistema previdenziale penalizzando fortemente coloro che erano prossimi al raggiungimento dei requisiti pensionistici previgenti, allungando oltremodo il periodo di attesa; le deroghe previste, che consentono per alcune situazioni particolari di poter mantenere i previgenti requisiti di accesso alla pensione, non coprono comunque tutte quelle situazioni che si sono prodotte nel corso di questi anni di crisi occupazionale; nello specifico si rappresenta il caso degli esodi individuali operati dal gruppo IBM, concordati a partire dal mese di aprile 2011, i cui verbali di conciliazione prevedono un periodo di aspettativa non retribuita a partire dalla sottoscrizione dell'accordo, con la cessazione effettiva del rapporto di lavoro con la societa' nell'anno 2012, nel mese in cui il singolo dipendente avrebbe maturato i requisiti di accesso alla pensione, vigenti alla sottoscrizione degli accordi stessi; detti lavoratori, quindi, hanno firmato, senza possibilita' di revoca, la risoluzione del rapporto di lavoro, l'ultimo giorno di lavoro effettivo nel 2011, ultimo giorno anche di retribuzione, ma figurano in forza all'IBM fino alla decorrenza del trattamento pensionistico con le regole in essere nel 2011; i dipendenti IBM usufruiscono, pagando una quota annuale, della cassa di assistenza dipendenti del gruppo IBM, che da' diritto al rimborso parziale delle spese mediche e il cui regolamento prevede che detti dipendenti possono continuare ad usufruire della stessa, anche in qualita' di pensionati, a condizione che non vi sia soluzione di continuita' tra attivita' lavorativa e maturazione del requisito pensionistico; il periodo di aspettativa non retribuita, previsto dagli accordi, ha quindi costituito unicamente il tecnicismo mediante il quale gli «esodati» IBM, una volta posti in quiescenza, avrebbero mantenuto il diritto di continuare ad usufruire della cassa di assistenza-CADGI; le parti contraenti non potevano prevedere, al tempo della sottoscrizione degli accordi, che a dicembre 2011 sarebbero stati modificati in modo cosi' significativo i requisiti per l'accesso alla pensione; il caso di cui sopra, non unico, e' l'ennesima dimostrazione che le situazioni individuate con il comma 14 dell'articolo 24 del succitato decreto-legge e la decorrenza entro la quale dovevano essere realizzate, non hanno previsto alcune casistiche di uscita dal mercato del lavoro, concordate comunque con la presenza delle parti sociali, che hanno legittimamente deciso di intraprendere un percorso di riduzione del personale, alternativo a quello previsto dalla legge n. 223 del 1991 e con cessazione fittizia del rapporto di lavoro, oltre data del 31 dicembre del 2011 -: se non ritenga il Ministro interrogato, a fronte delle differenti tipologie di esodo utilizzate dalle imprese per ridurre il personale di assumere iniziative normative volte a rivedere la decorrenza prevista nel comma 14 dell'articolo 24 decreto-legge n. 214 del 2011 facendo riferimento alla data effettiva di cessazione del rapporto di lavoro prevista comunque da accordi stipulati entro il 4 dicembre 2011. (5-06317)