Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06361 presentata da VANNUCCI MASSIMO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120308
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06361 presentata da MASSIMO VANNUCCI giovedi' 8 marzo 2012, seduta n.600 VANNUCCI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: la risoluzione dell'agenzia delle entrate - direzione centrale normativa e contenzioso n. 28/E del 31 gennaio 2008, tratta dell'applicazione dell'imposta di registro al decreto del Tribunale di omologa del concordato preventivo, in particolare del concordato preventivo proposto nella forma della «cessio bonorum»; sino all'emanazione della citata risoluzione, il decreto di omologazione del concordato preventivo per cessione dei beni (forma di gran lunga piu' utilizzata) veniva tassato con l'imposta fissa di registro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera g), della tariffa; a seguito di detta risoluzione, che in buona sostanza ravvisa (ad avviso dell'interrogante erroneamente), nel decreto di omologa del concordato preventivo, una pronuncia con effetti costitutivi (richiamando la precedente circolare n. 35 del 5 luglio 1991 ed alcune sentenze della suprema corte, peraltro tutte riferite al concordato preventivo cosiddetto «per garanzia») gli uffici dell'Agenzia delle entrate applicano attualmente l'imposta proporzionale del 3 per cento; in un caso l'aliquota del 3 per cento e' stata applicata sul valore della causa di omologa dichiarato dallo studio legale incaricato, ai fini del pagamento del contributo unificato (valore causa 23.602.049 x 3 per cento = 708.061,00 euro); tralasciando ogni considerazione in merito alla sopra descritta modalita' di quantificazione della base imponibile, che desta enorme perplessita' (anche in relazione al principio di alternativita' tra imposta di registro ed Iva), va rilevato che una nutrita giurisprudenza, sia di merito che di legittimita', ritiene che il concordato non abbia alcuna efficacia costitutiva (o novativa), con la conseguenza che il decreto di omologa vada tassato con l'imposta di registro fissa, attualmente pari a 168,00 euro (articolo 8, comma 1, lettera g)) della tariffa «atti dell'autorita' giudiziaria ordinaria (...) di omologazione, come, d'altra parte succedeva sino a qualche tempo fa; vista l'enorme differenza di imposizione e trattandosi di spesa prededucibile, gravante sulla procedura, la piu' probabile conseguenza derivante dalla posizione assunta dall'Agenzia delle entrate e' quella che venga gravemente ad essere compromessa, di qui in avanti, ogni possibilita', per le aziende in difficolta', di presentare un qualsiasi piano concordatario; con cio' divenendo di fatto inutilizzabile l'istituto, recentemente novellato, che, nelle intenzioni del legislatore, doveva porsi come lo strumento principe per il componimento della crisi d'impresa; e' evidente che l'elevata aliquota toglie fondi al concordato a danno dei creditori e pregiudica la possibilita' di rendere praticabili molti piani concordatari; la fattispecie e' in stridente contraddizione con normative IRES, imposte dirette, articoli 86-88, che esonerano da tassazioni le plusvalenze e le sopravvenienze attive realizzate dal concordato preventivo -: se il Ministro intenda approfondire la tematica esposta, se la decisione dell'Agenzia delle entrate sia stata assunta nel rispetto della legislazione nazionale, se eventualmente intenda intervenire, anche assumendo iniziative normative, per modificare le norme affinche' l'istituto del concordato preventivo nella forma della «cessio bonorum» non venga di fatto reso impraticabile pregiudicando la possibilita' di presentazione di piani concordatari e danneggiando impropriamente i creditori a favore dello Stato. (5-06361)