Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06351 presentata da NARDUCCI FRANCO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120308
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06351 presentata da FRANCO NARDUCCI giovedi' 8 marzo 2012, seduta n.600 NARDUCCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, cosiddetto «Salva Italia», ha introdotto, con due anni di anticipo ed in veste sperimentale rispetto a quella delineata nel decreto istitutivo del federalismo comunale (decreto legislativo n. 23 del 2011), una nuova tassa, l'imposta municipale unica (IMU), che sostituisce sia l'Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'ICI, introdotta nel 1992; con l'imposta municipale unica si introduce ai fini fisicali il concetto di abitazione principale che e' «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente»; ai fini di imposta municipale unica l'imposta a cui e' assoggettabile l'abitazione principale puo' beneficiare di una detrazione fissa di 200 euro, piu' 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni d'eta') che compone la famiglia, purche' dimorante abitualmente e residente nell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale; per gli italiani residenti all'estero iscritti AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero), che possiedono un'abitazione in Italia, non locata e adibita ad esclusivo uso proprio, non risulta chiaro se possono beneficiare dell'aliquota minima per la prima casa dello 0,4 per cento o se sono assoggettati a quella per le seconde case che e' dello 0,76 per cento. Al riguardo si deve considerare che, quando rientrano in Italia, l'abitazione non locata degli iscritti AIRE costituisce l'abitazione principale, tanto che vengono mantenute attive le utenze principali; ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 16 del 1993 convertito dalla legge n. 75 del 1993 le abitazioni dei cittadini italiani residenti all'estero sono equiparate a quelle degli italiani residenti entro i confini nazionali e quindi fino ad ora sono state assoggettate all'aliquota agevolata, conformemente al regolamento dei comuni interessati; le nuove norme introdotte in materia di abitazione, per quanto concerne gli italiani residenti all'estero, hanno sollevato sia dubbi interpretativi sia proteste tra le comunita' italiane all'estero; per i cittadini italiani residenti oltre confine l'abitazione posseduta in Italia rappresenta un legame con il loro luogo di origine e, per le prime emigrazioni, il luogo dove intendono tornare da pensionati. L'eccessivo peso fiscale - tanto piu' alla luce delle nuove disposizioni - sta inducendo molti italiani residenti all'estero, soprattutto quelli appartenenti alle nuove generazioni, ad alienare l'immobile in Italia, lo stesso immobile che costituiva il luogo della memoria storica della famiglia di origine. S'interrompe cosi' un legame che rappresenta un'enorme beneficio economico per l'Italia, non solo in termini di turismo di ritorno, che rischia cosi' di svanire -: quali iniziative intenda intraprendere il Governo per riconoscere gli stessi benefici fiscali cui e' assoggettata l'abitazione principale anche all'abitazione posseduta in Italia dai nostri connazionali residenti all'estero, non locata e adibita ad uso proprio, dando, in tal modo, per dare un segnale concreto di attenzione ai problemi dei cittadini italiani all'estero. (5-06351)