Documenti ed Atti
XVI Legislatura della repubblica italiana
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/06575 presentata da CENTEMERO ELENA (POPOLO DELLA LIBERTA') in data 20120411
Atto Camera Interrogazione a risposta in Commissione 5-06575 presentata da ELENA CENTEMERO mercoledi' 11 aprile 2012, seduta n.619 CENTEMERO. - Al Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. - Per sapere - premesso che: la legge 30 ottobre 1986, n. 738 prevede all'articolo 1, comma 1, che «il diploma di baccellierato internazionale (...) e' riconosciuto altresi' nella Repubblica italiana quale diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente valore legale»; al comma 2 ribadisce che «ai fini dell'iscrizione alle universita' ed agli istituti di istruzione superiore, il diploma di baccellierato internazionale e' equipollente ai diplomi finali rilasciati dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale»; la legge 30 ottobre 1986 n. 738 specifica all'articolo 2, comma 1, che «il diploma di baccellierato internazionale deve essere conseguito presso i collegi del mondo unito o presso altre istituzioni scolastiche italiane e straniere»; la legge 17 febbraio 1992, n. 202 precisa che le istituzioni scolastiche in cui puo' essere conseguito il diploma di baccellierato internazionale, possono essere sia statali che paritarie; il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, riferendosi all'elenco ministeriale relativo alle istituzioni idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale, contempla tra gli iscritti solo «i collegi del mondo unito e le istituzioni scolastiche straniere, operanti all'estero e in Italia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389», privilegiando di fatto le istituzioni scolastiche straniere e penalizzando quelle italiane statali e paritarie; il collegio San Carlo di Milano e il liceo Guido Carli di Brescia propongono percorsi di innovazione, approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con espliciti riferimenti alle impostazioni pedagogico didattiche dell'International Baccalaureate, senza tuttavia poter consentire ai loro studenti di sostenere il diploma di baccellierato internazionale, in quanto le due istituzioni non sono iscritte nell'elenco ministeriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164 -: se intenda rimuovere il contrasto normativo verificatosi riaffermando la volonta' legislativa della legge 30 ottobre 1986, n. 738, e della successiva legge 17 febbraio 1992, n. 202 che consentiva a tutte le istituzioni scolastiche, italiane e straniere, statali e paritarie, di far conseguire ai propri studenti il diploma di baccellierato internazionale; se intenda consentire anche alle istituzioni scolastiche italiane, statali e paritarie, di essere iscritte nell'elenco ministeriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 164, nel quale sono iscritte le istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale avente valore legale ai fini dell'ordinamento italiano. (5-06575)