Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06528 presentata da DAL MORO GIAN PIETRO (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120329
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06528 presentata da GIAN PIETRO DAL MORO giovedi' 29 marzo 2012, seduta n.614 DAL MORO, GHIZZONI, MOTTA e DE PASQUALE. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la legge di riforma dell'universita' (legge n. 240 del 2010, articolo 2, comma 9), predisposta al fine di garantire una ordinata transizione verso il nuovo assetto organizzativo e di governo, disciplina alcune situazioni relative al termine del mandato dei rettori in carica. Due casi per tutti: a) il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto e' prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo; b) il mandato dei rettori i quali sono stati eletti o stanno espletando il primo mandato alla data di entrata in vigore della legge di riforma e' prorogato di due anni e non e' rinnovabile; con lettera a firma del direttore del dipartimento dell'universita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, la struttura del Ministero ha comunicato ad alcuni atenei italiani cio' che andrebbe inteso con il termine «adozione» dello statuto. In tal modo, ha surrettiziamente disposto la proroga del mandato dei rettori in carica per un ulteriore anno accademico, nonostante i nuovi statuti fossero gia' entrati in vigore e fosse gia' possibile indire le procedure elettorali per l'elezione del nuovo rettore nel rispetto dei termini previsti dalla normativa; dal punto di vista dell'opportunita', appare quanto mai discutibile ulteriore proroga in quanto essa determinerebbe la peculiare situazione in cui, con l'entrata in vigore dei nuovi statuti, tutti gli organi accademici verrebbero rinnovati ad eccezione del vertice (il rettore), il quale concorrerebbe insieme al nuovo senato a nominare i componenti del nuovo consiglio di amministrazione. Se l'intento del riformatore fosse questo, tale previsione sarebbe stata applicata a tutti gli atenei. Invece, ne risulterebbe una rilevante asimmetria: in alcuni atenei saranno il nuovo rettore e il nuovo senato a individuare i componenti del nuovo consiglio di amministrazione; in altri no; dal punto di vista tecnico-amministrativo, appare quanto meno dubbio che la proroga possa discendere dall'interpretazione di cosa debba intendersi per «adozione» proposta dalla struttura del Ministero. Inoltre, e' noto come in dottrina il termine «adozione» venga riferito alla delibera con cui gli organi di vertice di un ente approvano un nuovo statuto o un nuovo regolamento; il responsabile del dipartimento universita' del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ha sostenuto che l'atto di adozione di uno statuto universitario non sia la delibera di adozione dello statuto bensi' l'atto di invio dello stesso in seguito al recepimento di osservazioni del «tavolo tecnico». Si tratta, quindi, di un orientamento interpretativo adottato dalla struttura burocratica e non di un decreto ministeriale; le norme transitorie della citata riforma dell'universita' sono state recentemente oggetto di modifica. Il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5 (articolo 49, comma 1 del cosiddetto «decreto semplificazioni») ha modificato il primo periodo del comma 9 dell'articolo 2 della legge di riforma disponendo che «gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle universita' decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto.» Se vi fosse stata la volonta' - da parte del Governo o del Parlamento - di modificare anche la disciplina della proroga dei rettori, cio' sarebbe stato disposto con provvedimento legislativo; nel passato vi sono stati casi in cui il mandato del rettore e' stato prorogato oltre i termini di legge. In tali casi la proroga e' stata disposta dal Ministro con apposito decreto -: se il Ministro interrogato sia a conoscenza del provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sopracitato, e quali atti o provvedimenti intenda adottare per evitare eventuali conflitti che si potrebbero verificare tra atenei e Ministero, tenuto presente che il Direttore Generale del Ministero non ha alcun potere di interpretazione della legge, tanto meno di modifica, ne' puo' sottrarre agli atenei la loro autonomia riconosciuta per legge. (5-06528)