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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

MOZIONE 1/00969 presentata da LEHNER GIANCARLO (POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, LA DISCUSSIONE)) in data 20120326

Atto Camera Mozione 1-00969 presentata da GIANCARLO LEHNER testo di lunedi' 26 marzo 2012, seduta n.611 La Camera, premesso che: la complessita' degli attuali rapporti politici, sociali, economici ed istituzionali richiede una riflessione sulla rappresentanza, alla luce delle nuove realta' istituzionali nazionali e sopranazionali; l'attivita' di relazione tra soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni e componenti delle amministrazioni stesse e' un carattere tipico delle grandi democrazie, direttamente connesso alla loro complessita'; l'attivita' di relazione costituisce una forma di rappresentanza, che ha assunto una forte rilevanza nei paesi occidentali, ad esempio si pensi agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e, recentemente, all'Unione europea, dove una varieta' di interlocutori agisce per sostenere interessi sovra-nazionali, nazionali e sub-nazionali; in Italia, il ruolo monopolistico svolto dai partiti politici, insieme alla particolare struttura della economia, caratterizzata da imprese medio-piccole, nonche' ad una certa riluttanza verso l'associazionismo, hanno costituito un forte ostacolo alla evidenziazione del ruolo svolto dai gruppi d'interesse; come dimostra l'esperienza di sistemi democratici di lunga e consolidata tradizione, si pensi ad esempio a quello statunitense, lo svolgimento entro regole predefinite dell'attivita' di rappresentanza di interessi puo' essere utile allo stesso funzionamento delle istituzioni; dalle decisioni assunte in sede rappresentativa o amministrativa dipendono spesso interessi di grande rilievo, che, tuttavia, non possono iscriversi tra quelli generali; d'altro canto, in sede rappresentativa, talora, si devono assumere decisioni ad alto contenuto tecnico delle quali rischia di non essere ben considerata tutta la portata; le attivita' di relazione, occasionali o sistematiche, sono, dunque, finalizzate a perseguire fini leciti ma non di interesse generale, ed e' utile alla stessa democrazia che sia conosciuto ogni aspetto del problema oggetto di valutazione e di decisione: si tratta quindi non di reprimere, ma di regolamentare un fenomeno, che pur gravato spesso da pesanti sospetti, in realta' si configura come elemento idoneo a raggiungere soluzioni piu' funzionali e maggiormente aderenti alla realta' complessa del mondo politico, amministrativo ed economico; per l'unione europea, a Bruxelles, i gruppi di pressione sono visti come una risorsa: l'approccio delle istituzioni verso i gruppi d'interesse e' funzionale e sostanziale e mira a disciplinare un interscambio che si vuole mantenere vivo e attivo; il processo decisionale comunitario e' fondamentalmente caratterizzato proprio da un rapporto costante e di compartecipazione dei gruppi di interesse; le leggi regionali 18 gennaio 2002, n. 5 («Norme per la trasparenza dell'attivita' politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana»), e 22 ottobre 2004, n. 4 («Norme per la trasparenza dell'attivita' politica e amministrativa del Consiglio regionale del Molise»), hanno pienamente riconosciuto i gruppi di interesse presenti nella societa' e hanno valorizzato il loro ruolo ai fini della trasparenza dell'attivita' politica ed amministrativa, garantendo l'accesso e la partecipazione a un numero sempre maggiore di soggetti; tali regioni hanno posto le basi per la realizzazione di pluralismo economico, sociale e culturale, ma risultano prive del presupposto giuridico del riconoscimento generale della categoria degli operatori dell'attivita' di relazione (lobbisti) e di un quadro normativo specifico di riferimento; il vuoto di norme certe e di regole del gioco trasparenti per le lobby e' una forma di arretratezza che incide sul sistema politico istituzionale e sull'adeguatezza delle decisioni pubbliche. Se il lobbismo e' costretto ad operare nell'ombra, finiranno per prevalere le lobby forti che hanno mezzi e risorse per poter condizionare pesantemente partiti e istituzioni che ne risulteranno indeboliti e che adotteranno decisioni senza mai dare il giusto peso all'ascolto di altre esigenze di gruppi meno potenti; inoltre la mancata trasparenza continuera' a legittimare, di fatto, comportamenti al limite del codice penale e a far prosperare forme di clientelismo; dal 1976 ad oggi, si sono susseguite iniziative e proposte di legge volte a regolamentare l'attivita' di relazione nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative e dei titolari di pubbliche funzioni; si ricorda tra l'altro, nella XIII legislatura, quanto prodotto dalla Commissione speciale per l'esame dei progetti di legge recante misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di corruzione, che approvo' il testo unificato sulle «Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione»; nella XIV legislatura sono state presentate le proposte di legge A.C. 1567, presentata il 13 settembre 2001, d'iniziativa dell'onorevole Pisicchio, A.C. 3485, presentata il 16 dicembre 2002, d'iniziativa dell'onorevole Daniele Galli, A.C. 5567, presentata il 27 gennaio 2005, d'iniziativa dell'onorevole Colucci, a cui si deve aggiungere la n. 3530 presentata al Senato, il 6 luglio 2005, d'iniziativa del senatore Curto: tali proposte di legge ritengono che il principio fondamentale a cui l'attivita' di relazione istituzionale si deve ispirare sia quello della pubblicita' e della trasparenza; va sottolineato come anche il titolare del dicastero delle politiche agricole, alimentari e forestali abbia recentemente adottato un protocollo interno a cui devono adeguarsi le attivita' di relazione dei gruppi portatori di interessi, raccomandandone l'adozione anche da parte di altri Ministeri; e' ormai necessario inquadrare e radicare tale attivita' nell'ambito dei principi costituzionali dettati dall'articolo 3 (eguaglianza delle opportunita'), dall'articolo 4 (diritto a svolgere attivita' o funzione che concorra al progresso materiale della collettivita'), dall'articolo 18 (diritto di associazione) e dall'articolo 21 (diritto alla libera manifestazione del pensiero); tuttavia, tali diritti dovrebbero essere armonizzati con i princi'pi dell'articolo 67 (nessun vincolo di mandato per i parlamentari), dell'articolo 97 (imparzialita' della pubblica amministrazione) e dell'articolo 98 (i pubblici ufficiali sono al servizio esclusivo della Nazione), di modo da uniformare sul territorio nazionale ed in ogni istituzione governativa, parlamentare o della pubblica amministrazione l'attivita' di relazione, impegna il Governo: ad adottare iniziative normative per regolamentare l'attivita' di relazione svolta nei confronti dei componenti delle Assemblee legislative, nel rispetto della relativa autonomia e dei titolari di pubbliche funzioni, anche sulla base dei contenuti delle proposte di legge depositate nel dorso della presente legislatura, in modo da garantire la massima trasparenza e liceita' a tale attivita'. (1-00969) «Lehner, Galli, Marmo, Rosso, Mario Pepe (Misto-R-A), Fabbri, Palmieri, Bernardo, Lainati, Barbieri, Lazzari, Polledri, Oliveri, Crosetto».

 
Cronologia
giovedì 22 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025), approvato dal Senato il 1° marzo (legge 24 marzo 2012, n. 27).

giovedì 29 marzo
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 246 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, l'emendamento del Governo 1.900, sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l., di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (S. 3194), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.