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Portale storico della Camera dei deputati

Documenti ed Atti

XVI Legislatura della repubblica italiana

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06520 presentata da MURER DELIA (PARTITO DEMOCRATICO) in data 20120329

Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06520 presentata da DELIA MURER giovedi' 29 marzo 2012, seduta n.614 MURER. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che: il tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha deciso di rimettere al giudizio della Corte di giustizia europea la norma italiana che vieta la vendita dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione, ma non a carico del Servizio sanitario nazionale, in quanto contraria al diritto dell'Unione europea; la decisione del Tar Lombardia nasce da un ricorso proposto dalla titolare di una parafarmacia di Saronno (Varese) che aveva impugnato davanti ai giudici amministrativi i due provvedimenti con cui ad agosto il Ministero della salute e l'Asl cittadina avevano respinto la sua richiesta di poter dispensare al pubblico i farmaci di fascia C; il ricorso vinto e' l'ultima tappa di una lotta iniziata un anno fa circa dal Coordinamento nazionale delle parafarmacie, l'associazione di settore che raggruppa gli oltre 3800 esercizi nati nel 2006; i motivi per cui il Tar ha deciso di rivolgersi alla Corte dell'Unione europea risiedono nella natura commerciale dell'attivita' professionale: nonostante le direttive europee lascino agli Stati l'organizzazione dei servizi farmaceutici nazionali, «le attivita' che possono essere svolte da un farmacista sono pur sempre da intendersi come esercizio di attivita' economiche prestate dietro retribuzione» e come tali sottoposte alle disposizioni dei Trattati comunitari; inoltre, tutte le norme nazionali che «assoggettano discrezionalmente l'attivita' economica del farmacista» limitandone la liberta' d'impresa «devono pur sempre scontare una verifica di compatibilita' alla luce ed in ragione dei principi europei di libera circolazione e di stabilimento»; in particolare, proseguono i giudici amministrativi, «occorre verificare se il sistema che riserva ai titolari di farmacia in pianta organica la distribuzione dei farmaci di fascia C soggetti a prescrizione medica sia proporzionato e idoneo a raggiungere l'obiettivo» (ossia «un approvvigionamento di medicinali sicuro e di qualita'») o se invece non esistano «misure meno restrittive» che assicurino lo stesso obiettivo senza privare «taluni farmacisti di qualunque accesso all'attivita' professionale» mentre altri, gia' presenti sul mercato, «godono di profitti sproporzionati»; posta la questione in tali termini, per il Tar la normativa che esclude le parafarmacie dalla vendita dei farmaci di fascia C «eccede quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, in quanto il regime di contingentamento vigente in Italia non sembra giustificato ne' da ragioni di controllo della salute pubblica, ne' di ordine economico, ne' per evitare gli eccessi socialmente indesiderati della concorrenza»; la parafarmacia, infatti, «garantisce la tracciabilita' del farmaco», si avvale «dei medesimi canali di rifornimento delle farmacie», utilizza «gli stessi sistemi informatici» ed e' quindi costantemente aggiornata su ritiri e altre problematiche, si avvale di «farmacisti abilitati tenuti all'aggiornamento costante tramite Ecm», e' dotata «di apparati e attrezzature idonee a garantire una buona conservazione e una buona distribuzione dei farmaci»; il contingentamento del numero di esercizi farmaceutici sul territorio nazionale abilitati alla vendita dei farmaci di fascia C, e' quindi la conclusione del Tar, si traduce «nella sproporzionata protezione di reddito degli esercizi esistenti piuttosto che nel conseguimento di una razionale e soddisfacente distribuzione territoriale degli esercizi di vendita»; si impedisce, cioe', «che attraverso l'erosione delle posizioni di rendita create da una regolamentazione restrittiva, si accresca il grado di concorrenza, restituendo al mercato la sua capacita' allocativa e, tramite produzioni piu' efficienti, si offrano ai cittadini benefici sotto forma di minori prezzi». Di qui la decisione dei giudici lombardi di chiamare in causa la Corte del Lussemburgo per una questione pregiudiziale (cioe' una interpretazione delle norme comunitarie ai fini di una sentenza nazionale); la decisione del Tar Lombardia sembra segnare un punto a favore di quanti sostengono che debba essere autorizzata la vendita dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie, come aveva in un primo momento ipotizzato anche il Governo, con il decreto-legge liberalizzazioni, che pero' ha assegnato alle parafarmacie solo la vendita dei farmaci veterinari con ricetta -: se e quali iniziative il Governo intenda assumere sul tema dell'autorizzazione alla vendita dei farmaci di fascia C in parafarmacia alla luce dei fatti sopra esposti. (5-06520)

 
Cronologia
giovedì 22 marzo
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (C. 5025), approvato dal Senato il 1° marzo (legge 24 marzo 2012, n. 27).

giovedì 29 marzo
  • Parlamento e istituzioni

    Il Senato approva, con 246 voti favorevoli, 33 contrari e 2 astenuti, l'emendamento del Governo 1.900, sostitutivo dell'articolo unico del d.d.l., di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (S. 3194), sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.



mercoledì 4 aprile
  • Parlamento e istituzioni
    La Camera approva, in via definitiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (C. 4940-B), approvato dal Senato il 29 marzo (legge 4 aprile 2012, n. 35).