Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06531 presentata da DI BIAGIO ALDO (FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO) in data 20120329
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06531 presentata da ALDO DI BIAGIO giovedi' 29 marzo 2012, seduta n.614 DI BIAGIO e MENIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che: l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge del 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, ha previsto che per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si consideri direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, prevedendo per questa esclusivamente l'applicazione della detrazioni dell'imposta ICI, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992; l'Agenzia delle entrate ha ritenuto in via interpretativa di escludere dall'ambito di applicazione dell'esenzione dal pagamento dell'ICI prevista dal decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, non applicando quanto previsto dalla legge n. 75 del 1993; sulla base delle evidenze normative citate, sebbene l'abitazione dei connazionali residenti oltre confine sia stata configurata come «abitazione-principale» ai fini del riconoscimento delle opportune detrazioni previste dal decreto legislativo n. 504 del 1992, non e' stata considerata «abitazione principale» ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta, legittimando di fatto un paradosso normativo; ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011 n. 214 e' stata prevista l'istituzione dell'imposta municipale propria, (IMU) anticipandola, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012; al comma 10 dell'articolo 13 del suindicato provvedimento viene riconosciuta una detrazione dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non fornendo altresi' alcun tipo di specifica in merito alle potenziali detrazioni sull'imposta municipale per gli immobili di proprieta' dei connazionali residenti oltre confine; l'attuale configurazione normativa, palesemente lacunosa, alla vigilia dell'applicazione dell'applicazione dell'imposta municipale propria rischia di legittimare una condizione discriminatoria in capo all'unita' immobiliare posseduta cittadino italiano residente oltre confine, che - sebbene si configuri come abitazione principale ai sensi della legge n. 75 del 1993 - sotto il profilo fiscale verrebbe equiparata ad una «seconda casa»; sebbene in piu' occasioni il Governo si sia impegnato a rettificare la normativa indicata, ad oggi non risulta essere stato intrapreso alcun intervento in tal senso -: quali iniziative normative intenda assumere al fine di riconoscere anche agli immobili, non locati e ubicati in Italia di proprieta' dei connazionali residenti oltre confine, le detrazioni sull'IMU di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. (5-06531)