Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA IN COMMISSIONE 5/06462 presentata da DUSSIN GUIDO (LEGA NORD PADANIA) in data 20120320
Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-06462 presentata da GUIDO DUSSIN martedi' 20 marzo 2012, seduta n.607 DUSSIN, LANZARIN, TOGNI e ALESSANDRI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che: numerose province italiane stanno bloccando le attivita' di recupero ambientale di vuoti di cave o di miniere gia' approvate secondo le previste procedure di valutazione di impatto ambientale ed in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, attuate a norma del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 relativo all'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero; il blocco di tali interventi di recupero ambientale sta provocando seri danni agli operatori minerari interessati oltre che serie ripercussioni sulla gestione razionale e compatibile dei rifiuti che possono essere recuperati come materiali e non smaltiti in discarica; la vicenda trae origine dalla dubbia interpretazione cui si presta il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, relativo all'«Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE»; tale disposizione prevede che il riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attivita' estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione disciplinati dal decreto stesso, sia sottoposto alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti; le province, nel dubbio della corretta interpretazione delle norme di cui trattasi, hanno da tempo inoltrato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, specifiche richieste di parere circa l'applicabilita' del decreto legislativo n. 117 del 2008 in relazione alle norme sui rifiuti inerti in attivita' estrattiva, piuttosto che delle procedure semplificate, ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nel testo vigente, per il recupero ambientale R10; il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha ancora risposto a tali quesiti e pertanto la province limitano il recupero dei vuoti di cava alle sole terre e rocce da scavo, bloccando l'utilizzo degli altri materiali; in realta', la norma principale che preordina il predetto comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 117 del 2008, ossia l'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE, dispone che «la direttiva 1999/31/CE continua ad applicarsi ai rifiuti non derivanti da attivita' di estrazione utilizzati per riempire i vuoti di miniera»; per comprendere con maggiore cognizione di causa il significato di tale paragrafo, ci si dovrebbe rifare al considerando 20) della stessa direttiva 2006/21, che nel merito specifica che «Anche i rifiuti utilizzati per la ripiena dei vuoti di miniera a fini di ripristino o costruzione connessi al processo di estrazione dei minerali, quali la costruzione o la manutenzione nei vuoti di mezzi di accesso per le macchine, rampe di trasporto, sbarramenti stagni, terrapieni o berme di sicurezza devono essere soggetti ad alcuni obblighi per la protezione delle acque di superficie e/o sotterranee e per garantire la stabilita' dei rifiuti e un adeguato monitoraggio alla cessazione di tali attivita'. Tali rifiuti non dovrebbero pertanto essere soggetti ai requisiti della presente direttiva che si riferisce esclusivamente alle "strutture" di deposito dei rifiuti, a meno che non siano indicati nelle disposizioni specifiche sui vuoti di miniera»; e' evidente che il campo di applicazione delle norme in questione riguarda esclusivamente la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive ed in tale ambito, in via incidentale, crea un collegamento con l'eventuale piu' ampia disciplina sulle discariche dei rifiuti in genere, allorquando i rifiuti diversi da quelli di estrazione mineraria potrebbero essere destinati allo smaltimento in siti derivanti da vuoti di miniere o di cave; non appare pertanto consequenziale mettere in relazione le attivita' di recupero ambientale dei siti minerari esauriti, disciplinate da norme di principio di rango analogo, se non superiore, rispetto a quelle sulla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, con gli interventi di riempimento dei vuoti di miniera, quando in essi si decida di smaltire rifiuti; gli interventi di recupero ambientale di cui trattasi, infatti, devono essere sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale ai fini della loro corrispondenza ai principi di protezione delle falde, dei suoli, del paesaggio e della salute e solo nell'ambito di tali prescrizioni possono essere utilizzati anche i materiali classificati come rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006; la disciplina in questione si riferisce al piu' ampio obiettivo europeo volto a proteggere l'ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, limitando gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia. Si tratta, in particolare, dei criteri recati dalla direttiva 2008/98/CE, che mirano a promuovere il riutilizzo dei prodotti e le misure di preparazione per le attivita' di riutilizzo, in particolare favorendo la costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo; le disposizioni nazionali che corrispondono a tali obiettivi, oltre ad essere quelle di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono, attualmente, quelle specificamente previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 sulla individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. Tale decreto individua una serie molto vasta e puntuale di materiali che possono essere classificati non rifiuti e percio' utilizzati anche come prodotti per recuperi ambientali di cave esaurite; in linea con i predetti criteri di recupero ambientale tramite l'utilizzo di materiali da rifiuto, si pongono, da ultimo, le previsioni recate dalla decisione della Commissione europea 2011/753/Ue. In essa viene definita anche l'attivita' di recupero relativa al «riempimento», descrivendola come l'operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non sono rifiuti -: se non intenda con urgenza chiarire alle province interessate la conforme applicazione delle norme relative alle attivita' di recupero ambientale dei vuoti minerari tramite l'applicazione delle procedure semplificate di recupero dei rifiuti che possono essere qualificati non piu' come rifiuti, nel senso di considerarle comunque ammissibili in caso di riempimento ambientalmente sicuro di tali vuoti e, nello specifico, se non intenda intraprendere iniziative normative che prevedano che il comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, non si applichi alle attivita' o agli interventi finalizzati al recupero ambientale di vuoti di cave o miniere autorizzati nel rispetto della disciplina sulla valutazione di impatto ambientale, anche in caso di utilizzo di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, o che corrispondano alle previsioni di cui alla decisione della Commissione europea 2011/753/Ue. (5-06462)